CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 40643/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BRESCIA Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il Tribunale di BRESCIA, con ordinanza in data 17/03/2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Brescia che aveva applicato il sequestro preventivo in relazione ai beni pertinenti il reato di cui all' art. 646 CP contestato. Avvero il detto provvedimento hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In data 4 giugno 2021 è pervenuta dichiarazione di rinunzia al ricorso da parte dei tre interessati. In data 11 giugno 2021 è pervenuta memoria della B and [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] nella qualità di persona offesa. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 500 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]