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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43788/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso lette la memoria dell'Avv.Marsilii che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale di Pesaro che aveva condannato l'imputata alla pena di legge per i reati di truffa e falsificazione di documenti ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sua zia, a favore della quale veniva altresì disposto il risarcimento del danno.

2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 3.

Nel primo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione: si sostiene che il rigetto della seconda richiesta di patteggiannento (una prima era stata respinta dal giudice perché la richiesta sospensione condizionale della pena non era concedibile) è illegittimo in quanto, essendo mutato il contenuto e le condizioni dell'istanza, non vi era alcuna ragione ostativa a che il giudice la prendesse in considerazione.

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato sulla inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

La modalità di falsificazione (il falso documento era realizzato con fotocopia a colori su cui era stata apposta la fotografia dell'imputata) non era idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato per riconoscibilità ictu ocu/i.

5. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni in cui chiede il rigetto del ricorso.

Con memoria la difesa ha replicato alle conclusioni avverse insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

2. Con il primo di essi si deduce l'erroneo rigetto della richiesta di patteggiamento nonostante essa fosse stata parzialmente riformulata a seguito dell'iniziale mancato accoglimento della prima richiesta.

Il motivo è manifestamente infondato: formulando la richiesta di giudizio abbreviato, a seguito del rigetto della seconda istanza di patteggiamento, la ricorrente ha irrevocabilmente (ancorché implicitamente) rinunciato a far valere in giudizio eccezioni inerenti le scelte processuali precedenti.

Il principio, affermato fin dalla sentenza di questa sezione n. 8455 del 13 aprile 1995 [OSCURATO:PERSONA]. 202359, è stato ribadito con la pronuncia Sez. 2, n. 22386 del 10 maggio 2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255943 - 01 secondo la quale «nell'ipotesi di richiesta di applicazione della pena, seguita, per il dissenso del pubblico ministero, da quella di giudizio abbreviato ritualmente accolta, resta successivamente precluso il vaglio della fondatezza o meno del suddetto dissenso, quale che sia la fase in cui ciò si verifichi».

Ciò per la natura stessa del rito richiesto, che preclude il riesame di eccezioni incompatibili con la struttura speditiva e premiale del giudizio.

3. Il secondo motivo, per quanto formalmente dedicato alla violazione o falsa applicazione della legge penale, in realtà ripropone questioni attinenti al merito che non pertengono alla fase di legittimità.

Si lamenta infatti che il giudice (di primo e di secondo grado) abbia errato nella valutazione della falsità dei documenti utilizzati per commettere la truffa ai danni della congiunta.

Documenti che, per falsità manifesta, erano inidonei a trarre in inganno chicchessia e quindi inidonei ad integrare il reato previsto dall'art.482 cod. pen..

È necessario allora ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge invocato dalla difesa (art. 606, comma 1, lett. b c.p.p.), il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto i f________„ (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto all fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con la censura svolta, la ricorrente contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità della stessa, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa valutazione del falso che si afferma di tale solare evidenza da non poter trarre in inganno alcuno, al punto da ipotizzare la connivenza di terzi nella realizzazione della truffa ai danni della congiunta.

Ebbene nel caso concreto la difesa dell'imputata si è limitata ad affermare che per le modalità realizzative della falsa carta d'identità non vi fosse alcuna possibilità di cadere in errore sulla genuinità del documento senza tuttavia 'aggredire' la motivazione della sentenza che, al contrario, aveva ricostruito il fatto dando atto che il documento era stato utilizzato ed era stato quindi idoneo al fine di trarre in inganno i funzionari dell'istituto di credito ([OSCURATO:PERSONA] di Bari) che avevano gestito la pratica.

