CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 27656/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n.7, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali della sentenza di appello circa l'affermazione di responsabilità e riguardo l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione delle cose sottratte alla pubblica fede, risulta generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricOrso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 Fhl. 277281 - 01). Ebbene, nel caso di specie, se è vero che la Corte di appello di Palermo nulla statuisce sul motivo di appello volto ad ottenere la concessione delle generiche, è pure vero che la doglianza sollevata innanzi alla Corte territoriale sicula non era sorretta da alcun argomento e quindi risultava ab origine inammissibile per manifesta infondatezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]