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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 07860/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20593-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 20593 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 696/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. l a Corte d'appello di Bologna ha dichiarato «dovuti i contributi richiesti dall'Inps nell'avviso di addebito opposto a titolo di iscrizione gestione separata per professionisti iscritti ad albo avvocati»; ha, invece, per la parte relativa alle sanzioni, accolto l’opposizione e dichiarato le stesse «dovute ex art. 116, 8° comma, lett. a) L. 388/2000 […]»;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il credito contributivo, relativo all’anno 2011 , escludendone la prescrizione; a tale proposito, ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione dovesse fissarsi al momento della dichiarazione dei redditi; nella specie, la dichiarazione era stata presentata il 4.9.2017 mentre l’atto interruttivo (id est : l’avviso bonario) era stato notificato il 4.8.2017; la Corte di merito ha «anche» osservato come«il comportamento semplicemente omissivo del debitore (avesse) efficacia sospensiva della prescrizione», avendo ad oggetto un atto dovuto; al riguardo harichiamato, Cass.nr. 6677 del 2019;

3. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]:

5. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce la violazione e la falsa Ric. 2021 n. 20593 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- applicazione dell’art. 2935 cod.civ. nonché dell’art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995;

6. la ricorrente denuncia l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nell'affermare che il dies a quodella prescrizione estintiva decorre dal termine di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi e nondalla data in cui i contributi devono essere versati; per la parte privata, l’avviso bonario, ricevuto il 4 agosto, non ha avuto alcuna efficacia interruttiva;

7. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2941 nr. 8 e dell’art. 3 comma 9 della legge nr. 335 del 1995 per avere la Corte di appello ritenuto sospeso il termine di prescrizione in presenza di una condotta omissiva del debitore (idest: per l’omessa compilazione del riquadro RR), senza accertare il doloso e preordinato occultamento del debito;

8. con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione di plurime disposizioni di legge; si assume, a monte, l’illegittimità dell’iscrizione alla gestione separata della ricorrente che, iscritta all’albo degli avvocati di Rimini, nel 2011, ha versato alla Cassa solo il contributo integrativo, in ragione del mancato conseguimento di un reddito utile per il versamento diquello soggettivo;

9. per priorità logica, va anteposto l’esame del terzo motivo , in relazione al quale è sufficiente richiamare il pr incipio di diritto secondo cui «Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie che, svolgendo attività libe ro professionale priva del carattere dell'abitualità,non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente uncontributo integrativo di carattere solidaristico in quantoiscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversialla gestione separata presso l'INPS, in virtù Ric. 2021 n. 20593 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -4- del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuialla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017e plurime successive conformi; tra le tante, v.Cass. nr. 32167 del 2018; Cass.nr. 3799 del 2019); 10.l’orientamento richiamato, costituente diritto vivente, ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011; 11.consegue che, in astratto, sussiste l’obbligo della ricorrente alversamento dei contributi per l’anno 2011; sul punto, pertanto, il motivo va respinto.

Di contro non sono dovute le sanzioni e, in questi ristrettissimi termini, le censure del primo motivo possono giudicarsi fondate; 12.sono, altresì, fondati i rilievi del primo e del secondo motivo; 13.va ricordato ch e, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; 14.va, del pari, ribadito che assume significato, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi» disposto dai «d.P.C.M.»succedutesi nel tempo ( Cass.

Ric. 2021 n. 20593 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -5- nr. 10273 del 2021e plurime ordinanze di questa sesta sezione); nel caso di specie, trattandosi di contributi del 2011, viene in rilievo l’art. 1 del D.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicato in G.U. nr. 135 del 12 giugno 2012, che ha differito al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi; 15.va, infine, escluso , conformemente a Cass. nr. 37529 del 2021 e a numerose alt re , c he «in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 […] (possa esserci) un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo […]» , imponendosi, al riguardo, un accertamento di fatto, rimessoal giudice di merito; 16.la corte di appello non si è attenuta ai richiamati principi; 17.in primo luogo , ha valutato l’idoneità interruttiva dell’avviso bonario del 4 agosto 2017 in relazione alla data di presentazione dei redditi (4.9.2012) e non, come avrebbe dovuto, con riferimento a l momento in cui i contributi dovevano essere versati (9 luglio 2012); 18.inoltre, in ordine al comportamento della professionista che ha omesso di compilare il riquadro RR, non ha effettuato un reale giudizio di merito, pervenendo piuttosto al decisum in applicazione di uncriterio automatico; 19.per quanto innanzi, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo ed il primo nei ristretti limiti delle sanzioni(v. punto 11); 20.in accoglimento degli stessi, la pronuncia va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello diBologna, in diversa composizione, perché provveda nuovamente all’ esame della concreta fattispecie, in applicazione dei principi indicati;

