CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1988
Cassazione n. 42108/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1988 avverso l'ordinanza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'impugnazione deve ritenersi tardiva, poiché il termine di 45 giorni ex art. 585 cod. proc. pen., a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni per il deposito della motivazione, al momento della presentazione dell'appello (il 14 dicembre 2020) era ampiamente scaduto (termine massimo 12 novembre 2020, sentenza del 1 luglio 2020, depositata il 29 settembre 2020). Il ricorso sul termine di impugnazione ritiene - erroneamente - che il termine per il deposito della sentenza sia sottoposto alla sospensione feriale: "I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d. I. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento)" (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017 Cc. (dep. 18/09/2017 ) Rv. 270586 - 01). L'appello, pertanto, correttamente è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto fuori dal termine previsto. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec