Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1974
ECLI:EU:C:1974:67
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0053
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 21 GIUGNO 1974
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
1.
Ancora una volta si presenta al giudizio della Corte una controversia che, nei riguardi di un funzionario del ramo scientifico, tocca i delicati rapporti fra la posizione di un ricercatore, la libertà nelle prerogative del suo lavoro e gli obblighi che gli derivano per far parte di una organizzazione che è anche organizzazione amministrativa. Libertà di ricerca, esigenza di controllo e possibilità di una valutazione collegata alla responsabilità di una direzione sono tutti argomenti che si fanno insieme presenti per la decisione in diritto che è vostro compito di dare. Nel nostro caso, si presenta preliminare e di tutta evidenza anche un' altra osservazione: voi avete il compito di giudicare unicamente su alcuni aspetti di una realtà che nello stato attuale del processo esiste soltanto — con diverse notazioni — in contrastanti affermazioni di funzionari implicati nella vicenda: così che non sempre è facile avere chiaro e distinto il vero tema di un giudizio che verte soltanto sopra alcuni riflessi giuridici di una situazione che in fatto resta, almeno fino ad ora, non chiarita.
Un funzionario scientifico del Centro comune di ricerche di Ispra, in relazione a un'attività di ricerca, viene accusato dal suo superiore gerarchico diretto di fatti e circostanze che possono mettere in questione la sua correttezza professionale. [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale del Centro, stima queste critiche sufficientemente gravi per considerare la possibilità di aprire un procedimento disciplinare. L'accusato nega la fondatezza dei rilievi e rinfaccia al suo superiore diretto di essere guidato da malanimo personale nei suoi riguardi. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] si disinteressa della faccenda affermando di considerarla come una «controversia scientifica» riguardante esclusivamente e personalmente i due funzionari.
L'accusato, di fronte al rifiuto formale della [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare infondate le accuse mossegli, nel tentativo di ottenere la sua riabilitazione morale chiede ora alla Corte di sopperire a questa carenza dell'istituzione.
Peraltro, la convenuta insiste nel dire che essa non ha mai fatto proprie quelle accuse, e nel corso di tutto il processo tiene al riguardo un atteggiamento di assoluta neutralità.
Così, unico sostenitore delle accuse può apparire il loro autore diretto, il quale è estraneo a questo processo, in cui non è stato sentito neppure come testimone.
La presente procedura non ha il carattere di un procedimento penale in cui l'accusato, mancando la prova della fondatezza delle accuse mossegli, deve essere riconosciuto innocente. E neppure trattasi di un processo contro una misura disciplinare, in cui l'assenza di prove a suffragio dei fatti posti alla base della decisione impugnata potrebbe portare all'annullamento. Si è nella situazione un po' paradossale in cui la parte messa in causa, che sarebbe anche stata la più idonea a far luce sui complessi aspetti fattuali della vicenda che è all'origine del processo, si considera estranea e si è effettivamente disinteressata di ciò che costituisce l'oggetto essenziale del ricorso: la questione della fondatezza delle accuse mosse al ricorrente dal suo superiore diretto.
Per ragioni sia di forma (l'estraneità al processo dell'autore delle accuse) sia di sostanza (la necessità di un previo chiarimento di complessi punti di fatto), sarebbe dunque impossibile, allo stato attuale della procedura, di risolvere il merito reale della controversia. Il compito essenziale della Corte in relazione al ricorso d'annullamento contro la decisione di rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla domanda principale del ricorrente tendente sostanzialmente alla sua riabilitazione, è dunque limitato a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA], nel disinteressarsi della faccenda, abbia contravvenuto a un suo obbligo.
Se cosi fosse, la decisione di rifiuto dovrebbe essere annullata, e incomberebbe alla [OSCURATO:PERSONA] stessa di scegliere il modo più idoneo per adempiere i suoi compiti in relazione alla situazione creatasi in seno ai suoi servizi in seguito alle accuse.
2.
La presente controversia trova la sua causa prossima nel memorandum intitolato «falsificazione di risultati sperimentali» indirizzato il 4 maggio 1971 dal capo divisione Malvicini, da cui dipendeva il ricorrente, al dottor Caprioglio, direttore generale del Centro comune di ricerche dell'Euratom a Ispra. In tale documento si accusava il ricorrente, funzionario scientifico del Centro, di aver falsificato, al fine di fare apparire un determinato effetto, i dati sperimentali relativi a una ricerca di separazione isotopica che egli stava compiendo in cooperazione con la sezione di biologia dell'Euratom. La stessa accusa veniva reiterata in un memorandum indirizzato dallo stesso signor Malvicini al direttore Caprioglio in data 6 luglio 1971, in cui si rimprovera al signor Guillot di aver voluto «alterare i valori dei risultati sperimentali allo scopo di far apparire un effetto».
Nel corso del processo è poi emersa una nota interna del signor Malvicini del 21 ottobre 1971, di cui il ricorrente afferma di non avere avuto prima conoscenza, nella quale vengono descritti con maggiori particolari i fatti su cui sono basate le accuse mosse al signor Guillot. Trattandosi di un documento importante, venuto alla luce tardivamente, ritengo opportuno citarne per esteso la parte centrale:
«Il signor Guillot mi consegnò i risultati delle misure eseguite dall'inizio dell'esperimento (ore 9,46 del giorno 28 aprile) fino alle ore 11,25 del giorno 29, unitamente ai nastri del printer dell'analizzatore, e solamente i risultati di 11 delle 14 misure eseguite dalle ore 11,35 del giorno 29 aprile alle ore 7,10 del giorno 30 aprile.
Il giorno seguente 1
o
maggio, quando mi accinsi a mettere in grafico i punti delle ultime misure mi accorsi di non avere i nastri del printer; mi recai in ufficio, pensando di averli dimenticati sul tavolo, ma non li trovai. Rinvenni però in un cestino della carta un pezzo di nastro di una calcolatrice Olivetti, su cui erano riportati i valori degli spettri delle ultime sei misure. Detti valori non corrispondevano ai valori che il signor Guillot mi aveva dato.
Il lunedì mattino 3 maggio il signor Guillot, da me interpellato, mi assicurò che i dati che mi aveva fornito erano quelli dell'analizzatore, senza correzione alcuna. Quando gli feci vedere che ero in possesso dei dati riportati sul nastro della calcolatrice, non seppe darmi una spiegazione e si allontanò dall'edificio.
Insospettito, ricuperai tutti i pezzi dei nastri del printer e della calcolatrice dai bidoni della spazzatura.
Il pomeriggio il signor Guillot venne nello stabilimento e raccontò di avere corretto in modo appropriato i valori delle misure, in quanto il giorno, 30, quando smontò l'apparecchiatura, aveva trovato il flacone contenente la miscela radioattiva inclinato. A giustificazione della sua tesi produsse una nota, contenente pesanti accuse nei miei riguardi, con relativo annesso tecnico di otto pagine tra calcoli, tabelle e grafici, per dimostrare che la traslazione applicata ai punti delle ultime sei misure era una correzione, resa necessaria a causa dell'inclinazione del flacone, allo scopo di allinearli con i valori del giorno 29.
Ricomposti pezzo a pezzo i nastri del printer recuperati, ho notato con sorpresa che anche i dati ricavati il giorno 29 dalle ore 11,35 in poi erano stati corrètti in modo “altrettanto appropriato”, rendendomi anche conto delle ragioni che avevano spinto il signor Guillot a richiedere per iscritto, mentre stava redigendo l'annesso tecnico, l'elenco degli spettri in mio possesso».
Senza bisogno, per il momento, di precisare ulteriormente i particolari della disputa a cui ha dato luogo la critica del signor Malvicini, e delle spiegazioni fornite dal signor Guillot relative alla necessità e all'adeguatezza di un coefficiente di correzione che, contrariamente a quanto dichiarato nella nota sopra riportata del signor Malvicini, egli affermava di avere applicato limitatamente all'ultima parte della sua ricerca onde tener conto di uno spostamento accidentale di uno strumento impiegato nella ricerca stessa, è certo che le espressioni usate nei confronti del ricorrente concernono l'onorabilità professionale di questi e sono tali da provocargli un serio pregiudizio nell'ambiente scientifico in cui egli si trova ad esercitare la sua attività.
Il ricorrente allega che già da qualche tempo esistevano dei dissapori fra lui e il signor Malvicini, tanto che egli si è ritenuto oggetto di una vera e propria persecuzione da parte del suo capo divisione. Uno dei principali episodi in cui se ne vuol ravvisare una manifestazione è costituito dal rifiuto che in un primo tempo era stato opposto al ricorrente per la pubblicazione di un articolo relativo a certi risultati di sue ricerche, ciò che aveva già dato luogo a una causa davanti a questa Corte (causa n. 91-71), non giunta a sentenza in seguito alla sopravvenuta concessione dell'autorizzazione. Risulta peraltro dagli allegati I, II e XVI al controricorso che, oltre al signor Malvicini, anche vari altri funzionari scientifici del Centro di Ispra si erano espressi in senso sfavorevole alla pubblicazione; la quale è stata poi subordinata espressamente alla condizione che l'autore si addossasse l'intera ed esclusiva responsabilità delle sue asserzioni.
Altri elementi sono allegati dal ricorrente per dimostrare il preteso malvolere nei suoi confronti, quali, fra gli altri, il fatto che esso, contrariamente ai suoi colleghi e a dei subordinati, da molti anni non avrebbe mai beneficiato di una promozione o di un premio, e i rifiuti oppostigli in merito alla sua proposta partecipazione a convegni di studi relativi alla materia di cui si occupava. Ma non è il caso di dilungarci su questi particolari. Basti qui averli menzionati per tracciare il quadro dei difficili rapporti umani e professionali in cui i fatti vanno inseriti e nella cui prospettiva vanno considerati.
3.
In seguito al detto memorandum del 4 maggio 1971, il direttore Caprioglio, mediante nota del 17 maggio 1971, osservando che i fatti denunciati dal signor Malvicini gli parevano abbastanza seri per dare inizio a una procedura disciplinare, chiedeva ai suoi servizi di esaminare la situazione. In risposta a un successivo memorandum del signor Guillot che chiedeva informazioni al riguardo, il direttore Caprioglio, con nota del 7 luglio 1971, informava di essere ancora in attesa degli elementi che i suoi servizi avrebbero potuto riunire onde poter decidere se fosse il caso di aprire una procedura disciplinare.
Con nota del 9 luglio 1971, il signor Malvicini, rispondendo a una domanda del ricorrente relativa alla continuazione della sua ricerca sulla separazione isotopica, così scriveva: «Con riferimento alla sua richiesta, ritengo necessario che sia fatto il punto sui risultati della ricerca finora svolta sugli effetti di separazione, prima di procedere alla continuazione dei lavori in corso e di impostare nuovi esperimenti».
Veniva con ciò sospesa, apparentemente in via soltanto provvisoria, l'attività affidata al signor Guillot per conto della sezione biologia, e che egli aveva esercitato a tempo parziale in aggiunta all'altra sua funzione di controllo sistematico del personale del Centro di Ispra per la contaminazione interna. Conformemente a quanto risulta dalla scheda annuale di attività del ricorrente, relativa al 1971, detta attività di ricerca per conto della sezione biologia era prevista per tutto l'anno.
Con memorandum dell'8 novembre 1971, indirizzato al direttore Caprioglio, il signor Guillot lamentava di non avere avuto più notizie sui risultati dell'inchiesta promossa nei suoi confronti in relazione alle accuse mossegli dal signor Malvicini ed esprimeva il desiderio che tali accuse fossero completamente e pubblicamente ritirate.
Nello stesso memorandum il signor Guillot chiedeva inoltre l'annullamento della sospensione delle sue esperienze disposta dal signor Malvicini e chiedeva di riportare al 1972 questo programma di esperienze già previste per il 1971. Analoghe domande erano reiterate in un memorandum del 6 dicembre 1971.
Il 3 gennaio 1972, il signor Guillot, con memorandum rivolto al presidente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, chiedeva ai sensi dell'articolo 90 dello statuto:
—
Il ritiro delle accuse rivoltegli dal signor Malvicini e il riconoscimento della veridicità dei risultati delle sue esperienze;
—
l'autorizzazione e i mezzi necessari per continuare tali ricerche;
—
un'adeguata riparazione per il pregiudizio provocatogli dalle accuse e dal divieto di proseguire le sue ricerche.
Il 14 aprile 1972, il vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA], senza rispondere esplicitamento in merito alla prima domanda relativa al ritiro delle accuse che mettevano in causa l'onorabilità professionale del ricorrente, affermava che non vi era mai stata una procedura disciplinare nei suoi confronti e ordinava che fossero tolti dal suo fascicolo personale: il memorandum precitato del 4 maggio, rivolto dal signor Malvicini al signor Caprioglio, il memorandum del 17 maggio del direttore Caprioglio relativo alla richiesta di elementi in vista di un'eventuale procedura disciplinare, il memorandum del 24 giugno 1971 (erroneamente indicato con la data del 26 giugno) indirizzato al direttore Caprioglio dal ricorrente e relativo alla domanda di questi di affidare a un gruppo di esperti il controllo dei risultati delle esperienze del ricorrente a cui si riferiva il memorandum del signor Malvicini del 4 maggio, e, infine, il memorandum già citato del direttore Caprioglio al ricorrente del 7 luglio 1971, relativo alle indagini preliminari in vista dell'eventuale apertura di una procedura disciplinare.
In merito alla seconda domanda del signor Guillot, il vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] rispondeva negativamente in base alla considerazione che i lavori per la continuazione dei quali era stata chiesta l'autorizzazione non sarebbero stati compresi in alcuno dei programmi adottati dal Consiglio per il Centro comune di ricerche; e concludeva esprimendo il convincimento che né la prima, né la seconda domanda fossero giustificate, e che non vi era quindi motivo di risarcimento.
4.
Benché nel suo atto introduttivo del ricorso il signor Guillot abbia chiesto l'annullamento del rifiuto opposto dalla convenuta alla domanda contenuta sotto il n. 1
o
del ricorso amministrativo del ricorrente del 5 gennaio 1972, egli ha poi precisato nella memoria di replica che questa conclusione si riferisce soltanto al mancato riconoscimento dell'infondatezza delle accuse formulate nei suoi riguardi dal signor Malvicini, senza che ciò possa implicare la richiesta di una presa di posizione in merito all'esattezza delle sue constatazioni e delle sue tesi scientifiche.
Anche se così ridimensionata, la conclusione principale del ricorrente, se la si prendesse alla lettera, dovrebbe essere respinta. Infatti poiché nell'atto introduttivo della causa egli si limita a riferirsi alle domande contenute nel ricorso amministrativo, si nota che il punto primo di tali domande consisteva nel chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di obbligare il signor Malvicini a ritrattare le sue accuse. Ora, la [OSCURATO:PERSONA] non può evidentemente costringere un suo funzionario a compiere un atto del genere. Ciò che l'istituzione poteva fare era di accertare se le accuse avessero un fondamento; e qualora non potesse raccogliere prove suffidenti a questo riguardo, darne atto all'interessato: a questo in sostanza mira il ricorrente, come è risultato più chiaramente nel corso della procedura orale.
La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia iniziato una procedura disciplinare formale nei suoi confronti non è sufficiente a eliminare i dubbi che possono aver fatto sorgere le accuse mossegli a pregiudizio della sua onorabilità. La rinuncia a procedere disciplinarmente può infatti spiegarsi anche per semplici ragioni di opportunità. Pertanto, sostiene il ricorrente, nell'omettere di fare il necessario perché le accuse fattegli in relazione all'esercizio della sua attività di funzionario della [OSCURATO:PERSONA] venissero ritirate — o ne venisse comunque controllata la fondatezza — l'istituzione ha violato l'obbligo impostogli dall'articolo 24 dello statuto di assistere i suoi funzionari, in particolare in relazione a oltraggi, ingiurie e diffamazioni di cui il funzionario sia stato oggetto a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.
La convenuta ritiene invece che il ricorrente abbia ottenuto piena soddisfazione, dal momento che i suoi lavori in contestazione sono stati sottoposti al giudizio di persone competenti e di buona fede, come da sua richiesta al direttore generale del Centro comune di ricerche, il quale ha fatto proprie le conclusioni di questo esame.
Va peraltro osservato che il parere formulato da questo gruppo di esperti riguarda esclusivamente il valore scientifico dei risultati delle ricerche del ricorrente, su cui esprime delle riserve, senza minimamente considerare la correttezza, la lealtà e l'onestà dei metodi di ricerca seguiti. Perciò, il documento non può soddisfare la richiesta del ricorrente di vedere eliminate le accuse formulate, proprio in relazione ai suoi metodi e alla sua coscienziosità scientifica, nel memorandum del 4 maggio 1971 che era stato comunicato a diversi funzionari del Centro di ricerche.
5.
Può il ricorrente legittimamente pretendere dall'istituzione a cui appartiene che questa intervenga in merito alle accuse formulate da un suo superiore gerarchico in relazione a un'attività di servizio, nel senso che quando essa non possa dimostrare la fondatezza delle accuse debba scagionarne il destinatario? In altri termini, può il ricorrente pretendere che le autorià competenti della sua istituzione mettano in atto tutto quanto è in loro potere per far luce sulla fondatezza delle accuse e, nel caso in cui tale fondatezza non possa essere dimostrata, provvedano a farle ritirare pubblicamente?
Corrisponde a un criterio generale di buona amministrazione che l'istituzione, di fronte ad eventi del genere, non possa semplicemente disinteressarsene, lasciando deteriorare i rapporti fra i funzionari quasi si trattasse di fatti estranei al servizio. Essa ha invece il preciso dovere di porre tutto in opera per sanare la situazione, non solo perché questa è incompatibile con l'interesse del servizio, ma anche — e ciò interessa la causa — perché è contraria al rispetto della personalità dei suoi funzionari che essa deve garantire nel suo ambito. Ciò risulta anche dall'articolo 24 dello statuto, che la nostra giurisprudenza considera chiaramente applicabile anche in relazione ad eventi interni alle istituzioni (sentenza in causa n.
83-63, Krawczynski, Racc. 1965, p. 756
). Non vi è dubbio che, nella specie, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati i più qualificati per far piena luce sui fatti in contestazione, che si riferiscono a un'attività propria della Comunità dell'energia atomica.
Risulta invece dalle dichiarazioni della convenuta che, a partire dal momento in cui si era rinunciato all'idea di una procedura disciplinare, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato la questione alla stregua di una controversia privata fra il signor Malvicini e il ricorrente. Ma di fronte ad affermazioni lesive della correttezza professionale di un funzionario mossegli da un suo superiore gerarchico in diretta relazione con un'attività di servizio, non è ammissibile che l'istituzione da cui i due funzionari dipendono, dopo aver considerato le accuse di gravità tale da poter giustificare l'apertura di una procedura disciplinare, lasci poi cadere nel nulla tutta la faccenda, senza apportare un adeguato chiarimento.
Richiesta dalla Corte di precisare all' udienza le ragioni per cui essa non aveva ritenuto necessario appurare i fatti attribuiti al ricorrente da un suo superiore gerarchico, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito valide spiegazioni.
Risulta dal fascicolo personale del ricorrente che trattasi di un funzionario fornito di qualità assai buone sia per quanto riguarda la preparazione scientifica, sia per il rendimento e il comportamento sul lavoro. A partire dalla sua entrata in servizio, che risale al 1961, i rapporti informativi periodici che lo concernono sono tutti nettamente positivi. Ciò vale anche per le due ultime notazioni stabilite nel 1967 e nel 1969 dallo stesso capo divisione Malvicini. Tanto più grave risulta quindi l'omissione della convenuta di fare tutto quanto era in suo potere per chiarire una situazione quanto mai incresciosa. Ben può dirsi pertanto che in tale omissione si ravvisa una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 24 dello statuto dei funzionari; essa è costitutiva di colpa suscettibile di far sorgere una responsabilità a carico della convenuta per il pregiudizio che ne sia risultato per il ricorrente, qualora essa non possa dimostrare la fondatezza delle accuse mosse.
La Corte si trova ora in una situazione nella quale, pur constatando l'illegittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] tradottosi nella decisione di rifiuto qui impugnata, non può concedere essa stessa piena soddisfazione al ricorrente, dato che per decidere sulla sua richiesta riabilitazione occorrerebbe un esame del merito delle accuse mossegli; ciò che comporterebbe indagini su punti di fatto e giudizi in materia strettamente tecnica che, senza una perizia, questa Corte non è in grado di effettuare.
