CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22967/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. r15 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis (furto di alcuni computer, un televisore e parti di computer, siti negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] torinese), commesso in concorso con altri, pluriaggravato ai sensi degli artt. 625, primo comma, n.2 e 112, primo comma, nn. 1 e 4, cod. pen., ha riconosciuto le attenuanti di cui all'art. 625-bis cod. pen. Le attenuanti così riconosciute sono state dichiarate -unitamente alle già concesse attenuanti generiche - prevalenti rispetto alle aggravanti; di conseguenza, la pena è stata rideterminata in mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 624- bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del reato. 2.1 In proposito, il ricorrente ritiene che la Corte d'Appello avrebbe errato nell'inquadrare il fatto nella cornice normativa apprestata dall'art.624-bis cod. pen., anziché nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen., dal momento che gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] di Torino non possono definirsi come luoghi di 'privata dimora'. Siffatta caratterizzazione del /ocus commissi delicti si porrebbe in contraddizione con la denuncia di furto, in cui non è stata fornita precisa descrizione dei locali della Curia torinese, e sarebbe basata, dunque, su mere presunzioni. Di qui, la censura di contraddittorietà della motivazione e di carenza della stessa, vista anche la mancata indicazione, da parte della Corte territoriale, di ulteriori atti processuali dai quale evincere la descrizione degli uffici della [OSCURATO:PERSONA] di Torino come luoghi di privata dimora. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe altresì affetta da manifesta illogicità, dacché la natura di 'privata dimora' sarebbe stata desunta dalla presenza, in seno ai beni trafugati, di un televisore, ovverosia un oggetto non compatibile, a parere della Corte, con un'attività lavorativa in senso stretto. Si dà atto che la difesa ha depositato copia del verbale di denuncia di furto. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Come ricordato, il ricorrente lamenta l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello nel ricondurre il fatto - avvenuto il 7 maggio 2015, nottetempo, presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] torinese - nella cornice normativa apprestata dall'art. 624-bis cod. pen. Nel (-)3 confrontarsi col motivo d'appello relativo alla qualificazione giuridica del reato, la Corte territoriale respinge l'argomento, fatto proprio dal ricorrente, dell'assenza di elementi in base ai quali poter sostenere che, all'interno degli uffici della Curia, si svolgessero, non occasionalmente, attività tipiche della sfera privata. 1.1 La valutazione dell'organo giudicante non è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, segnatamente per quel che ha riguardo al necessario accertamento delle attività effettivamente compiute all'interno del luogo di consumazione del reato. Come indicato dalla Corte di legittimità (ex plurimis da Sez. 4, n. 29951, del 28 ottobre 2020, Radu, non mass.; Sez. 5, n.11744 del 6 febbraio 2020, Argiolas, Rv. 278805-01), per poter contestare il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., nel caso in cui il furto sia commesso all'interno di appartamenti adibiti a ufficio, occorre che risultino descritte in concreto le attività ivi svolte, al fine di poterle riferire, eventualmente, ad atti stabilmente riconducibili alla vita privata. Sebbene la necessarietà di tale accertamento sia espressamente ricordata nella motivazione della sentenza impugnata, le conseguenze tratte dalla Corte territoriale non appaiono coerenti con detta premessa. Dalla motivazione appare inoltre chiaro come ai Giudici d'appello sia ben presente l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv.270076-01) e della successiva, conforme giurisprudenza (Sez. 4, n. 32245 del 20 giugno 2018, D'Antonio, 273458-01; Sez. 5, n. 34475 del 21 giugno 2018, Tako, Rv. 273633-01), secondo cui rientrano nella nozione di 'privata dimora' i luoghi nei quali si svolgano, non occasionalmente, atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Per la citata giurisprudenza, la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. è estensibile ai luoghi di lavoro soltanto ove essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione: pertanto, il carattere di privata dimora può essere riconosciuto ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati, spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento: v. Sez. 4, n. 24377 del 26 aprile 2018, Mancuso, non mass.). 1.2 Nell'applicare tali corrette premesse al merito della vicenda, la Corte d'appello compie però un salto logico, affermando, in maniera asseverativa, che nei locali dove era avvenuto il furto «si svolgevano non occasionalmente attività tipiche della sfera privata». Sul punto, la motivazione è carente e illogica. La carenza sostanziale del discorso logico della Corte è disvelata dalla mancata indicazione di atti processuali dai quali evincere la caratterizzazione degli uffici della Curia torinese come luoghi di privata dimora. Neppure il puntuale riferimento che la Corte fa al verbale di denuncia vale a rendere la motivazione sufficientemente argomentata: tale riferimento è, invero, accompagnato dalla constatazione che, da quel verbale, «i dati» - per la Corte decisivi ai fini della qualificazione M del fatto come furto in privata dimora - «non compaiono in modo manifesto». Va qui ricordato il consolidato principio di diritto in forza del quale «sussiste il vizio di mancanza di motivazione quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività» (Sez 5, n. 1927 del 20 dicembre 2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324-01). Ebbene, la deduzione difensiva circa la carenza di motivazione appare senz'altro giovarsi di quel carattere di decisività, che è stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità come «potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni» (Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Greco, Rv. 244763-01). La motivazione è poi illogica, perché il carattere di privata dimora dei luoghi della Curia viene basato, per un verso, su mere congetture prive di riscontri probatori, dall'altro su massime d'esperienza inidonee, nel caso di specie, a fondare esiti conoscitivi certi. La descrizione della struttura dei locali nei termini di appendice della Curia «verosimilmente dotata di servizi igienici e di spazi per potersi cambiare» resta indimostrata e affidata, appunto, a mere congetture, posto che l'unico atto utile in tal senso - il verbale di denuncia allegato al ricorso - nulla dice a tal riguardo. Che poi un televisore sia un bene «non compatibile con attività lavorativa in senso stretto» è affermazione non incontrovertibile e non dotata di un contenuto così generale da far assurgere quell'affermazione al rango di massima d'esperienza (S.U., n. 10251 del 17 ottobre 2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235698-01; Sez. 5, n. 25616 del 24 maggio 2019, Devona, Rv. 277312-01), come ritenuto, invece, dalla Corte territoriale. Per quanto dotata di fondamento razionale e plausibilità empirica possa essere una massima, va fatta sempre e comunque salva «la verifica della tenuta nel caso concreto della massima d'esperienza di volta in volta valorizzata» (S.U., n. 40275 del 15 luglio 2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01), pena il vizio di manifesta illogicità della motivazione. Nella sentenza impugnata, dunque, l'elemento specializzante della 'privata dimora' è stato desunto da presunte, ma non descritte, caratteristiche degli uffici della Curia torinese; né descritte risultano le attività in concreto svolte all'interno di quei luoghi. Di conseguenza, non è dato comprendere se quelle caratteristiche degli uffici, e quelle attività ivi effettivamente compiute, fossero stabilmente riferibili alla vita privata. 2. S'impone, pertanto, la riqualificazione della condotta contestata come delitto punito dagli artt. 624 e 625, primo comma, n.2, cod. pen., e l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, affinché si provveda alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen., le statuizioni in punto di responsabilità 3 dell'imputato acquistano autorità di cosa giudicata con la pronuncia dell'odierna sentenza, sicché l'ulteriore decorso del tempo non rileva ai fini della prescrizione del reato. P.Q.M. Riqualificata la condotta contestata come delitto punito dagli artt. 624 e 625, n.2, cod. pen., annulla la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo e