CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 09230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16186/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rap- presentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Gallonio 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - e contro 9 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed A elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale celeste.pie- [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - 23.9;t2, e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 419 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] pignorava i crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (ASL) di Brindisi. Nella procedura, alla quale veniva "riunita" (ex art. 550 cod. proc. civ.) quella successivamente promossa da [OSCURATO:PERSONA], interveniva anche [OSCURATO:PERSONA]; la ASL rendeva la dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., asserendo che le fatture emesse nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA] non corrispondevano ad un sottostante credito, che una di esse era priva di qualsivoglia supporto contabile e che erano state promosse altre procedure esecutive. Alla richiesta del creditore procedente di assegnare i crediti pigno- rati, il giudice dell'esecuzione procedeva all'accertamento previsto dall'art. 549 cod. proc. civ. e, su istanza del creditore, disponeva l'in- terrogatorio formale del legale rappresentante della ASL; quest'ultimo non compariva a rendere l'interrogatorio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione riteneva accertato (parzialmente) il credito e disponeva la sua assegnazione. La ASL di Brindisi proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso la predetta ordinanza, la quale veniva sospesa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ.. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) introducevano il giudizio di merito, nel quale si costituivano la ASL di Brindisi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Brindisi, respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, con la sentenza n. 419 del 15/3/2019, rigettava l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e accertava il debito di Euro 110.451,95 della ASL di Brindisi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la suddetta sentenza la ASL di Brindisi proponeva ricorso per cassazione (affidato a cinque motivi); resistevano, con un unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] notificava e depositava un distinto controricorso; invece, nessuna difesa svolgeva nel giudizio di legittimità l'intimata [OSCURATO:SOCIETA].; i controricorrenti depositavano, altresì, memorie ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente non deduce un vizio, ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ., del provvedimento impugnato, ma formula un'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., come modificati dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228. La sollevata questione di legittimità costituzionale è manifesta- mente infondata in base a quanto già statuito dalla Corte costituzio- nale, che - con la sentenza n. 172 del 10 luglio 2019 - ha respinto un'analoga eccezione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 81 e 111 Cost. e, cioè, proprio ai medesimi parametri costituzionali invocati dalla ASL di Brindisi. 2.Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza - per violazione degli artt. 115, 116, 232 cod. proc. civ., 111 e 24 Cost. - per avere il Tribunale di Brindisi respinto l'opposizione, sebbene la fase di merito non avesse più ad oggetto l'opposizione presentata dalla ASL, bensì il giudizio di cognizione ordinaria introdotto dagli opposti. La censura è palesemente infondata. Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. è (necessariamente) bifasico (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018) e la fase di merito costituisce pro- secuzione, a cognizione piena, del processo iniziato col ricorso presen- tato dall'opponente al giudice dell'esecuzione: conseguentemente, il giudice della fase di merito è chiamato a pronunciarsi proprio sull'op- posizione già introdotta e non su un'autonoma e diversa domanda avanzata dagli opposti che hanno avviato il processo di cognizione. 3.Col terzo motivo di ricorso (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 111 Cost. La ASL di Brindisi sostiene che il Tribunale, fondando la propria decisione sulla mancata risposta all'interrogatorio formale nella fase esecutiva (in cui il terzo pignorato non è assistito da un difensore) e ignorando i documenti prodotti, avrebbe violato le predette disposizioni, secondo le quali, nell'opposi- zione avverso l'ordinanza che assegna il credito in esito all'accerta- mento compiuto dal giudice dell'esecuzione, grava sul creditore proce- dente l'onere di provare il credito del debitor debitoris; al contrario, lo stesso giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza di sospensione della procedura, aveva superato l'omessa risposta all'interrogatorio formale nella fase a cognizione sommaria dell'opposizione. Col quarto motivo (che richiama l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), la ASL di Brindisi prospetta la violazione dell'art. 232 cod. proc. civ., in relazione all'art. 111 Cost., per avere il giudice di merito attribuito piena efficacia probatoria alla mancata risposta all'interroga- torio formale, affermando l'insussistenza di altri elementi dai quali de- sumere ulteriori elementi di prova e, così, ignorando totalmente la do- cumentazione, volta a dimostrare l'insussistenza del credito, che era stata presentata dalla ASL (le cui istanze di prova testimoniale, peral- tro, erano state respinte). Nel ricorso è poi dedotta un'ulteriore censura (anche se non nume- rata come quinto motivo): la ASL di Brindisi denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa/apparente motivazione; ad avviso della ricorrente, il giudice di merito ha mancato di dare atto del per- corso logico seguito per affermare l'insussistenza di ulteriori elementi di prova; inoltre, la sentenza è priva di qualsivoglia riferimento, anche solo generico, alla documentazione prodotta o alle richieste di prova orale avanzate dalla stessa ASL; la ricorrente censura altresì un errore materiale della sentenza. Premessa l'assoluta irrilevanza, in questo giudizio di legittimità, dell'errore materiale evidenziato dalla ricorrente, i suesposti motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tutti diretti a censu- rare la sentenza del Tribunale di Brindisi nella parte in cui ha basato la propria decisione soltanto sull'omessa comparizione all'udienza fissata per l'interrogatorio formale (disposto dal giudice dell'esecuzione) senza apparentemente considerare il restante materiale probatorio. Il giudice di merito ha espressamente affermato che, non essendo comparso il legale rappresentante della ASL a rendere l'interrogatorio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (fissata nella fase endoesecutiva dell'oppo- sizione), «risulta applicabile l'art. 232, secondo il quale "Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il col- legio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come am- messi i fatti dedotti nell'interrogatorio"». La ricorrente non ha censurato quest'ultima affermazione; pertanto - ancorché sia erronea la statuizione circa l'applicabilità dell'art. 232 cod. proc. civ., norma del processo di cognizione che non trova appli- cazione nella fase endoesecutiva dell'opposizione (disciplinata, ex art.185 disp. att. cod. proc. civ., dalle norme del procedimento in camera di consiglio, non dalle regole del secondo libro del codice di rito) - resta preclusa a questa Corte la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione ad un interrogatorio disposto dal giudice dell'esecuzione (quale mezzo di prova atipico) nella prima fase dell'op- posizione esecutiva.I motivi del ricorso si concentrano proprio sull'art. 232 cod. proc. civ., il quale - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità - non ricollega automaticamente all'omessa risposta all'interrogatorio for- male o alla mancata comparizione della parte l'effetto della confes- sione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (ex multis, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018, Rv. 648227-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013, Rv. 626096-01). In altri termini, anche quando ricorrono i presupposti per l'applica- zione dell'art. 232 cod. proc. civ., il giudice non può prescindere dall'in- tero corredo probatorio a sua disposizione, né può rifugiarsi in un'apo- dittica affermazione circa l'insussistenza di altri elementi contrastanti, quando gli stessi non sono stati nemmeno apparentemente considerati (tra le altre, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020. Rv. 656925-02); a maggior ragione deve ritenersi viziata la motivazione del giudice che, dopo aver respinto le istanze di prova orale avanzate dalla parte, fondi la propria decisione proprio sulla carenza di elementi probatori (in proposito Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017, Rv. 643855-01). Nella fattispecie qui esaminata, la stringata motivazione della sen- tenza - interamente basata sulla mancata comparizione dell'odierna ricorrente all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale - è priva di un supporto argomentativo idoneo a dimostrare che il giudice abbia compreso ed esaminato le doglianze dell'opponente e le risul- tanze probatorie dalla stessa indicate (e illustrate pure nel ricorso per cassazione) e che, in definitiva, abbia effettivamente valutato, come richiesto dall'art. 232 cod. proc. civ., «ogni altro elemento di prova» a sua disposizione. Si tratta, dunque, di motivazione al di sotto del "minimo costituzio- nale" (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 7/4/2014).4. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso giudice. Si rimette al giu- dice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costi- tuzionale degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., come modificati dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228; rigetta il secondo motivo del ricorso; accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo, congiuntamente esa- minati, e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brin- disi, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legit