21. il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM Ric. 2021 n. 20593 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -6- La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20593-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 20593 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 696/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte d'appello di Bologna ha dichiarato «dovuti i contributi richiesti dall'Inps nell'avviso di addebito opposto a titolo di iscrizione gestione separata per professionisti iscritti ad albo avvocati»; ha, invece, per la parte relativa alle sanzioni, accolto l’opposizione e dichiarato le stesse «dovute ex art. 116, 8° comma, lett. a) L. 388/2000 […]»; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il credito contributivo, relativo all’anno 2011 , escludendone la prescrizione; a tale proposito, ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione dovesse fissarsi al momento della dichiarazione dei redditi; nella specie, la dichiarazione era stata presentata il 4.9.2017 mentre l’atto interruttivo (id est : l’avviso bonario) era stato notificato il 4.8.2017; la Corte di merito ha «anche» osservato come«il comportamento semplicemente omissivo del debitore (avesse) efficacia sospensiva della prescrizione», avendo ad oggetto un atto dovuto; al riguardo harichiamato, Cass.nr. 6677 del 2019; 3. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso; 4. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]: 5. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce la violazione e la falsa Ric. 2021 n. 20593 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- applicazione dell’art. 2935 cod.civ. nonché dell’art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995; 6. la ricorrente denuncia l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nell'affermare che il dies a quodella prescrizione estintiva decorre dal termine di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi e nondalla data in cui i contributi devono essere versati; per la parte privata, l’avviso bonario, ricevuto il 4 agosto, non ha avuto alcuna efficacia interruttiva; 7. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2941 nr. 8 e dell’art. 3 comma 9 della legge nr. 335 del 1995 per avere la Corte di appello ritenuto sospeso il termine di prescrizione in presenza di una condotta omissiva del debitore (idest: per l’omessa compilazione del riquadro RR), senza accertare il doloso e preordinato occultamento del debito; 8. con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., è dedotta la violazione di plurime disposizioni di legge; si assume, a monte, l’illegittimità dell’iscrizione alla gestione separata della ricorrente che, iscritta all’albo degli avvocati di Rimini, nel 2011, ha versato alla Cassa solo il contributo integrativo, in ragione del mancato conseguimento di un reddito utile per il versamento diquello soggettivo; 9. per priorità logica, va anteposto l’esame del terzo motivo , in relazione al quale è sufficiente richiamare il pr incipio di diritto secondo cui «Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie che, svolgendo attività libe ro professionale priva del carattere dell'abitualità,non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente uncontributo integrativo di carattere solidaristico in quantoiscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversialla gestione separata presso l'INPS, in virtù Ric. 2021 n. 20593 sez. ML -ud. 22-12-2022 -4- del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuialla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017e plurime successive conformi; tra le tante, v.Cass. nr. 32167 del 2018; Cass.nr. 3799 del 2019); 10.l’orientamento richiamato, costituente diritto vivente, ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011; 11.consegue che, in astratto, sussiste l’obbligo della ricorrente alversamento dei contributi per l’anno 2011; sul punto, pertanto, il motivo va respinto. Di contro non sono dovute le sanzioni e, in questi ristrettissimi termini, le censure del primo motivo possono giudicarsi fondate; 12.sono, altresì, fondati i rilievi del primo e del secondo motivo; 13.va ricordato ch e, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; 14.va, del pari, ribadito che assume significato, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi» disposto dai «d.P.C.M.»succedutesi nel tempo ( Cass. Ric. 2021 n. 20593 sez. ML -ud. 22-12-2022 -5- nr. 10273 del 2021e plurime ordinanze di questa sesta sezione); nel caso di specie, trattandosi di contributi del 2011, viene in rilievo l’art. 1 del D.P.C.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicato in G.U. nr. 135 del 12 giugno 2012, che ha differito al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi; 15.va, infine, escluso , conformemente a Cass. nr. 37529 del 2021 e a numerose alt re , c he «in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 […] (possa esserci) un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo […]» , imponendosi, al riguardo, un accertamento di fatto, rimessoal giudice di merito; 16.la corte di appello non si è attenuta ai richiamati principi; 17.in primo luogo , ha valutato l’idoneità interruttiva dell’avviso bonario del 4 agosto 2017 in relazione alla data di presentazione dei redditi (4.9.2012) e non, come avrebbe dovuto, con riferimento a l momento in cui i contributi dovevano essere versati (9 luglio 2012); 18.inoltre, in ordine al comportamento della professionista che ha omesso di compilare il riquadro RR, non ha effettuato un reale giudizio di merito, pervenendo piuttosto al decisum in applicazione di uncriterio automatico; 19.per quanto innanzi, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo ed il primo nei ristretti limiti delle sanzioni(v. punto 11); 20.in accoglimento degli stessi, la pronuncia va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello diBologna, in diversa composizione, perché provveda nuovamente all’ esame della concreta fattispecie, in applicazione dei principi indicati; 21. il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Ric. 2021 n. 20593 sez. ML -ud. 22-12-2022 -6- La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di
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