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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33177/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità.

A ciò si aggiunge che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito.

Invero sia il tema della possibile riqualificazione della condotta nei più lievi reati di tentato furto e lesioni, sia quello della mancata concessione della sospensione condizionale della pena definizione del trattamento sanzionatorío venivano affrontati dalla Corte di merito che, con motivazione accurata, persuasiva e priva di vizi logici riteneva corretta la qualificazione giuridica assegnata dal pubblico ministero (confermata dal giudice di primo grado) e non concedibile la sospensione condizionale (in relazione alla prognosi negativa già formulata che aveva posto in evidenza le modalità allarmanti con le quali era stato consumato il reato per il quale si procede); veniva del pari ritenuta congrua e non suscettibile di contenimento la sanzione già inflitta.

La sentenza impugnata non si espone dunque a nessuna censura in questa sede.

2. alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza di legittimità. A ciò si aggiunge che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Invero sia il tema della possibile riqualificazione della condotta nei più lievi reati di tentato furto e lesioni, sia quello della mancata concessione della sospensione condizionale della pena definizione del trattamento sanzionatorío venivano affrontati dalla Corte di merito che, con motivazione accurata, persuasiva e priva di vizi logici riteneva corretta la qualificazione giuridica assegnata dal pubblico ministero (confermata dal giudice di primo grado) e non concedibile la sospensione condizionale (in relazione alla prognosi negativa già formulata che aveva posto in evidenza le modalità allarmanti con le quali era stato consumato il reato per il quale si procede); veniva del pari ritenuta congrua e non suscettibile di contenimento la sanzione già inflitta. La sentenza impugnata non si espone dunque a nessuna censura in questa sede. 2. alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così dec