CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1992
Cassazione n. 38023/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A\)_ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24 ottobre 2024, che - per quanto qui rileva - ha confermato, in relazione alla responsabilità penale, la sentenza del 14 marzo2124, nella parte in cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen. e 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in veste di legale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di fatto), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione per l'anno 2012 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., precedentemente annotati nella contabilità della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; che con un unico motivo di ricorso, si lamenta il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, per avere il giudice del merito presunto l'inesistenza delle operazioni - perché compiute dopo la cessazione delle attività della Egros e non risultanti nei relativi registri contabili, e perché gli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'operazione non erano rimasti sul conto corrente della Egros, ma erano stati prelevati in contanti o versati su carte prepagate, di cui una appartenente al collaboratore di uno degli imputati - senza tuttavia confrontarsi con i motivi di appello che smentivano tale presunzione, con riferimento a: 1) la presenza dell'amministratore presso lo stabilimento; 2) la presenza fisica del prodotto vitivinicolo presso l'azienda [OSCURATO:PERSONA]; 3) la testimonianza circa la consegna dei prodotti vitivinicoli; 4) l'effettivo accredito dell'importo per il vino alla Egros. Rilevato che anche [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso medesima sentenza d'appello, quanto alla dichiarazione di responsabilità per lo stesso reato in concorso, in veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione, per aver il giudice del merito identificato nell'imputato l'amministratore di fatto della società, basandosi sulle dichiarazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che riferiva del possesso, da parte dell'imputato stesso, delle scritture contabili e della documentazione nonché di notizie relative alla gestione della società, senza aver tenuto conto che, in realtà, il teste non aveva affatto dichiarato di aver ricevuto dall'imputato tutta la documentazione contabile riferita alla gestione societaria, né di aver interagito con quest'ultimo per ottenere informazioni relative all'attività della società; che tali risultanze sarebbero il frutto di un travisamento della prova dichiarativa, dovuta a domande suggestive poste dal pubblico ministero in sede di esame, mentre non si sarebbe tenuto conto del fatto che l'imputato, in realtà, era dipendente della società e non amministratore di fatto; che, con un secondo motivo, la difesa denuncia il vizio di motivazione in relazione alla reale consistenza delle operazioni con considerazioni analoghe a quelle proposte da da [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, nonché volto, con rilievi del tutto generici, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che il giudice d'appello ha motivato correttamente circa l'inesistenza dell'operazione economica, basandosi sul fatto che la stessa era avvenuta dopo la cessazione dell'attività e che i mezzi utilizzati per la consegna non avevano fatto rifornimento, evidenziando che il pagamento alla Egros era stato prontamente prelevato e versato su carte ricaricabili in modo da non consentire il tracciamento del danaro; ciò che rendeva evidente la natura fittizia del pagamento stesso; che, altrettanto correttamente, è stato ritenuto irrilevante il rinvenimento della merce presso la [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione del teste di avere effettuato il trasporto, in quanto dai controlli presenti in atti era emerso che, in data precedente all'operazione, la Egros, che già da più di un anno aveva ridotto le giacenze a poche centinaia di litri di vino, aveva cessato l'attività, dismesso le attrezzature per la vidimazione dei documenti di trasporto vitivinicolo, cessato di tenere le scritture contabili, con la conseguenza che ad essa non poteva più ricondursi la cessione di ulteriori partite vinicole; così da rendere certa una diversa e occulta provenienza del vino; che il primo dei motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per analoghe ragioni; che il giudice del merito - a fronte di una censura del tutto generica, della quale il ricorso per cassazione costituisce una sostanziale riproduzione - ha correttamente valorizzato, quali indici dell'amministrazione di fatto dell'imputato, una serie di elementi: il fatto che l'imputato aveva ricevuto la contabilità e la documentazione societaria dell'impresa dopo che questa era stata confiscata, che porta evidentemente ad escludere che questi rivestisse il ruolo tipico di un dipendente qualsiasi; la circostanza che questi era stato quest'ultimo, e non invece l'amministratore di diritto, a fornire notizie relative alla gestione dell'impresa all'amministratore giudiziario;che, quanto al secondo motivo, valgono le considerazioni già svolte relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], circa l'inesistenza delle cessioni di vino. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle am