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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39402/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati a ciascuno ascritti, le pene concordate, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione (i primi tre) per mancata valutazione da parte del GUP della "rispondenza dei motivi di impugnazione ai dettami degli articoli 581 e seguenti c.p.p." (ma la sentenza impugnata era una sentenza di primo grado, e non si capisce a quali motivi d'impugnazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] alluda: non è possibile esimersi dal rilevare che la doglianza trascura troppo macroscopicamente di confrontarsi con gli atti, andando ben oltre quanto dovrebbe essere consentito), gli ultimi due quanto al mancato proscioglimento; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] o Imperiali 'DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei loro confronti, in ordine ai reati a ciascuno ascritti, le pene concordate, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione (i primi tre) per mancata valutazione da parte del GUP della "rispondenza dei motivi di impugnazione ai dettami degli articoli 581 e seguenti c.p.p." (ma la sentenza impugnata era una sentenza di primo grado, e non si capisce a quali motivi d'impugnazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] alluda: non è possibile esimersi dal rilevare che la doglianza trascura troppo macroscopicamente di confrontarsi con gli atti, andando ben oltre quanto dovrebbe essere consentito), gli ultimi due quanto al mancato proscioglimento; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] o Imperiali 'DEPO
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