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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15693/2026

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ul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 luglio 2025, ore 9, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara ha convalidato il provvedimento emesso il 27 giugno2025 dal Questore della Provincia di Pescara, notificato il 30 giugno 2025, alle ore 15,30, con cui è stato disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (oltre al divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'unione Europea ove si disputeranno gli incontri di calcio espressamente indicati, divieto esteso per la città di Pescara, a tre ore prima, durante, e tro ore dopo il termine degli incontri come individuati, per la durata di anni otto) anche l'obbligo di presentarsi presso la locale Questura 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine di ogni incontro che la squadra "[OSCURATO:PERSONA] 1936" disputerà in casa nel campionato di appartenenza e nelle coppe nazionali o internazionali e 30 minuti dopo l'inizio delle dispute in trasferta, per il periodo di anni cinque.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento dell'ordinanza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione di legge per avere il Questore, nel provvedimento impositivo, omesso l'avviso ex art. 6, comma 2-bis

I. 401/1989, della "facoltà di poter presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento".

Rammenta la pronuncia di Corte Costituzionale n. 144/1997, l'orientamento al proposito di questa Corte, da ultimo Sez. 3, n. 37314/2023 e n.28042/2023, e denunciata l'integrata nullità ai sensi dell'art. 178, lett.c),., cod.proc.pen., invoca l'annullamento dell'ordinanza.

C-ofv 5 ì tvg frD1,20RIT [OSCURATO:PERSONA] FAyr- O Il ricorso è fondato.

1. Si premette che non condivide questo Collegio l'orientamento minoritario secondo cui la denunciata violazione della prescrizione non sia sanzionata da nullità, posto che il legislatore espressamente non ne ha previsto le conseguenze sanzionatorie, né essa rientra tra le cause di nullità generale di cui all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.3, n.11151 del 17/12/2008, Rv.42987).

La Corte costituzionale invero, con sentenza n.144 del 23 maggio 1997, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.6 della legge 402/1989 nella parte in cui non prevede che la notifica del decreto sia accompagnata dall'avviso della facoltà di depositare scritti difensivi, obbligo che soddisfa l'esigenza di assicurare 2all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire.

La Corte, nel dichiarare l'incostituzionalità della norma, ha rimesso al legislatore il potere di apprestare una specifica disciplina al riguardo.

L'art. 1, comma 1 lett. b) D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni nella L. n. 377/2001 ha modificato l'art. 6 della legge 401/1989 che, nell'attuale formulazione, reca un ulteriore comma 2 -bis che, in ottemperanza a quanto indicato dalla Corte costituzionale, prevede espressamente che "la notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento".

La suddetta norma è finalizzata ad assicurare all'interessato un effettivo esercizio del diritto di difesa, da attuarsi mediante presentazione di scritti difensivi.

Il procedimento in esame, infatti, è caratterizzato da un contraddittorio meramente cartolare in quanto non è prevista la presenza, in udienza, del destinatario delle prescrizioni e del suo difensore, a differenza del procedimento di convalida delle misure precautelari, in ragione della minore incisività della prescrizione in questione sulla libertà personale del soggetto sottoposto, ma è consentita la presentazione dì memorie e deduzioni difensive.

Pertanto, l'omessa previsione, nel provvedimento del Questore, dell'avviso previsto dall'art. 6, comma 2 bis, L. 401/1989 della facoltà dell'interessato "di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento", integra una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nel procedimento giurisdizionale di convalida del provvedimento amministrativo dì polizia, convalida che è condizione della sua efficacia.

Ne segue che l'omissione dell'avviso della relativa facoltà compromette le garanzie difensive previste a favore del destinatario, invalidando anche l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, in quanto emessa in assenza delle deduzioni difensive che era facoltà dell'interessato presentare (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Rv. 242987; Sez. 3, n. 6986 del 10/11/2005, Rv. 234043; Sez.3, n. 14462 del 11/03/2014; Sez. 3, n.42571 del 12/03/2019).

