CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 27990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21605/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e MERCURIO Graziella, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Giarre, Corso Italia, n.127; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via [OSCURATO:PERSONA] n. 37; - con troricorrente - E FICHERA Giovanna e FICHEFtA Maria -Intimate- avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1951 del 21.12.2016;udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 29 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1.Con sentenza n.99 del 2010 il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l'acquisto per usucapione della proprietà di due stacchi di terreno, il primo annesso alla particella 28, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo, particella n. 33 di proprietà per metà di Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'altra metà, di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo deceduto senza eredi. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure ritenne che gli attori, che avevano prodotto lo stato di famiglia integrale di [OSCURATO:PERSONA], non avessero prodotto la documentazione relativa alla successione ereditaria di questi, pur richiesta con ordinanza del 21 maggio 2007 ai fini dell'integrazione del contraddittorio. In relazione al terreno annesso alla particella n. 28, egualmente, le parti, pur richieste, non depositarono la documentazione necessaria per individuare con precisione estensione e confini del detto tratto. 2. Venne, egualmente, respinta la contrapposta domanda di rivendica avanzata in via riconvenzionale dal Trovato non avendo costui dimostrato di essere proprietario dell'area "graffata" alla particella 28, senza che al riguardo l'atto pubblico di compravendita fosse utile alla esatta identificazione. 3.La decisione venne impugnata in via principale dagli attori ed in via rìcovenzionale dal Trovato. La Corte d'appello, con sentenza n. 1951/2016, accolse l'appello incidentale del Trovato e condannò gli attori al rilascio della porzione di terreno, occupata dall'edificio, insistente sulla particella n. 28 e di cui all'ordinanza del Tribunale di Giarre del 14.9.2004, previa demolizione dello stesso. 3.1.11 giudice di seconde cure, per quel che rileva in questa sede, rilevò l'omessa citazione in giudizio dello Stato, quale chiamato all'eredità ex art. 586 c. .c del Morabíto in assenza di successibili. Evidenziò che la documentazione prodotta peraltro tardivamente, nella specie lo stato di famiglia storico, non fosse idoneo al fine di consentire al Tribunale di ordinare l'integrazione del contraddittorio. Sicchè gli attori avrebbero dovuto, preliminarmente, compiere le opportune ricerche al fine di verificare l'eventuale pubblicazione di un testamento ovvero la denuncia di successione e, in caso negativo, individuare i nominativi di eventuali fratelli, nipoti etc. Alla luce di quanto innanzi venne quindi rigettata la richiesta di disporre una consulenza tecnica per effettuare ricerche anagrafiche. 3.2.In relazione allo stacco di terreno graffato di cui alla particella n. 28 la Corte escluse che la documentazione versata in atti, in uno con la mancata richiesta produzione di planimetrie e fotografie dei luoghi, consentisse di desumere la consistenza dell'area in contestazione. Peraltro, ed indipendentemente da quanto innanzi e dalle problematiche afferenti alla legittimazione passiva del Trovato, il giudice di merito escluse in 41~54 kirÌ radice la possibilità dirusúcapione da parte del Lanzafame e di [OSCURATO:PERSONA] attesa l'assenza del requisito temporale di cui all'art. 1159 c.c. 3.3. Venne, diversamente, accolta la domanda di rivendica promossa in via ricovenzionale dal Trovato alla luce del contenuto dell'atto di compravendita del 26.6.2000. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, sono rimaste intimate Maria e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti hanno depositato memoria e documentazione. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt.112, 163, 164 e 191 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. poiché il giudice avrebbe erroneamente rigettato l'appello ritenendo che il bene (la p.11a n. 28) di cui si invocata l'acquisto per usucapione non fosse stato esattamente determinato nella sua estensione. Con la medesima doglianza i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui non è stata disposta ctu per accertare i fatti da loro dedotti. Il motivo si appalesa come inammissibile laddove denunzia un vizio di motivazione non più denunziabile in cassazione (cfr.360 n. 5 c.p.c). Per il resto la doglianza è inammissibile poiché si risolve in una mera censura in fatto sulla ritenuta mancanza di prova della zona da usucapire (p.11a 28) e sulla valutazione - riservata al giudice di merito - circa la ammissibilità della consulenza tecnica. In relazione all'ultimo profilo della doglianza di cui innanzi deve, infatti, ribadirsi che "la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato" (cfr. ex multis Cass. n. 326 del 2020). 2.Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per ritenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. per motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Il motivo è infondato. I ricorrenti si dolgono, in particolare, dell'avvenuta conferma, in relazione alla domanda di usucapione della particella 33 foglio 92, della pronuncia in punto di mancata integrazione del contraddittorio rilevando di aver citato in giudizio solo i soggetti risultanti dai pubblici registri immobiliari e che l'integrazione del contraddittorio fosse stata disposta dal giudice di prime cure a seguito di eccezione formulata da [OSCURATO:PERSONA]. Sicché, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l'eccezione così sollevata sarebbe de iure tertii, ossia può essere sollevata solo dalla parte direttamente interessata e non dal Fichera. In quest'ottica i litisconsorti sarebbero le sole contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avendo i dati catastali, dai quali risulta la titolarità della particella pro quota al Morabito, valore residuale. 2.1. Al riguardo i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] richiamano Cass. n. 28464 del 2013 ma erroneamente. La citata sentenza, ha statuito, con principio poi ribadito in successive decisioni, che la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni de iure tertii, che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata. Tuttavia la stessa sentenza riguarda una fattispecie nella quale le parti erano state tutte citate e, soprattutto, non si vedeva in ipotesi di litisconsorzio necessario ma facoltativo. 2.2.Nella specie, infatti, trattasi di ipotesi di litisconsorzio necessario atteso che domanda diretta all'accertamento della usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato (Cass. n. 15619 del 2018). Sicché se da un lato la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, dall'altro ciò non impedisce, nella specie, al giudice il rilievo d'ufficio, seppure a seguito di sollecitazione di parte, del medesimo difetto di integrità (Cass. n. 25810 del 2013; Cass. n. 5679 del 2020). 2.3. Nella restante parte il motivo si appalesa come inammissibile laddove si denunzia il vizio di contraddittorietà della motivazione (non più denunziabile, ex multis sul punto Cass. n. 7090 del 2022), inoltre vale la pena evidenziare come il motivo non si confronti neppure con la ratio, fondata sulla mancata individuazione degli eredi Morabito e, in subordine, sulla mancata citazione dello Stato. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 1158 c.c. ed agli artt. 2721 e 2725 c.c. I ricorrenti, nella sostanza, si dolgono del fatto che la Corte d'appello di Catania non abbia ammesso la prova per testimoni per dimostrare che le particelle 33 e 28 del foglio 92 fossero state da loro possedute con pieno animo domini. Al riguardo si evidenzia che detto terreno era stato posseduto da epoca imprecisata fino al 1982 dalla propria nonna [OSCURATO:PERSONA] (anno del decesso) mentre dal 1988 lo avevano posseduto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Premesso che non ricorre il vizio della violazione di legge nel senso inteso dalla giurisprudenza (ossia in termini di erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, sul punto Cass. n. 23851 del 2019), il motivo è inammissibile: ci si duole infatti della mancata ammissione di una prova testimoniale di cui non sono stati riportati neppure i capitoli (v. art. 366, n. 6, c.p.c.). 4.Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per ritenuta violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 2727, 2729, 948 c.c. Si deduce che la Corte di merito abbia accolto la domanda di rivendicazione in base a presunzioni così omettendo di applicare il principio generale per il quale l'attore in rivendica deve dare la prova certa e rigorosa del suo diritto di proprietà mentre gli elementi presuntivi considerati dal giudice di merito non avrebbero tale connotazione e non condurrebbero pertanto alla declaratoria di proprietà. Nella specie la Corte avrebbe ritenuto provato il titolo in forza dell'atto di acquisto e delle certificazioni catastali quale riscontro allo stesso. 4.1. Il motivo è fondato. Nel giudizio di rivendica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapire. Come già chiarito da questa Corte, all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario; 2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; Cass. n. 1210/2017; Cass. n. 25643/2014; Cass. n. 21940/2018). Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, questa Corte ha affermato il qui condiviso principio secondo cui "essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass. n. 28865/2021). Nella specie non risulta che la Corte di merito si sia conformata al principio innanzi enunciato con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, la quale statuirà anche sulla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia all