CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23223/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza del 09/10/2025 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio dinanzi al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’8 febbraio 2024, il Tribunale di Verbania aveva assoltodi cui agli artt. 596-bis, 57 e 595 cod. pen. e 13 legge n. 48 del 1947.Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta infondata dal giudice di primo grado,pubblicando, sul proprio profilo del social network “Twitter”, un messaggio con ilquale rappresentava che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato difensore «delleHong@open_arms c @scayeorg» ed era stata tutrice di [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbepoi reso responsabile «della strage di Natale di Berlino». L’imputata aveva anchepubblicato, sul giornale on line “[OSCURATO:PERSONA]”, l'articolo intitolato «Ong eterroristi: l'avvocato di [OSCURATO:PERSONA] nel 2011 fu la tutrice di [OSCURATO:PERSONA]” (articoloallegato anche al citato tweet)». Con tali atti, secondo l’accusa, l’imputata avrebbeoffeso «la reputazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affermando falsamente che fosse stata latutrice di [OSCURATO:PERSONA] e insinuando nel lettore il convincimento che l'avvocatosostenesse con il proprio lavoro il terrorismo e il traffico di esseri umani dalla Libiaall'Italia».[OSCURATO:PERSONA], quale direttore del giornale on-line “[OSCURATO:PERSONA]”,avrebbe omesso di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllonecessario ad impedire che, attraverso la pubblicazione dell'articolo, venissearrecata offesa alla reputazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del 9 ottobre 2025, pronunciata a seguito di impugnazione dellaparte civile, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza di primo grado,condannando entrambi gli imputati al risarcimento dei danni cagionati alla partecivile.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con ununico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore difiducia.2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di inosservanza dinorme processuali, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.Rappresentano che la Corte di appello, sebbene avesse ribaltato la pronunciadi assoluzione, non aveva proceduto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale,sostenendo che tale adempimento non sarebbe stato necessario, in quanto laprova della responsabilità sarebbe stata tratta «dalla documentazione prodotta».Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che «un simile modo di procedere»non sarebbe «conforme alle prescrizioni del codice, poiché, anche laddove avessevoluto considerare soltanto il contributo probatorio di natura documentale, la Cortedi appello sarebbe stata comunque tenuta a illustrare le ragioni di tale selezione ea esporre i motivi che avevano condotto a ritenere superfluo il corredo probatoriodi natura dichiarativa».2.2. Con un secondo motivo, deducono la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.Sostengono che la Corte di appello avrebbe violato l’art. 603, comma 3-bis,cod. proc. pen., atteso che il giudizio di responsabilità della Corte di appelloimplicava necessariamente una valutazione – seppure in termini di irrilevanza –delle prove testimoniali, che erano state particolarmente valorizzate dal giudice diprimo grado, che su di esse aveva basato la pronuncia di assoluzione.2.3. Con un terzo motivo, deducono la violazione dell’art. 178 cod. proc. pen.Sostengono che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato lamemoria con la quale la difesa aveva dedotto che: la decisione di primo grado eracorretta, sia per la ricostruzione dei fatti, sia per il loro inquadramento giuridico;erano generici i motivi di appello in ordine alla posizione del direttore responsabile;il direttore responsabile, in ogni caso, «aveva scrupolosamente vagliato lapubblicazione e le relative ricerche svolte dalla coimputata».2.4. Con un quarto motivo, deducono il vizio di erronea applicazione dellalegge penale, in relazione agli artt. 57 e 595 cod. pen.I ricorrenti contestano il contenuto diffamatorio del messaggio e dell’articolo,sostenendo che in essi vi era solo un errore concernente l’indicazione del ruolosvolto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, in realtà, rivestiva la qualità di difensore di fiducia enon di tutore di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di primo grado avrebbe rilevato, al riguardo, «lo scrupolodell’imputata nel compulsare le fonti a sua disposizione» e ritenuto l’errore«innocuo e comunque inidoneo a determinare un giudizio negativo nel lettore»,osservando che il tutore è nominato dal giudice ed è tenuto a svolgere il proprioruolo, mentre il difensore di fiducia svolge un incarico che presuppone un legamepersonale con l’assistito. Avrebbe, conseguentemente, escluso il «contenutodiffamatorio» e, comunque, ritenuto operante la scriminante del diritto di cronaca,nella forma putativa.A fronte di tali argomentazioni, la Corte di appello avrebbe condannato gliimputati sulla base di «affermazioni apodittiche, … espressione di una valutazioneparziale e superficiale della regiudicanda».La Corte territoriale avrebbe omesso di «soffermarsi, con la necessariaovvero l'innocuo equivoco tra la figura del tutore e quella del difensore di fiducia».2.5. Con un quinto motivo, deducono il vizio di erronea applicazione dellalegge penale, in relazione agli artt. 2 e 57 cod. pen.Sostengono che il reato previsto dall’art. 57 cod. pen. non sarebbe applicabileal direttore responsabile di un periodico online, atteso che la norma farebberiferimento esclusivamente alla carta stampata.2.6. Con un sesto motivo, deducono il vizio di inosservanza di normeprocessuali, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.Sostengono che la Corte di appello avrebbe omesso di considerareautonomamente il delitto di cui all’art. 57 cod. pen., contestato al direttore delperiodico, facendo discendere la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] automaticamentedalla condanna della Totolo per la diffamazione.2.7. Con un settimo motivo, deducono il vizio di inosservanza di normeprocessuali, in relazione agli artt. 185 cod. pen. e 187, 538 e 539 cod. proc. pen.Sostengono che, in ordine alla sussistenza del danno da risarcire, la Corte diappello avrebbe motivato facendo ricorso a «una formula generica», «orientatapiù da una presunzione di esistenza del danno che non da un effettivoaccertamento».3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarela sentenza impugnata con rinvio dinanzi al giudice civile competente per valorein grado di appello.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha presentato memoria, conla quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, chiedendoanche la rifusione delle spese di primo grado e di secondo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere accolti.1.1. Il quarto motivo – che deve essere affrontato per primo, essendo relativoal concreto contenuto offensivo delle frasi ritenute diffamatorie – è fondato.Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dalla Corte di appello, la Totoloavrebbe offeso «la reputazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affermando falsamente che fossestata la tutrice di [OSCURATO:PERSONA] e insinuando nel lettore il convincimento che l'avvocatosostenesse con il proprio lavoro il terrorismo e il traffico di esseri umani dalla Libiaall'Italia».La Corte di appello, in particolare, ha affermato che «l’obiettivo di chi avevapubblicato il tweet» era «quello di evidenziare che il professionista con il propriolavoro in qualche modo caldeggiava il terrorismo e l'ingresso clandestino sulterritorio nazionale dei soggetti stranieri».Va, tuttavia, rilevato che il “tweet” e l’articolo facevano riferimento solamenteal fatto che la persona offesa era stata tutrice di [OSCURATO:PERSONA], che poi avrebbecommesso l'attentato a Berlino. Nel “tweet” e nell’articolo, non vi era alcunriferimento all’incoraggiamento al terrorismo e all'ingresso clandestino sulterritorio nazionale di «soggetti stranieri», ma solo allo svolgimento di un’attivitàprofessionale.Anche a volere ritenere che l’offesa potesse essere integrata dal meroaccostamento della [OSCURATO:PERSONA] a un terrorista, va rilevato che le frasi contestateriguardavano lo svolgimento di un’attività dovuta (quella di tutore), in un momentoin cui l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora commesso l’attentato di Berlino e non poteva ancoraessere considerato un terrorista.L’avere attribuito a una persona lo svolgimento di un’attività dovuta (quelladi tutore) non assume alcun contenuto diffamatorio, a maggior ragione se talestata attribuita alcuna attività delittuosa.Né può assumere rilevanza in malam partem il fatto che la persona offesaaveva svolto la propria attività in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] quale difensore e non cometutore. Invero, come rilevato dal giudice di primo grado: «siffatto incarico,conferito dal giudice tutelare, ha carattere obbligatorio e non può essere rifiutato,mentre il mandato defensionale si fonda su un rapporto fiduciario tra legale eassistito che può sempre essere oggetto di rinuncia». Nei testi contestati, dunque,seppure per errore, veniva rappresentato lo svolgimento di un’attività, che, adifferenza della professione legale, non implica necessariamente la sussistenza ela permanenza di un rapporto fiduciario.La condotta contestata, dunque, appare priva di un concreto contenutooffensivo, necessario a integrare il reato di diffamazione e, conseguentemente,quello contestato al direttore del periodico on-line. Manca, quindi, la materialitàdei reati contestati agli imputati.1.2. I restanti motivi risultano assorbiti.2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio,perché il fatto non sussiste. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.Così deciso, il 17 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]