CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1989
Cassazione n. 31059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1989 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 dicembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi, pronunciata il 15 giugno 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina impropria. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale la quale, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha evidenziato che il Giudice di primo grado aveva già concesso le circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 3 sulla gravità del fatto e la capacità delinquere del reo, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici) e, in ogni caso, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere all'obbligo di motivazione, sarebbe stato sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il Consigliere este /