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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 36965/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma 1'8 ottobre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Roma il 12 aprile 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per avere cioè ceduto eroina a [OSCURATO:PERSONA], 1'11 aprile 2018) e, in conseguenza, lo ha condannato, con l'aumento per la riconosciuta recidiva qualificata ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al quantum del trattamento sanzionatorio, per avere disatteso la richiesta, avanzata in appello, di applicazione del minimo edittale quanto al capo A), basandosi esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato (riferimento che si troverebbe alla p. 3 della sentenza impugnata), con violazione del principio secondo il quale il discostamento dal minimo va motivato e trascurando essere stata riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n,309 del 1990.

2.2. Con il secondo motivo censura ulteriore violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto motivazionale quanto al mancato accoglimento della richiesta, che si afferma essere stata già avanzata in appello, di «riduzione della pena irrogata nel minimo edittale anche in relazione al capo 8» (così alla p. 3 del ricorso), anche in questo caso tramite mero ed insufficiente richiamo ai precedenti penali. 3.11 P.G. di legittimità nelle conclusioni scritte del 18 maggio 2021 (art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificaz., nella

I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Come ha osservato - puntualmente - il Procuratore Generale nella sua requisitoria, pur essendo gli estremi dell'impugnazione che si rinvengono nell'intestazione esatti, tuttavia nello sviluppo motivazionale il ricorso ha ad oggetto sentenza emessa in diversa data (il 10 luglio 2019 e non già 1'8 ottobre 2019) e relativa a due capi di imputazione (e non già solo uno, come nel caso di specie): donde un evidente difetto di specificità.In ogni caso, la doglianza, che investe soltanto il trattamento sanzionatorio, è generica e meramente assertiva, mentre la pena è sufficientemente e non incongruamente giustificata (p. 2 della sentenza impugnata e p. 2 di quella di primo grado), partendo da una pena-base (un anno e tre mesi) che è inferiore al medio edittale (pari a due anni e tre mesi), in linea con il consolidato principio di diritto secondo cui «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen.» (così Sez. 4, n. 21249 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; in conformità, ex plurimis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; in precedenza, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685).

3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo nel caso di specie le condizioni di cui al_ decreto n. 84/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09/06/2021.

Il ConsigJier estensore [OSCURATO:PERSONA] te Daniple en Sal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma 1'8 ottobre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Roma il 12 aprile 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per avere cioè ceduto eroina a [OSCURATO:PERSONA], 1'11 aprile 2018) e, in conseguenza, lo ha condannato, con l'aumento per la riconosciuta recidiva qualificata ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al quantum del trattamento sanzionatorio, per avere disatteso la richiesta, avanzata in appello, di applicazione del minimo edittale quanto al capo A), basandosi esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato (riferimento che si troverebbe alla p. 3 della sentenza impugnata), con violazione del principio secondo il quale il discostamento dal minimo va motivato e trascurando essere stata riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n,309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo censura ulteriore violazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto motivazionale quanto al mancato accoglimento della richiesta, che si afferma essere stata già avanzata in appello, di «riduzione della pena irrogata nel minimo edittale anche in relazione al capo 8» (così alla p. 3 del ricorso), anche in questo caso tramite mero ed insufficiente richiamo ai precedenti penali. 3.11 P.G. di legittimità nelle conclusioni scritte del 18 maggio 2021 (art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificaz., nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Come ha osservato - puntualmente - il Procuratore Generale nella sua requisitoria, pur essendo gli estremi dell'impugnazione che si rinvengono nell'intestazione esatti, tuttavia nello sviluppo motivazionale il ricorso ha ad oggetto sentenza emessa in diversa data (il 10 luglio 2019 e non già 1'8 ottobre 2019) e relativa a due capi di imputazione (e non già solo uno, come nel caso di specie): donde un evidente difetto di specificità.In ogni caso, la doglianza, che investe soltanto il trattamento sanzionatorio, è generica e meramente assertiva, mentre la pena è sufficientemente e non incongruamente giustificata (p. 2 della sentenza impugnata e p. 2 di quella di primo grado), partendo da una pena-base (un anno e tre mesi) che è inferiore al medio edittale (pari a due anni e tre mesi), in linea con il consolidato principio di diritto secondo cui «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen.» (così Sez. 4, n. 21249 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; in conformità, ex plurimis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; in precedenza, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685). 3. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo nel caso di specie le condizioni di cui al_ decreto n. 84/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/06/2021. Il ConsigJier estensore [OSCURATO:PERSONA] te Daniple en Sal
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