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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 39009/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deducono la mancata esclusione della recidiva contestata e la violazione di legge in ordine alla configurazione in capo all'imputata di un concorso tra il reato di commercio di prodotti con segni falsi e il reato di ricettazione, non è consentito in sede di legittimità perché le relative censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 2); considerato poi che l'omessa utilizzazione dei poteri discrezionali di ufficio da parte del giudice di appello allo stesso attribuiti ex art. 597 cod.proc.pen., nel caso di specie sollecitati solo in fase di conclusioni, non può determinare un vizio della pronuncia di secondo grado; che, ancora, la difesa prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01); che la censura sul difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, è priva di specificità poiché ripropone gli stessi argomenti già discussi e ritenuti infondati dalla Corte di merito con motivazione esente da illogicità e da vizi giuridici (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.• P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere qtam,-ore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deducono la mancata esclusione della recidiva contestata e la violazione di legge in ordine alla configurazione in capo all'imputata di un concorso tra il reato di commercio di prodotti con segni falsi e il reato di ricettazione, non è consentito in sede di legittimità perché le relative censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 2); considerato poi che l'omessa utilizzazione dei poteri discrezionali di ufficio da parte del giudice di appello allo stesso attribuiti ex art. 597 cod.proc.pen., nel caso di specie sollecitati solo in fase di conclusioni, non può determinare un vizio della pronuncia di secondo grado; che, ancora, la difesa prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01); che la censura sul difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, è priva di specificità poiché ripropone gli stessi argomenti già discussi e ritenuti infondati dalla Corte di merito con motivazione esente da illogicità e da vizi giuridici (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere qtam,-ore Il
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