CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16034/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena applicata in continuazione(è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come il giudice di primo grado, pur avendo applicato in ordine al reato satellite di cui al capo 1) un aumento maggiore rispetto al capo che prevedeva una condotta ritenuta più grave alla luce del dato ponderale, ha comunque dato conto delle ragioni che facevano ritenere l'aumento di un mese di reclusione comunque adeguato e congruo, irrilevante che per una condotta più grave fosse stata applicata pena minore (quindici giorni di reclusione), evenienza non emendabile se non al costo di una preclusa reformatio in peius; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22