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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12567/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato rigettato l'istanza di affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Gagliardi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 420-ter e 178, lett. c), cod. proc. pen.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che la motivazione sia del tutto apparente, non affrontando le ragioni effettive che renderebbero la misura richiesta inidonea, posto che Gagliardi, oltre a riportare condanne per fatti risalenti, non annovererebbe, tra i suoi precedenti, condanne per evasione o per violazione delle misure domestiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che le censure difensive, oltre che genericamente articolate, si risolvono in argomentazioni di carattere sostanzialmente rivalutativo rispetto all'apprezzamento compiuto dai Giudici di merito, i quali hanno sottolineato, accanto ai precedenti penali di Gagliardi, la successiva condotta irregolare, l'assenza di segnali di progresso e la persistente mancanza di revisione critica verso le condotte illecite del passato, giungendo a formulare, in maniera non manifestamente illogica, un giudizio di manifesta inaffidabilità dell'odierno ricorrente, per l'incapacità della detenzione domiciliare di evitare la reiterazione di reati.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore uLfuLA,k) » [OSCURATO:PERSONA]\e pli chi WArk [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato rigettato l'istanza di affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Gagliardi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 420-ter e 178, lett. c), cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che la motivazione sia del tutto apparente, non affrontando le ragioni effettive che renderebbero la misura richiesta inidonea, posto che Gagliardi, oltre a riportare condanne per fatti risalenti, non annovererebbe, tra i suoi precedenti, condanne per evasione o per violazione delle misure domestiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Tanto premesso, rileva il Collegio che le censure difensive, oltre che genericamente articolate, si risolvono in argomentazioni di carattere sostanzialmente rivalutativo rispetto all'apprezzamento compiuto dai Giudici di merito, i quali hanno sottolineato, accanto ai precedenti penali di Gagliardi, la successiva condotta irregolare, l'assenza di segnali di progresso e la persistente mancanza di revisione critica verso le condotte illecite del passato, giungendo a formulare, in maniera non manifestamente illogica, un giudizio di manifesta inaffidabilità dell'odierno ricorrente, per l'incapacità della detenzione domiciliare di evitare la reiterazione di reati. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore uLfuLA,k) » [OSCURATO:PERSONA]\e pli chi WArk [OSCURATO:PERSONA]
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