CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 19017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rizzitelli,-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 446/2019 depositata il6.6.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.6.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2426/2020Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 19017/2026Data pubblicazione 10/06/2026La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] di decreto ingiuntivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per ilpagamento della somma di € 1.908,94 oltre interessi e spese, per avereeffettuato su richiesta dei Carabinieri della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA] di rimozione e custodia di un furgone di proprietà dell'impresa diAntonio Gattamelata, rinvenuto dopo un furto e non sequestrato.Emesso il decreto ingiuntivo n. 57/2016, il Gattamelata con la citazione inopposizione contestava il difetto di idonea prova scritta per la mancanza diun contratto inter partes, essendo state prodotte in fase monitoria unaricevuta fiscale ed un estratto del libro giornale, la competenza territorialedel giudice adito, essendo applicabile il foro del consumatore, daindividuarsi nel Giudice di Pace di Velletri, o di Roma, rispettivamente inbase alla sua residenza, o al suo domicilio, e contestava l'esosità dellasomma richiesta.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione,producendo il tariffario dell'[OSCURATO:PERSONA] SoccorsoAutoveicoli (A.N.C.S.A.) ed osservando che era stata incaricata di unpubblico servizio da parte dei Carabinieri, che avevano rinvenuto il veicolorubato sulla strada provinciale mirtense alle 3,10 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],chiedendole di recuperare e ricoverare il mezzo, e nel pomeriggio dellostesso giorno avevano fatto sottoscrivere il verbale per la riconsegna daDiego [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva denunciato il furto del veicolodell'impresa [OSCURATO:PERSONA], che però, benché tempestivamenteedotta dell'accaduto, non aveva proceduto al ritiro del furgone daldeposito, in quanto tramite un legale si era rifiutata di pagare le spese dideposito per assenza di un contratto.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 257/2017, respintal'eccezione d'incompetenza territoriale per mancanza di un contrattoconcluso dalle parti, e per la ritenuta sussistenza di un contratto a favoredi terzo, accoglieva l’opposizione del Gattamelata, revocando il decretoNumero registro generale 2426/2020Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 19017/2026Data pubblicazione 10/06/2026ingiuntivo opposto, in quanto riteneva che non fosse stata fornita provadall'opposta della comunicazione all’opponente dell’avvenuto ritrovamentodel mezzo e del successivo deposito presso la società opposta.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello avverso la predetta sentenza,sostenendo che il giudice di prime cure aveva omesso di considerare lacomunicazione inviata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale delGattamelata, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale avevaconfermato che il Gattamelata era stato immediatamente informatodell’avvenuto rinvenimento, trasporto e ricovero del furgone.[OSCURATO:PERSONA], a sua volta, eccepiva l'inammissibilità dell'appelloprincipale per omessa indicazione delle modifiche richieste allaricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e per l'omessaindicazione delle circostanze dalle quali sarebbe derivata la violazione dilegge lamentata, e con appello incidentale, riproponeva la disattesaeccezione d'incompetenza per territorio.Con la sentenza n. 446/2019 del 27.5/6.6.2019, il Tribunale di Rieti,disattese le eccezioni d'inammissibilità dell'appello principale ed'incompetenza territoriale del giudice di primo grado, accoglieva l’appelloprincipale e condannava il Gattamelata al pagamento dell’importo di €1.908,94 e delle spese processuali del doppio grado in favore della societàappellante.In particolare il giudice di secondo grado prendeva le mosse dallasentenza di questa Corte n. 759 del 14.1.2011, che in ipotesi dirinvenimento di veicolo rubato da parte della polizia (alla quale eranoequiparabili i carabinieri) e di mancato sequestro del medesimo,condizionava l'obbligo del proprietario di pagare il compenso e le spese deldepositario incaricato dagli operanti della rimozione e custodia del veicolo,al fatto che il proprietario ne avesse ricevuta dagli operanti immediatanotizia in ottemperanza ad un dovere pubblicistico di correttaamministrazione e di contenimento degli effetti del delitto.Numero registro generale 2426/2020Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 19017/2026Data pubblicazione 10/06/2026Il Tribunale di Rieti ravvisava quindi la prova dell'insorgenzadell'obbligazione di pagamento del Gattamelata nei verbali di rinvenimentoe di riconsegna del veicolo prodotti e nella comunicazione del legale delGattamelata alla società opposta del 12.1.2016, che effettivamentecomprovava che il medesimo era stato edotto nell'immediatezza delrinvenimento e dell'affidamento in deposito del furgone rubatogli, ritenevache correttamente il depositario avesse fatto valere il suo diritto diritenzione ex art. 2756 commi 2° e 3° c.c. sul furgone, gravato daprivilegio per il suo credito ex art. 2706 c.c., rifiutandosi di riconsegnarloal Gattamelata senza il previo pagamento delle sue spettanze, econsiderava congruo il corrispettivo preteso in base al tariffario A.N.C.S.A.per il recupero e custodia veicoli ed il soccorso stradale, prodotto nelgiudizio di opposizione, e contestato solo genericamente dal Gattamelataper la sua esosità.Avverso questa sentenza, Amilcare e [OSCURATO:PERSONA], in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more, hanno propostotempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a sei motivi, e la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) e 4) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 342 e348-bis c.p.c. per mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilitàdell’appello per carenza dell’atto sotto il profilo logico-argomentativo e permanifesta infondatezza del gravame.Tale motivo é anzitutto inammissibile, perché non si confronta con l'interamotivazione addotta dall'impugnata sentenza, comprensiva anche deirichiami ai precedenti di questa Corte, effettuati per confermarel'infondatezza dell'eccezione, e ripropone meccanicamente le doglianzeavanzate nel precedente grado.Numero registro generale 2426/2020Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 19017/2026Data pubblicazione 10/06/2026Il motivo è comunque all'evidenza infondato, in quanto come già motivatodall'impugnata sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell'atto di appelloprincipale ha formulato una precisa e ben argomentata critica allaricostruzione in fatto e in diritto della sentenza di primo grado,sottolineando la mancata considerazione della comunicazione fornita daldifensore del Gattamelata alla società suddetta il 12.1.2016, comprovantel'immediata notizia pervenuta al proprietario del furgone rubato, tramite ilsoggetto che aveva incaricato della denuncia di furto, del suorinvenimento da parte dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e della depositeriapresso la quale era stato portato, e determinante quindi l'obbligo delproprietario del veicolo non sequestrato di ritirarlo tempestivamentepresso di essa e di pagare il corrispettivo della rimozione e custodia aldepositario secondo i principi di cui alla sentenza di questa Corte n.759del 14.1.2011. Tale arresto era stato già menzionato dalla sentenza diprimo grado, ma poi non era stato seguito nella decisione per la ritenutamancanza di prova dell'immediato avvertimento al proprietario del veicolorubato del suo ritrovamento e deposito. Si è poi rammentato, che anchedopo la modifica della forma dell'atto di appello, non occorre l'utilizzo diparticolari forme sacramentali, o la redazione di un progetto alternativo didecisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizionetotale o parziale della sentenza appellata, tenendo conto della permanentenatura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene lasua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.n.13535/2018).Si è ancora opportunamente richiamata la massima della sentenza n.7675del 19.3.2019 di questa Corte, secondo la quale non può considerarsiaspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivod'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto,in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità diesplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) diNumero registro generale 2426/2020Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 19017/2026Data pubblicazione 10/06/2026cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, chel'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze dicausa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamentedalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione acritica vincolata.La migliore prova, poi, del fatto che l'appello principale non fosseaspecifico e privo di argomentazioni di supporto, va individuata nel fattoche l'impugnazione è stata accolta ed il Gattamelata è stato pienamentemesso in condizione di difendersi nel merito rispetto all'avversaimpugnazione.2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 2) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., parte ricorrente prospetta la violazione degli articoli 63e seguenti del Codice del Consumo e degli articoli 18, 20 c.p.c. e 1182,comma 3, c.c. e disposizioni normative collegate per mancatoaccoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale del giudice aditocon il procedimento monitorio, con conseguente errato radicarsi dellacompetenza territoriale del giudice. Si assume in via principale, che inassenza di un contratto tra le parti, ed a fronte dell'inapplicabilità dell'art.1182 comma 3° c.c. sul foro del creditore alla scadenza in quanto ilcompenso del depositario non era ab origine determinato nel suoammontare, non poteva essere radicata la competenza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un verbale di affidamento del mezzo daparte dei Carabinieri al depositario, che non era stato neppure prodotto infase monitoria. Si assume, inoltre, in via subordinata, che anche a volerseguire la tesi del giudice di primo grado dell'intervenuta conclusione di uncontratto a favore di terzo, al quale il Gattamelata avrebbe aderito,sarebbe stato applicabile il foro del consumatore.Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.I giudici di primo e di secondo grado hanno ritenuto non invocabile il forodel consumatore dell'art. 63 del D. Lgs. n. 206/2005, che radica laNumero registro generale 2426/2020Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 19017/2026Data pubblicazione 10/06/2026competenza territoriale esclusiva presso il giudice del luogo di residenza, odel domicilio elettivo del consumatore, per mancanza di un contrattoconcluso dalle parti, anche se il giudice di primo grado ha ipotizzato laconclusione di un contratto a favore di terzo da parte dei Carabinieri diPoggio Mirteto col depositario del veicolo.La questione della mancanza di contratto tra le parti e dell'inapplicabilitàdel foro del domicilio del creditore alla scadenza ex art. 1182 comma 3°c.c., posta in via principale dal ricorrente, è questione nuova implicanteaccertamenti in fatto, che non era stata proposta con l'atto di appello, nelquale era stata lamentata solo la violazione della normativa sul foro delconsumatore, per cui sotto questo profilo la competenza territoriale èrimasta radicata in base al criterio di competenza territoriale concorrentedell'art. 1182 comma 3° c.c., che non è stato tempestivamente contestatoda parte opponente, e la censura è inammissibile (vedi sull'inammissibilitàdella censura in caso di questione nuova implicante accertamento di fattoex multis Cass. n. 23761/2025; Cass. n. 2038/2019).La questione di competenza proposta in via subordinata, invece, èinfondata.La qualità di consumatore rivestita dal beneficiario di un contratto a favoredi terzo, stipulato in nome proprio da altro soggetto, non rileva infatti aifini dell'applicabilità del foro del consumatore, mancando la qualità diconsumatore in capo al soggetto che conclude il contratto "nomineproprio", atteso che la ratio della disciplina consumeristica è quella diapprontare regole di riequilibrio ancorate a una presunzione astratta didisparità di potere contrattuale tra le parti, e che il terzo beneficiario,estraneo alla fase di conclusione del contratto, non essendone parte né insenso sostanziale, né in senso formale, si limita a ricevere gli effetti di unrapporto già costituito ed operante (Cass. sez. un. n. 20802/2022; Cass.n. 8766/2021; Cass. n. 21070/2012).Numero registro generale 2426/2020Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 19017/2026Data pubblicazione 10/06/2026Peraltro dalla lettura della sentenza n. 759/2011 di questa Corte,impropriamente richiamata dal ricorrente, risulta che la