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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 13442/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta, con tre motivi di ricorso, la violazione della legge penale in relazione all'erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, l'insufficiente motivazione con richiesta di assoluzione e il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è inammissibile perché non specifico posto che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato l'inammissibilità dell'appello dell'imputato.

La Corte territoriale aveva rilevato la genericità intrinseca ed estrinseca dell'atto di appello rispetto alle articolate ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, con cui non si era confrontato con rilievi critici limitandosi a vaghe e generiche censure sia in punto sussistenza dell'omessa dichiarazione sia in punto prescrizione del reato che quanto alla richiesta di applicazione dell'articolo 131 bis cod.pen. neppure avanzata neanche in primo grado.

A fronte delle ragioni della declaratoria di inammissibilità dell'appello il ricorrente non si confronta reiterando generiche richieste assolutorie e di diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 4 d.lg n. 74 del 2000 e generica richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen Rilevato che pertanto Ita il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] i e stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta, con tre motivi di ricorso, la violazione della legge penale in relazione all'erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, l'insufficiente motivazione con richiesta di assoluzione e il diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è inammissibile perché non specifico posto che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha rilevato l'inammissibilità dell'appello dell'imputato. La Corte territoriale aveva rilevato la genericità intrinseca ed estrinseca dell'atto di appello rispetto alle articolate ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, con cui non si era confrontato con rilievi critici limitandosi a vaghe e generiche censure sia in punto sussistenza dell'omessa dichiarazione sia in punto prescrizione del reato che quanto alla richiesta di applicazione dell'articolo 131 bis cod.pen. neppure avanzata neanche in primo grado. A fronte delle ragioni della declaratoria di inammissibilità dell'appello il ricorrente non si confronta reiterando generiche richieste assolutorie e di diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 4 d.lg n. 74 del 2000 e generica richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen Rilevato che pertanto Ita il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] i e stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13442/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris