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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00463/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 04/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata nell'interesse dell'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 20808 del 2019; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Roma, in data 21 agosto 2015, per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione, così determinata previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale e con la diminuente per il rito abbreviato. 2.Ricorre l'imputato, con atto del difensore di fiducia, con unico motivo di violazione di legge, formulato in relazione all'art. 157 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato alla data del 21 agosto 2021 (sei anni dopo la sentenza di primo grado), non essendo intervenuti, fino a tale momento, atti interruttivi e/o sospensivi del relativo termine.

Si assume che, ai fini del calcolo della prescrizione, non possa tenersi conto della contestata recidiva in quanto considerata subvalente nel giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti generiche.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto- legge28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e succ. modifiche, non essendo stata formulata richiesta di trattazione orale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nei confronti dell'imputato è stata contestata ed accertata la recidiva reiterata ed infraquinquennale, seppure ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Con la sentenza Sez.

U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino - che la difesa ha invocato a sostegno delle proprie conclusioni - questa Corte ha affrontato, in parte motiva, la questione relativa al se, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, debba tenersi conto della circostanza aggravante della recidiva anche nei casi in cui questa, in esito al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., sia valutata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti generiche.

La questione, osservarono le Sezioni unite, era rimasta irrisolta nonostante l'intervento di altro arresto nomofilattico (Sez.

U, n. 17 del :18/06/1991, Grassi, Rv. 187856), in cui si era argomentato che "una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga - ai sensi dell'art. 69 cod. pe. - un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato.

Invece, non è da ritenere applicata solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'attenuante, la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà in modo che sul piano dell'a fflittività sanzionatoria l'aggravante risulta tamquam non esset".

Secondo le Sezioni Unite Schettino, l'aggravante della recidiva, pur quando non riesca a neutralizzare l'attenuante in quanto ritenuta subvalente all'esito del giudizio di comparazione, si caratterizza, tra le circostanze del reato, per essere produttiva non solo "dell'escursione sanzionatoria", ma anche per effetti ulteriori "decisivi per la concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo"..

In particolare, quando il giudice di merito formula un giudizio di subvalenza, egli "esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere.

Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma".

Ne consegue che, in caso di recidiva subvalente, non solo non si produce l'effetto principale di aggravamento della pena ma nemmeno quelli indiretti dell'aggravante.

Tuttavia, come rilevato in altri arresti di questa Corte (Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058), pur a fronte di tali enunciati di tenore generale, vi sono casi in cui della recidiva si deve, invece, tenere conto, prescindendo dal suo bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti; nell'ambito di tali ipotesi si colloca anche quella della rilevanza della circostanza aggravante in esame ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, atteso che l'art. 157, terzo comma;cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art.69 cod. pen. abbia incidenza ai fini della determinazione della pena massima del reato.

Ne consegue, dunque, che, ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio dì bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente.

L'orientamento è oramai consolidato (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280059 01).

Tale esegesi è del tutto coerente con quanto di recente affermato da questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, sia pure in relazione alla diversa ipotesi di cui all'art. 649-bis cod. pen. Sez. (J n. 3585 del 24/9/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262, ha stabilito che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto in tale norma, ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., precisando - in motivazione - che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art.69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né oli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata).

3. Ne consegue che il motivo, peraltro neanche fatto oggetto di puntuale devoluzione in appello, è inammissibile perché manifestamene infondato nel suo presupposto argomentativo, omettendo di precisare gli effetti della recidiva così come contestata e ritenuta, sul decorso dei termini di prescrizione.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determina in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M. o r'< 52 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 04/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata nell'interesse dell'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 20808 del 2019; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Roma, in data 21 agosto 2015, per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione, così determinata previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale e con la diminuente per il rito abbreviato. 2.Ricorre l'imputato, con atto del difensore di fiducia, con unico motivo di violazione di legge, formulato in relazione all'art. 157 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato alla data del 21 agosto 2021 (sei anni dopo la sentenza di primo grado), non essendo intervenuti, fino a tale momento, atti interruttivi e/o sospensivi del relativo termine. Si assume che, ai fini del calcolo della prescrizione, non possa tenersi conto della contestata recidiva in quanto considerata subvalente nel giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti generiche. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto- legge28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e succ. modifiche, non essendo stata formulata richiesta di trattazione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nei confronti dell'imputato è stata contestata ed accertata la recidiva reiterata ed infraquinquennale, seppure ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Con la sentenza Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino - che la difesa ha invocato a sostegno delle proprie conclusioni - questa Corte ha affrontato, in parte motiva, la questione relativa al se, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, debba tenersi conto della circostanza aggravante della recidiva anche nei casi in cui questa, in esito al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., sia valutata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti generiche. La questione, osservarono le Sezioni unite, era rimasta irrisolta nonostante l'intervento di altro arresto nomofilattico (Sez. U, n. 17 del :18/06/1991, Grassi, Rv. 187856), in cui si era argomentato che "una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga - ai sensi dell'art. 69 cod. pe. - un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato. Invece, non è da ritenere applicata solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'attenuante, la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà in modo che sul piano dell'a fflittività sanzionatoria l'aggravante risulta tamquam non esset". Secondo le Sezioni Unite Schettino, l'aggravante della recidiva, pur quando non riesca a neutralizzare l'attenuante in quanto ritenuta subvalente all'esito del giudizio di comparazione, si caratterizza, tra le circostanze del reato, per essere produttiva non solo "dell'escursione sanzionatoria", ma anche per effetti ulteriori "decisivi per la concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo".. In particolare, quando il giudice di merito formula un giudizio di subvalenza, egli "esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere. Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma". Ne consegue che, in caso di recidiva subvalente, non solo non si produce l'effetto principale di aggravamento della pena ma nemmeno quelli indiretti dell'aggravante. Tuttavia, come rilevato in altri arresti di questa Corte (Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058), pur a fronte di tali enunciati di tenore generale, vi sono casi in cui della recidiva si deve, invece, tenere conto, prescindendo dal suo bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti; nell'ambito di tali ipotesi si colloca anche quella della rilevanza della circostanza aggravante in esame ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, atteso che l'art. 157, terzo comma;cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art.69 cod. pen. abbia incidenza ai fini della determinazione della pena massima del reato. Ne consegue, dunque, che, ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio dì bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente. L'orientamento è oramai consolidato (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280059 01). Tale esegesi è del tutto coerente con quanto di recente affermato da questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, sia pure in relazione alla diversa ipotesi di cui all'art. 649-bis cod. pen. Sez. (J n. 3585 del 24/9/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262, ha stabilito che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto in tale norma, ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., precisando - in motivazione - che la valutazione di equivalenza o di subvalenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art.69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né oli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata). 3. Ne consegue che il motivo, peraltro neanche fatto oggetto di puntuale devoluzione in appello, è inammissibile perché manifestamene infondato nel suo presupposto argomentativo, omettendo di precisare gli effetti della recidiva così come contestata e ritenuta, sul decorso dei termini di prescrizione. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determina in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. o r'< 52 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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