CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 10534/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di lmad Rabroub e di [OSCURATO:PERSONA]; rilevata l'inammissibilità di quello a firma Mettat in quanto personale, così come della nomina successiva e delle memorie inviate dal difensore; osservato, che dei due motivi del ricorso Rabroub, il primo è ripetitivo di analogo motivo cui la Corte d'appello ha già fornito corretta ed adeguata risposta (pg.4) mentre il secondo non risulta formulato dall'imputato nella fase precedente, con con<sguente violazione della catena devolutiva e conseguente inammissibilità (ari. 606, comma 3, cod. proc. pen.); in ogni caso, il punto era già stato adeguatamente confutato in risposta all'appello del Mettat (pg. 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.