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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06437/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che dei quattro motivi, i primi due sono riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda pag. 3 tanto in relazione all'elemento soggettivo, induttivamente determinato sulla base di un consolidato orientamento di giurisprudenza, che in relazione all'esclusione dell'incauto acquisto); ritenuto che il terzo motivo di ricorso (mancata motivazione del diniego di generiche) è inammissibile, pur a fronte di un vacuum motivazionale, considerato che il motivo, in appello, è stato formulato in forma del tutto generica, pur a fronte di specifica motivazione della sentenza di primo grado, cosicché la restituzione al secondo grado risulterebbe inutile, con conseguente carenza di interesse dell'imputato -il motivo di appello non potrebbe essere comunque accolto ex art. 581 comma 1, lett. d) in relazione all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.- ed inammissibilità che può essere dichiarata in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157-01); considerato infine che il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la 'ricettazione minore', riconosciuta in appello, non è figura autonoma di reato, ma circostanza attenuante della ricettazione di cui al primo comma dell'art.648 cod. pen., con conseguente applicazione dei relativi limiti edittali, anche ai fini del calcolo della prescrizione, in concreto non maturata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/01/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che dei quattro motivi, i primi due sono riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda pag. 3 tanto in relazione all'elemento soggettivo, induttivamente determinato sulla base di un consolidato orientamento di giurisprudenza, che in relazione all'esclusione dell'incauto acquisto); ritenuto che il terzo motivo di ricorso (mancata motivazione del diniego di generiche) è inammissibile, pur a fronte di un vacuum motivazionale, considerato che il motivo, in appello, è stato formulato in forma del tutto generica, pur a fronte di specifica motivazione della sentenza di primo grado, cosicché la restituzione al secondo grado risulterebbe inutile, con conseguente carenza di interesse dell'imputato -il motivo di appello non potrebbe essere comunque accolto ex art. 581 comma 1, lett. d) in relazione all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.- ed inammissibilità che può essere dichiarata in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157-01); considerato infine che il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la 'ricettazione minore', riconosciuta in appello, non è figura autonoma di reato, ma circostanza attenuante della ricettazione di cui al primo comma dell'art.648 cod. pen., con conseguente applicazione dei relativi limiti edittali, anche ai fini del calcolo della prescrizione, in concreto non maturata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025
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