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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 25392/2026

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NDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In premessa, la Corte dà atto che l'ordinanza impugnata è stata deliberata non già il 19/01/2026, come risultante per un errore in sede di iscrizione del presente procedimento, ma il 05/01/2026; si tratta di un errore del tutto privo di conseguenze, trattandosi pacificamente di ricorso proposto avverso la decisione sull'appello contro la sentenza del Tribunale di Parma del 14/12/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Questi, infatti, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza della Corte di Appello di Bologna che il 05/01/2026 ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello proposto nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma che il 14/12/2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 640 e 99 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

A sostegno del ricorso ha dedotto:

1.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 581 cod. proc. pen., per essersi ritenuto inammissibile un ricorso in appello che, in realtà, aveva indicato in modo specifico le ragioni idonee a confutare le valutazioni del primo giudice, in particolare in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] che, si diceva nella sentenza di primo grado, "forse" aveva agito in concorso con i [OSCURATO:PERSONA].

L'atto di appello, poi, riportava una specifica censura con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante l'esiguità del danno di 250 euro e l'offerta di risarcimento di questo.;

1.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 585 cod. proc. pen., in quanto la Corte di Appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile il ricorso in appello senza considerare che, in ossequio al disposto dell'art. 585 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque potuto ancora presentare motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell'udienza;

1.3. Violazione di legge, con riferimento all'art. 545 bis cod. proc. pen. perché successivamente alla condanna in primo grado, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (d.

Igs. 150/2022), trattandosi di sentenza pronunciata entro il 31/12/2022 l'imputato avrebbe potuto presentare richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva fino all'udienza di discissione nel giudizio di appello.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo di impugnazione è inammissibile perché aspecifico, in quanto non si confronta adeguatamente con l'ordinanza impugnata che, contrariamente all'assunto del ricorrente, non ha posto in "forse" la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ritenendola, invece, certa perché dimostrata dalla titolarità della carta postepay, dallo stesso ricorrente attivata, sulla quale la persona offesa era stata invitata a versare il provento della truffa e, con l'inequivocabile espressione "forse in concorso con il complice [OSCURATO:PERSONA]", ha soltanto ipotizzato che lo stesso possa aver agito in concorso con l'intestatario dell'utenza telefonica dalla quale era stata raggiunta la persona offesa, rimasto estraneo al procedimento..

Contrariamente all'assunto del ricorrente, inoltre, era altrettanto aspecifica la doglianza del ricorso in appello con la quale, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato come non potesse ritenersi di lieve entità il danno di 250 euro arrecato alla persona offesa, peraltro nemmeno a questa risarcito, si insisteva nella richiesta di riconoscere tale attenuante.2.2.

Quanto agli altri motivi di ricorso, giova ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, Arapi, Rv. 287482 - 03), sicché nessun vizio può riconoscersi nell'avere l'ordinanza impugnata precluso la possibilità di proporre nuovi motivi, in quanto questi sarebbero stati comunque travolti dall'inammissibilità dei primi.

La piena legittimità dell'iter procedimentale seguito dalla Corte di appello rende ragione della manifesta infondatezza del terzo motivo.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In premessa, la Corte dà atto che l'ordinanza impugnata è stata deliberata non già il 19/01/2026, come risultante per un errore in sede di iscrizione del presente procedimento, ma il 05/01/2026; si tratta di un errore del tutto privo di conseguenze, trattandosi pacificamente di ricorso proposto avverso la decisione sull'appello contro la sentenza del Tribunale di Parma del 14/12/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Questi, infatti, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza della Corte di Appello di Bologna che il 05/01/2026 ha dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello proposto nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma che il 14/12/2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di cui agli artt. 640 e 99 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha dedotto: 1.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 581 cod. proc. pen., per essersi ritenuto inammissibile un ricorso in appello che, in realtà, aveva indicato in modo specifico le ragioni idonee a confutare le valutazioni del primo giudice, in particolare in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] che, si diceva nella sentenza di primo grado, "forse" aveva agito in concorso con i [OSCURATO:PERSONA]. L'atto di appello, poi, riportava una specifica censura con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante l'esiguità del danno di 250 euro e l'offerta di risarcimento di questo.; 1.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 585 cod. proc. pen., in quanto la Corte di Appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile il ricorso in appello senza considerare che, in ossequio al disposto dell'art. 585 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque potuto ancora presentare motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell'udienza; 1.3. Violazione di legge, con riferimento all'art. 545 bis cod. proc. pen. perché successivamente alla condanna in primo grado, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (d. Igs. 150/2022), trattandosi di sentenza pronunciata entro il 31/12/2022 l'imputato avrebbe potuto presentare richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva fino all'udienza di discissione nel giudizio di appello. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile perché aspecifico, in quanto non si confronta adeguatamente con l'ordinanza impugnata che, contrariamente all'assunto del ricorrente, non ha posto in "forse" la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ritenendola, invece, certa perché dimostrata dalla titolarità della carta postepay, dallo stesso ricorrente attivata, sulla quale la persona offesa era stata invitata a versare il provento della truffa e, con l'inequivocabile espressione "forse in concorso con il complice [OSCURATO:PERSONA]", ha soltanto ipotizzato che lo stesso possa aver agito in concorso con l'intestatario dell'utenza telefonica dalla quale era stata raggiunta la persona offesa, rimasto estraneo al procedimento.. Contrariamente all'assunto del ricorrente, inoltre, era altrettanto aspecifica la doglianza del ricorso in appello con la quale, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato come non potesse ritenersi di lieve entità il danno di 250 euro arrecato alla persona offesa, peraltro nemmeno a questa risarcito, si insisteva nella richiesta di riconoscere tale attenuante.2.2. Quanto agli altri motivi di ricorso, giova ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, Arapi, Rv. 287482 - 03), sicché nessun vizio può riconoscersi nell'avere l'ordinanza impugnata precluso la possibilità di proporre nuovi motivi, in quanto questi sarebbero stati comunque travolti dall'inammissibilità dei primi. La piena legittimità dell'iter procedimentale seguito dalla Corte di appello rende ragione della manifesta infondatezza del terzo motivo. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M
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