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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 22917/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3515/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato che l a rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], società con socio unico , in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d i COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 116/2017 depositata il18/01/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Dievole ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione notificato dall'Agenzia delle entrate in data 19 dicembre 2014 avente ad oggetto imposta di registro(anno 2012), con il quale l'ufficio ha riqualificato l'atto di trasferimento a titolo oneroso di terreni e fabbricati in cessione di ramo di azienda.

Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado.

L'Agenzia delle entrate h a proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto.

L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per c assazione affidandosi adue motivi; si è costituita con controricorso la società .

In data 6 giugno 2019 la società ha presentato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art . 6 del D.L. 119 / 20 1 8 dichiarando di avere presentato domanda di definizione agevolata.

Di seguito, l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza per la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,poiché la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per la definizione agevolata, come da comu nicazione di regolarità di definizione della lite proveniente d a lla direzione provinciale di Siena.

Il giudizio ̀ pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 delD.lgs. 546/1992 P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Roma, camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3515/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato che l a rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], società con socio unico , in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d i COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 116/2017 depositata il18/01/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Dievole ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione notificato dall'Agenzia delle entrate in data 19 dicembre 2014 avente ad oggetto imposta di registro(anno 2012), con il quale l'ufficio ha riqualificato l'atto di trasferimento a titolo oneroso di terreni e fabbricati in cessione di ramo di azienda. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate h a proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per c assazione affidandosi adue motivi; si è costituita con controricorso la società . In data 6 giugno 2019 la società ha presentato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art . 6 del D.L. 119 / 20 1 8 dichiarando di avere presentato domanda di definizione agevolata. Di seguito, l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza per la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,poiché la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per la definizione agevolata, come da comu nicazione di regolarità di definizione della lite proveniente d a lla direzione provinciale di Siena. Il giudizio ̀ pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 delD.lgs. 546/1992 P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, camera di
Sentenza Cassazione n. 22917/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris