CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 06337/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; • udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte in data 8 marzo 2024; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con la predetta ordinanza è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato la tardività dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì del 7 febbraio 2019; la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è stata giustificata con la proposizione dell'impugnazione oltre il termine di legge; ritenuto che: il mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti decisori della Corte di cassazione è quello descritto dall'art. 625b1s cod. proc. pen. secondo cui «è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione»; il ricorso in decisione si colloca in termini del tutto eccentrici rispetto al contenuto della disposizione e a quello dell'ordinanza impugnata, ponendo il tema della violazione di legge processuale ex art. 125 cod. proc. pen. a pena di nullità in relazione alla violazione del diritto di difesa per mancata assunzione di prova decisiva a discarico; trattasi di questione che, all'evidenza, esula dai vizi deducibili con il mezzo di impugnazione proposto; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.