L'antinomia tra tesi sostenuta (l'inidoneità della documentazione) ed il fatto come ricostruito in sentenza (secondo cui la carta d'identità era stata 'spesa' dall'imputata nella pratica per il finanziamento, producendo l'inganno) non viene risolta (e nemmeno, per vero, affrontata) nel motivo che risulta quindi aspecifico, condannando il ricorso all'inammissibilità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso lette la memoria dell'Avv.Marsilii che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la corte d'appello ha confermato la pronuncia del tribunale di Pesaro che aveva condannato l'imputata alla pena di legge per i reati di truffa e falsificazione di documenti ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sua zia, a favore della quale veniva altresì disposto il risarcimento del danno. 2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 3. Nel primo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione: si sostiene che il rigetto della seconda richiesta di patteggiannento (una prima era stata respinta dal giudice perché la richiesta sospensione condizionale della pena non era concedibile) è illegittimo in quanto, essendo mutato il contenuto e le condizioni dell'istanza, non vi era alcuna ragione ostativa a che il giudice la prendesse in considerazione. 4. Il secondo motivo di ricorso è fondato sulla inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. La modalità di falsificazione (il falso documento era realizzato con fotocopia a colori su cui era stata apposta la fotografia dell'imputata) non era idonea ad integrare l'elemento oggettivo del reato per riconoscibilità ictu ocu/i. 5. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni in cui chiede il rigetto del ricorso. Con memoria la difesa ha replicato alle conclusioni avverse insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Con il primo di essi si deduce l'erroneo rigetto della richiesta di patteggiamento nonostante essa fosse stata parzialmente riformulata a seguito dell'iniziale mancato accoglimento della prima richiesta. Il motivo è manifestamente infondato: formulando la richiesta di giudizio abbreviato, a seguito del rigetto della seconda istanza di patteggiamento, la ricorrente ha irrevocabilmente (ancorché implicitamente) rinunciato a far valere in giudizio eccezioni inerenti le scelte processuali precedenti. Il principio, affermato fin dalla sentenza di questa sezione n. 8455 del 13 aprile 1995 [OSCURATO:PERSONA]. 202359, è stato ribadito con la pronuncia Sez. 2, n. 22386 del 10 maggio 2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255943 - 01 secondo la quale «nell'ipotesi di richiesta di applicazione della pena, seguita, per il dissenso del pubblico ministero, da quella di giudizio abbreviato ritualmente accolta, resta successivamente precluso il vaglio della fondatezza o meno del suddetto dissenso, quale che sia la fase in cui ciò si verifichi». Ciò per la natura stessa del rito richiesto, che preclude il riesame di eccezioni incompatibili con la struttura speditiva e premiale del giudizio. 3. Il secondo motivo, per quanto formalmente dedicato alla violazione o falsa applicazione della legge penale, in realtà ripropone questioni attinenti al merito che non pertengono alla fase di legittimità. Si lamenta infatti che il giudice (di primo e di secondo grado) abbia errato nella valutazione della falsità dei documenti utilizzati per commettere la truffa ai danni della congiunta. Documenti che, per falsità manifesta, erano inidonei a trarre in inganno chicchessia e quindi inidonei ad integrare il reato previsto dall'art.482 cod. pen.. È necessario allora ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge invocato dalla difesa (art. 606, comma 1, lett. b c.p.p.), il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto i f________„ (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto all fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, la ricorrente contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità della stessa, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa valutazione del falso che si afferma di tale solare evidenza da non poter trarre in inganno alcuno, al punto da ipotizzare la connivenza di terzi nella realizzazione della truffa ai danni della congiunta. Ebbene nel caso concreto la difesa dell'imputata si è limitata ad affermare che per le modalità realizzative della falsa carta d'identità non vi fosse alcuna possibilità di cadere in errore sulla genuinità del documento senza tuttavia 'aggredire' la motivazione della sentenza che, al contrario, aveva ricostruito il fatto dando atto che il documento era stato utilizzato ed era stato quindi idoneo al fine di trarre in inganno i funzionari dell'istituto di credito ([OSCURATO:PERSONA] di Bari) che avevano gestito la pratica. L'antinomia tra tesi sostenuta (l'inidoneità della documentazione) ed il fatto come ricostruito in sentenza (secondo cui la carta d'identità era stata 'spesa' dall'imputata nella pratica per il finanziamento, producendo l'inganno) non viene risolta (e nemmeno, per vero, affrontata) nel motivo che risulta quindi aspecifico, condannando il ricorso all'inammissibilità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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