6.
[OSCURATO:PERSONA] ha espressamente offerto alla Corte di procedere a una perizia nell'ipotesi in cui la Corte non accolga la sua tesi principale secondo cui si tratterebbe di una questione di divergenza scientifica fra due funzionari a cui essa avrebbe il diritto di rimanere estranea. Anche il ricorrente, pure esprimendo delle riserve quanto alla possibilità di ricostituire esattamente ogni circostanza a tanta distanza di tempo, non si oppone a delle misure istruttorie tendenti a chiarire i fatti che hanno dato origine alle accuse del signor Malvicini.
Dopo l'udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente offerto al ricorrente di procedere ad una ripetizione dell'esperienza. Ma questa ripetizione, che avrebbe probabilmente potuto evitare il presente processo se fosse stata effettuata tempestivamente, non incide decisivamente sulla soluzione di tutta la controversia, giacché essa riguarda la validità scientifica dei risultati della ricerca anteriore, e non gia l'onestà del comportamento del ricorrente.
Per pronunciarsi sul merito sostanziale della -domanda principale del ricorrente, occorrerebbe in particolare chiarire i punti seguenti:
1.
Se è esatto che il signor Guillot ha fornito al suo superiore, signor Malvicini, il risultato delle sue ricerche già adattato rispetto ai risultati forniti dai nastri del «printer» e della calcolatrice, senza indicare minimamente l'avvenuto adattamento;
2.
Se detto previo adattamento dei dati comunicati al signor Malvicini riguardi solo le ultime 6 misure, come pare affermare il ricorrente (nel suo memorandum del 7 maggio 1972 al direttore Caprioglio), o se invece riguardi anche altre parti precedenti dell'esperienza, come afferma il signor Malvicini nella sua nota del 21 ottobre 1971; e se vi sia una giustificazione scientificamente accettabile al riguardo;
3.
Chiariti questi due punti di fatto, occorrerebbe avere il parere di scienziati circa la correttezza professionale del comportamento tenuto dal signor Guillot:
a)
nel modificare i valori trovati,
b)
nel presentare il risultato delle ricerche affidategli.
Solo dopo aver chiarito questi punti, la Corte potrebbe essere in grado di pronunciarsi interamente sul merito della domanda principale del ricorrente: traendo gli elementi anche per valutare la buona fede di tutti quanti siano implicati nella vicenda.
In assenza di una indagine disposta dalla Corte stessa con l'ausilio di periti, il meccanismo della presente procedura non consente quindi di soddisfare appieno la pretesa essenziale del ricorrente. Infatti, a parte il rilievo che la Corte non è in grado di occuparsi del merito delle accuse contestate dal ricorrente, non sarebbe possibile dichiararne l'infondatezza senza prima sentire quantomeno l'accusatore, il quale — come già si è detto — non può venire sconfessato, ciò che implicherebbe un giudizio a lui pregiudizievole (egli infatti sarebbe posto nella situazione di un calunniatore) senza che neppure gli sia offerta la possibilità di provare la veridicità delle sue asserzioni. Non sarebbe equo far sopportare a un terzo l'inerzia colpevole della [OSCURATO:PERSONA].
In questa sede e allo stato degli atti noi possiamo quindi soltanto constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha mancato al suo obbligo di far luce sulle accuse mosse a un funzionario da un suo superiore gerarchico in relazione a un'attività che, anche se non rientrava strettamente nel programma di lavoro del Centro presso cui avveniva, era pur sempre un'attività della Comunità a cui appartiene il Centro e doveva quindi esser considerata come attività di servizio. Perciò, ridimensionando la conclusione principale del ricorrente e intendendola, come egli d'altronde nella replica ha mostrato di volere che si intenda, come una domanda volta alla riabilitazione, la Corte può soltanto constatare l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] in relazione al suo obbligo di far luce sulle accuse mosse al ricorrente; con la conseguenza che, sotto pena di contravvenire non soltanto, come ha già fatto, a un obbligo risultante dallo statuto, ma anche a una sentenza della Corte di annullamento del suo rifiuto al riguardo, e di esporsi quindi ad ulteriori azioni di danni, essa non potrà più sottrarsi agli adempimenti conseguenti.
7.
La convenuta eccepisce l'irricevibilità delle conclusioni del ricorso volte all' annullamento del rifiuto di autorizzare il ricorrente a continuare le sue esperienze in cooperazione con la sezione biologia. Dato che il divieto di perseguire tali esperienze è stato dato dal capo divisione Malvicini mediante nota del 9 luglio 1971, alla data in cui il ricorrente aveva chiesto al direttore generale Caprioglio di annullare questa decisione, l'8 novembre 1971, egli sarebbe già stato fuori termine per introdurre un reclamo a norma dell'articolo 90 dello statuto. Perciò, sempre secondo la convenuta, il reclamo successivo, del 3 gennaio 1972, rivolto alla [OSCURATO:PERSONA], non poteva riaprire un termine già spirato. La successiva decisione esplicita adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] e impugnata nella presente causa avrebbe d'altronde un carattere puramente confermativo rispetto alla decisione del 9 luglio.
L'eccezione non appare fondata. Infatti la decisione del 9 luglio 1971, relativa al la sospensione delle esperienze di cui trattasi, era formulata in modo da non potervi ravvisare altro che un carattere puramente provvisorio, in dipendenza degli accertamenti in corso relativi ai risultati delle esperienze precedentemente compiute dal ricorrente. Secondo una giurisprudenza costante, è solo una presa di posizione definitiva dell'autorità amministrativa competente che dà inizio al decorso dei termini di ricorso. Perciò la domanda rivolta l'8 novembre 1971 dal ricorrente al direttore generale, relativa alla ripresa delle esperienze precedentemente sospese e che invitava l'autorità gerarchicamente competente ad adottare una decisione su una questione che, secondo tutte le apparenze, era restata in sospeso; non può considerarsi fuori termine, come non. lo è la domanda del 3 gennaio 1972 rivolta a tale riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] stessa.
Quanto al merito di tale domanda, la convenuta eccepisce inoltre che nessun funzionario può pretendere funzioni determinare, ma ha solo il diritto di ottenere funzioni corrispondenti al suo grado.
È certo che, con questa riserva, l'autorità competente è libera di valutare l'interesse del servizio e di decidere in conseguenza circa la ripartizione delle funzioni. Ma qui non si tratta di un caso in cui il funzionario si lamenta delle funzioni attribuitegli, giudicandole, come altre volte è avvenuto, insoddisfacenti o inadeguate alla sua preparazione. Si tratta di una protesta volta contro una decisione di sospendere certe attività, decisione che ha tutta l'apparenza di essere stata determinata dalla situazione particolare che si era venuta a creare in seguito alle accuse mosse dallo stesso autore della decisione di sospensione. Rammentiamo che la scheda annuale relativa all'attività del ricorrente prevedeva l'esercizio di quelle stesse funzioni per tutto il 1971, così come egli le aveva svolte anche per l'anno precedente.
Vien quindi fatto di pensare che, se non vi fosse stato l'episodio principale che è all'origine della presente causa, concernente le accuse di disonestà scientifica rivolte al ricorrente, questi avrebbe potuto continuare le ricerche di cui si tratta. Non basta per scartare questa ipotesi l'affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui quel genere di ricerche non faceva parte del programma del Centro; anche all'epoca in cui il ricorrente era autorizzato ad effettuare quelle ricerche, trattavasi pur sempre di un'attività che faceva capo alla sezione biologia, la quale è organicamente distinta dal Centro di Ispra. D'altra parte, secondo affermazioni fatte dal ricorrente e non contraddette dalla convenuta, la circostanza che le ricerche in questione non figurassero espressamente nel programma di lavoro del Centro comune non avrebbe impedito che esse abbiano continuato ad essere effettuate da altri funzionari Operanti nel suo ambito.
In questa situazione, si devono ritenere inadeguate le ragion. fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] per giustificare il rifiuto opposto alla domanda presentata dal ricorrente.
Peraltro, una decisione di sospensione che poteva essere giustificata sul momento, tenuto conto dell'inchiesta preliminare che era in corso nei confronto del signor Guillot, ha poi assunto, perdurando senza valida giustificazione, l'aspetto di una sanzione.
Siccome d'altronde l'esito negativo di questa domanda pare essere strettamente conesso con l'atteggiamento di disinteresse di cui ha fatto prova la [OSCURATO:PERSONA] in merito al chiarimento delle accuse rivolte al ricorrente, può ravvisarsi qui una decisione accessoria rispetto a un comportamento illecito e da questo dipendente, quantomeno in linea di fatto.
Benché la Corte non possa certo ordinare alla convenuta di far riprendere ufficialmente al ricorrente le ricerche di cui trattasi, giacché ciò costituirebbe una interferenza indebita nell'organizzazione dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], le considerazioni sopra esposte giustificano l'annullamento della decisione anche su questo punto, con il conseguente obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare l'intera faccenda.
8.
Veniamo finalmente alla domanda di risarcimento. Il ricorrente ha chiesto che la convenuta sia condannata a pagargli la somma di 100000 franchi belgi per il danno morale e materiale risultante dal suo rifiuto di obligare il signor Malvicini a ritrattare le sue accuse e a riconoscere la veridicità dei risultati delle esperienze di cui trattasi.
In seguito al ridimensionamento del primo capo delle conclusioni del ricorso, tale domanda di risarcimento trova più propriamente la sua causa nel rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di riabilitare il ricorrente.
Il ricorrente chiede inoltre altri 100000 franchi belgi per il danno morale e materiale risultante dalla pubblicità che era stata data a suo tempo con la comunicazione a diversi funzionari delle note interne relative alla questione delle accuse mossegli dal signor Malvicini.
L'accoglimento che vi abbiamo proposto delle precedenti domande d'annullamento presentate dal ricorrente non pregiudica la questione della fondatezza delle accuse su cui le domande di risarcimento sono fondate.
In attesa dell'esito dell'azione che la [OSCURATO:PERSONA] dovrà intraprendere a questo riguardo, non vi è motivo per la Corte di pronunciarsi ora su queste domande, che dobbiamo considerare in posizione subordinata.
In realtà, se per ipotesi le note accuse risultassero fondate, il comportamento illecito della [OSCURATO:PERSONA] per l'omissione sopra rilevata non avrebbe procurato alcun danno al ricorrente. E ciò proprio perché non può essere imputato al superiore amministrativo, e quindi neppure alla Comunità, un rilievo mosso circa un' attività che venga riconosciuta come irregolare dell'agente, pur se questi sia un ricercatore scientificio. La soluzione sarà invece l'opposta qualora i rilievi mossi risultassero infondati, o qualora la [OSCURATO:PERSONA] non facesse quanto è possibile per chiarire la realtà dei fatti. Per la tutela che anche sotto questo riguardo deve assicurarsi alla persona dei funzionari, aggiungiamo che la pretesa al risarcimento dovrebbe riconoscersi pure nell’ ipotesi che l'indagine svolta dai tecnici non riuscisse chiaramente a stabilire le irregolarità che sono state imputate al ricorrente.
Non è invece materia di questo processo giudicare sull'eventualità che un risarcimento dei danni sia dovuto per un ritardo nell'azione della [OSCURATO:PERSONA]. Argomento decisivo è che una domanda in tal senso non è stata presentata né esplicitamente né implicitamente: ne eat iudex ultra perita partium. Si aggiunga in più che il riferimento anche alla componente del ritardo viene comunque assorbito dalla decisione principale. Infatti, nell'ipotesi che le accuse mosse al ricorrente si rivelassero infondate, nella valutazione del danno subito occorrerebbe naturalmente tener conto anche del ritardo con cui, per colpa della [OSCURATO:PERSONA], sarà stata effettuata la sua riabilitazione.
Ogni decisione in merito resta dunque riservata. Queste domande potranno essere adeguatamente considerate soltanto in una seconda fase del presente processo, che potrà essere ripreso, in un termine ragionevole, a istanza di una delle parti.
Concludo quindi all'annullamento della decisione impugnata e alla condanna della convenuta alle spese di causa.