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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43123/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ORISTANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Oristano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 612 e 633 cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza erra nella ricostruzione dei fatti e nella affermazione di responsabilità.

3. Pregiudizialmente va rilevato che il ricorso deve essere riqualificato come appello e che gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Oristano per la celebrazione del relativo giudizio.

Infatti l'imputato è legittimato a proporre appello avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria e al risarcimento de danno pronunciata dal giudice di pace, ancorché non sia stato impugnato espressamente il capo relativo alle statuizioni in favore della parte civile.

Invero l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459).

Conseguentemente deve ritenersi che l'imputato - che non ha dimostrato di voler proporre un ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen., il quale, comunque dovrebbe essere convertito in appello ai sensi del terzo comma della citata disposizione, contenendo solo la deduzione di vizi della motivazione - abbia erroneamente qualificato l'impugnazione con il conseguente dovere per questo collegio di inquadrarla correttamente ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Oristano per il relativo giudizio.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ORISTANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Oristano ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 612 e 633 cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza erra nella ricostruzione dei fatti e nella affermazione di responsabilità. 3. Pregiudizialmente va rilevato che il ricorso deve essere riqualificato come appello e che gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Oristano per la celebrazione del relativo giudizio. Infatti l'imputato è legittimato a proporre appello avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria e al risarcimento de danno pronunciata dal giudice di pace, ancorché non sia stato impugnato espressamente il capo relativo alle statuizioni in favore della parte civile. Invero l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459). Conseguentemente deve ritenersi che l'imputato - che non ha dimostrato di voler proporre un ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen., il quale, comunque dovrebbe essere convertito in appello ai sensi del terzo comma della citata disposizione, contenendo solo la deduzione di vizi della motivazione - abbia erroneamente qualificato l'impugnazione con il conseguente dovere per questo collegio di inquadrarla correttamente ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen.. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Oristano per il relativo giudizio. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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