2. Deve pertanto essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarata l'inefficacia del provvedimento emesso dal Questore di Pescara, limitatamente all'obbligo di presentazione 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pescara udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 luglio 2025, ore 9, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara ha convalidato il provvedimento emesso il 27 giugno2025 dal Questore della Provincia di Pescara, notificato il 30 giugno 2025, alle ore 15,30, con cui è stato disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (oltre al divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'unione Europea ove si disputeranno gli incontri di calcio espressamente indicati, divieto esteso per la città di Pescara, a tre ore prima, durante, e tro ore dopo il termine degli incontri come individuati, per la durata di anni otto) anche l'obbligo di presentarsi presso la locale Questura 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine di ogni incontro che la squadra "[OSCURATO:PERSONA] 1936" disputerà in casa nel campionato di appartenenza e nelle coppe nazionali o internazionali e 30 minuti dopo l'inizio delle dispute in trasferta, per il periodo di anni cinque. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento dell'ordinanza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione di legge per avere il Questore, nel provvedimento impositivo, omesso l'avviso ex art. 6, comma 2-bis I. 401/1989, della "facoltà di poter presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". Rammenta la pronuncia di Corte Costituzionale n. 144/1997, l'orientamento al proposito di questa Corte, da ultimo Sez. 3, n. 37314/2023 e n.28042/2023, e denunciata l'integrata nullità ai sensi dell'art. 178, lett.c),., cod.proc.pen., invoca l'annullamento dell'ordinanza. C-ofv 5 ì tvg frD1,20RIT [OSCURATO:PERSONA] FAyr- O Il ricorso è fondato. 1. Si premette che non condivide questo Collegio l'orientamento minoritario secondo cui la denunciata violazione della prescrizione non sia sanzionata da nullità, posto che il legislatore espressamente non ne ha previsto le conseguenze sanzionatorie, né essa rientra tra le cause di nullità generale di cui all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.3, n.11151 del 17/12/2008, Rv.42987). La Corte costituzionale invero, con sentenza n.144 del 23 maggio 1997, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.6 della legge 402/1989 nella parte in cui non prevede che la notifica del decreto sia accompagnata dall'avviso della facoltà di depositare scritti difensivi, obbligo che soddisfa l'esigenza di assicurare 2all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire. La Corte, nel dichiarare l'incostituzionalità della norma, ha rimesso al legislatore il potere di apprestare una specifica disciplina al riguardo. L'art. 1, comma 1 lett. b) D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni nella L. n. 377/2001 ha modificato l'art. 6 della legge 401/1989 che, nell'attuale formulazione, reca un ulteriore comma 2 -bis che, in ottemperanza a quanto indicato dalla Corte costituzionale, prevede espressamente che "la notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". La suddetta norma è finalizzata ad assicurare all'interessato un effettivo esercizio del diritto di difesa, da attuarsi mediante presentazione di scritti difensivi. Il procedimento in esame, infatti, è caratterizzato da un contraddittorio meramente cartolare in quanto non è prevista la presenza, in udienza, del destinatario delle prescrizioni e del suo difensore, a differenza del procedimento di convalida delle misure precautelari, in ragione della minore incisività della prescrizione in questione sulla libertà personale del soggetto sottoposto, ma è consentita la presentazione dì memorie e deduzioni difensive. Pertanto, l'omessa previsione, nel provvedimento del Questore, dell'avviso previsto dall'art. 6, comma 2 bis, L. 401/1989 della facoltà dell'interessato "di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento", integra una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nel procedimento giurisdizionale di convalida del provvedimento amministrativo dì polizia, convalida che è condizione della sua efficacia. Ne segue che l'omissione dell'avviso della relativa facoltà compromette le garanzie difensive previste a favore del destinatario, invalidando anche l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, in quanto emessa in assenza delle deduzioni difensive che era facoltà dell'interessato presentare (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Rv. 242987; Sez. 3, n. 6986 del 10/11/2005, Rv. 234043; Sez.3, n. 14462 del 11/03/2014; Sez. 3, n.42571 del 12/03/2019). 2. Deve pertanto essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarata l'inefficacia del provvedimento emesso dal Questore di Pescara, limitatamente all'obbligo di presentazione 3 P.Q.M
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