fattispecie qui inesame non era inquadrabile nell'ambito del contratto a favore di terzo,compatibile solo con la produzione di effetti favorevoli per il terzo e noninvece con l'insorgenza a suo carico di obbligazioni di pagamento delcompenso del depositario, e neppure nella fattispecie del contratto traproprietario del veicolo e depositario per insussistenza dell'accordo ex art.1321 c.c..La sentenza citata (e nello stesso senso vedi anche Cass. n. 3409/1983) èpiuttosto nel senso che l'obbligo di pagamento delle spese e del compensodel depositario sorge nell'ipotesi in cui l'avente diritto pur essendo aconoscenza dell'avvenuto deposito del veicolo rubato e non sequestrato,non provveda a ritirarlo entro il termine previsto dall'art. 84 c.p.p.,applicabile analogicamente per la stretta similitudine con la parte lesa nelcaso di sequestro penale.3) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., ci siduole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in violazionedegli articoli 115 e 116 c.p.c., quale l’assenza di una comunicazione oinformativa tesa a informare il Gattamelata che in assenza di presaconsegna del veicolo lo stesso sarebbe stato consegnato a una societàautorizzata al ricovero, con conseguente onere per il proprietario disostenere ogni spesa successiva e necessaria al trasporto e deposito delmezzo.Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la motivazione dellasentenza impugnata, che ha desunto la tempestiva informazione delGattamelata circa il rinvenimento del furgone rubato ed il suo trasportopresso la depositeria dalle circostanze documentate che, nel pomeriggiodello stesso giorno del rinvenimento del mezzo da parte dei Carabinieri diPoggio Mirteto, gli stessi hanno convocato per le vie brevi Diego DiMaggio, che aveva sporto querela per il furto del furgone per contoNumero registro generale 2426/2020Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 19017/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], facendogli firmare il verbale che glidava titolo alla riconsegna presso la depositeria della [OSCURATO:PERSONA] SRL,con indicazione dell'indirizzo di ricovero del mezzo, e che nella missiva del12.1.2016, indirizzata a quella società, il difensore del Gattamelata avevaconfermato l'acquisizione del verbale di riconsegna e riconosciuto di avereprontamente contattato il depositario, senza però che il cliente avesseritirato il furgone in quanto la depositaria pretendeva prima il pagamentodelle sue spettanze a titolo di deposito.La valutazione circa l'immediatezza dell'informazione compiuta nellasentenza impugnata, giustificata dalla coincidenza di data tra ritrovamentodel mezzo e firma del verbale che dava titolo alla riconsegna, è comunqueuna valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità enon è stato individuato il fatto storico principale, o secondario decisivo,che non sarebbe stato considerato.4) Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., ci siduole della violazione degli articoli 1766, 1767 e seguenti e 2756 eseguenti c.c. per l’errato riconoscimento del diritto di ritenzione sul mezzoda parte della società. Si assume che tale diritto non sarebbe statoesercitabile dal depositario, in quanto tra le parti non era stato conclusoalcun contratto, essendovi stato solo tra la [OSCURATO:PERSONA] SRL ed iCarabinieri di [OSCURATO:PERSONA] un contratto a favore di terzo, ed in quanto ilGattamelata non sarebbe stato immediatamente informato della consegnadel veicolo rubato ritrovato al depositario.Nel richiamare quanto già esposto in ordine alla mancata stipulazione diun contratto tra le parti ed all'impossibilità di invocare la figura delcontratto a favore di terzo, giacché l'obbligazione del Gattamelata éinsorta secondo lo schema delineato dalla sentenza di questa Corte n.759 del 14.1.2011, si deve rilevare l'infondatezza del motivo, in quantobasa il diniego del diritto di ritenzione del depositario su una ricostruzionedel fatto diversa da quella compiuta nell'impugnata sentenza.Numero registro generale 2426/2020Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 19017/2026Data pubblicazione 10/06/2026Questa ha correttamente spiegato che il deposito esercitatoprofessionalmente dalla [OSCURATO:PERSONA] SRL, incaricata di un pubblicoservizio dai Carabinieri intervenuti, che dovevano evitare che il mezzorinvenuto costituisse ostacolo, o pericolo per la circolazione sulla stradaprovinciale mirtense, o provocasse altri danni conseguenti al delitto difurto, doveva presumersi oneroso (vedi Cass. n.23211/2010), e che intale tipo di deposito, il diritto di ritenzione rappresenta una facoltàriconosciuta dall'ordinamento al depositario, quale creditore insoddisfatto,ed imposta dall'esigenza di conservare il privilegio sulle cose depositate atutela dei crediti nascenti dal deposito stesso, tanto che il diritto alcompenso permane in capo al depositario anche per il periodo durante ilquale esercita il diritto di ritenzione sulle cose depositate, a norma degliarticoli 2756 e 2761 cod. civ., fino alla soddisfazione del suo credito(Cass. n. 6520/1997).5) Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.,parte ricorrente deduce nuovamente la violazione degli articoli 112, 115,125, 156 e seguenti c.p.c., rilevando la nullità del ricorso per decretoingiuntivo e della pretesa creditoria avanzata per carenza dei requisitioggettivi, in quanto in sede monitoria la depositaria avrebbe depositatosoltanto copia del tariffario A.N.C.S.A. e del libro giornale, ma non dellaricevuta fiscale n. 17/2003 in esso menzionata.Tale motivo è infondato, in quanto l'impugnata sentenza non ha omesso dipronunciarsi sull'eccezione, dato che a pagina 5 primo capoverso haspiegato che l'estratto del libro giornale prodotto in fase monitoriacostituiva idonea prova scritta del credito, mentre poi nel giudizio diopposizione la pretesa del depositario è risultata fondata sulla basedell'impostazione giuridica della fattispecie desunta dalla sentenza n.759/2011 di questa Corte, e delle prove documentali rappresentate dalverbale di rinvenimento e di riconsegna del veicolo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dallacomunicazione del legale del Gattamelata alla [OSCURATO:PERSONA] SRL delNumero registro generale 2426/2020Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 19017/2026Data pubblicazione 10/06/202612.1.2016 e dal tariffario dell'A.N.C.S.A. in uso alla Prefettura di Rieti ecomunque pubblicato presso la Camera di Commercio IndustriaArtigianato Agricoltura a riprova dell'uso locale, contestato sologenericamente per la sua esosità.Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale di questa Corte, delresto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è possibilel’integrazione della documentazione, a completamento di quella versatanel procedimento monitorio, dovendo il giudice del merito procedereall’autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrarela fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestare lapretesa stessa (Cass. n.14473/2019; Cass. n. 4825/1977; Cass.n.3175/1974). Tale possibilità discende dal fatto che con l’opposizione adecreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, nelcorso del quale il Giudice, oltre ad esaminare l’ingiunzione e la suacorretta instaurazione, deve anche procedere ad una valutazione di tuttigli elementi anche se nuovi rispetto al materiale probatorio prodotto con ilricorso per ingiunzione.6) Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., partericorrente deduce la violazione degli articoli 633 e seguenti, 115 c.p.c. e2697 c.c., censurando l’insussistenza (rectius infondatezza) della pretesacreditoria a fronte della corretta applicazione del principio dell’onere dellaprova.Il motivo é inammissibile perché meritale, in quanto volto ad ottenere unadiversa ricostruzione in fatto del rapporto intercorso tra le parti sulla basedi una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede dilegittimità.In base al principio della soccombenza i ricorrenti, quali eredi diGattamelata Antonio, vanno condannati al pagamento in favore dellaCesaroni [OSCURATO:SOCIETA] delle spese processuali del giudizio di legittimità,liquidate in dispositivo.Numero registro generale 2426/2020Numero sezionale 1503/2026Numero di raccolta generale 19017/2026Data pubblicazione 10/06/2026Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico dei ricorrenti nella qualità di eredi di AntonioGattamelata, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] epagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi,oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico deiricorrenti nella qualità indicata, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 4.6.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco