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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14183/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- attore -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e Ministero dell’economia edelle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e delMinistro pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- convenuti -nonché-) [OSCURATO:PERSONA];- convenuto contumace -udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma;Numero registro generale 22588/2025N.R.G.: 22588/25Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 14183/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

Nel 2022 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei Ministri e la Repubblica Federale di Germania,esponendo che il proprio padre [OSCURATO:PERSONA], settantanove anni prima era statopreso prigioniero dall’esercito tedesco sul fronte jugoslavo e deportato nelcampo di concentramento di Luckenwalde-Wildau; ivi rimase detenuto fino amaggio del 1945 e venne sottoposto a trattamenti degradanti e disumani.Allegò che in conseguenza della prigionia il proprio genitore (deceduto nel1992 all’età di 72 anni) aveva patito danni permanenti “biologici, morali edesistenziali”, e chiese la condanna di ambedue gli Stati convenuti alrisarcimento dei suddetti danni acquisiti dall’attore jure hereditario,quantificati in euro 616.000 “oltre rivalutazione”.2.

Il Tribunale di Roma declinò la propria competenza per territorio in favoredi quella del Tribunale di Venezia.Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Venezia, con ordinanza 30 ottobre2025 n. 15263 quest’ultimo ha chiesto ex officio a questa Corte di regolare lacompetenza per territorio, ritenendo che essa spettasse al Tribunale di Romaquale giudice del luogo ove l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta,ex art. 25 c.p.c..Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.Il Pubblico Ministero ha concluso per la fondatezza del conflitto.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Non è possibile per questa Corte regolare la competenza come richiesto,in quanto il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Venezia ex art.45 c.p.c. è inammissibile.Il Tribunale infatti non ha sollevato il conflitto nella prima udienza.Al contrario, il processo dinanzi al Tribunale lagunare è proseguito per uncospicuo lasso di tempo prima che fosse sollevato il conflitto: la prima udienzafu rinviata ai sensi dell’art. 309 c.p.c.; all’esito della successiva udienza,tenutasi in forma c.d.

“cartolare” (14.11.2024) furono concessi alle parti itermini per le deduzioni istruttorie e rinviata la causa al 6.3.2025; all’esito laN.R.G.: 22588/25Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 22588/2025Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 14183/2026Data pubblicazione 14/05/2026causa fu rinviata per la precisazione delle conclusioni; solo con ordinanza 29-30.10.2025, infine, fu sollevato il conflitto.La causa, dunque, era già transitata dalla prima udienza alla fase istruttoria,il che precludeva la possibilità del rilievo officioso dell’incompetenza, ai sensidel terzo comma dell’art. 38 c.p.c. (ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21807del 02/08/2024; Sez. 3 - , Ordinanza n. 25391 del 29/08/2023; Sez.

U - ,Sentenza n. 11866 del 18/06/2020).Si deve, dunque, dichiarare inammissibile il conflitto e rimette il giudiziodavanti al Tribunale di Venezia con termine di tre mesi dalla pubblicazionedella presente per la riassunzione.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il conflitto sollevato dal Tribunale di Venezia;(-) fissa il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanzaper la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Venezia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 17 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- attore -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] e Ministero dell’economia edelle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio e delMinistro pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- convenuti -nonché-) [OSCURATO:PERSONA];- convenuto contumace -udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma;Numero registro generale 22588/2025N.R.G.: 22588/25Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 14183/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Nel 2022 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei Ministri e la Repubblica Federale di Germania,esponendo che il proprio padre [OSCURATO:PERSONA], settantanove anni prima era statopreso prigioniero dall’esercito tedesco sul fronte jugoslavo e deportato nelcampo di concentramento di Luckenwalde-Wildau; ivi rimase detenuto fino amaggio del 1945 e venne sottoposto a trattamenti degradanti e disumani.Allegò che in conseguenza della prigionia il proprio genitore (deceduto nel1992 all’età di 72 anni) aveva patito danni permanenti “biologici, morali edesistenziali”, e chiese la condanna di ambedue gli Stati convenuti alrisarcimento dei suddetti danni acquisiti dall’attore jure hereditario,quantificati in euro 616.000 “oltre rivalutazione”.2. Il Tribunale di Roma declinò la propria competenza per territorio in favoredi quella del Tribunale di Venezia.Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Venezia, con ordinanza 30 ottobre2025 n. 15263 quest’ultimo ha chiesto ex officio a questa Corte di regolare lacompetenza per territorio, ritenendo che essa spettasse al Tribunale di Romaquale giudice del luogo ove l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta,ex art. 25 c.p.c..Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.Il Pubblico Ministero ha concluso per la fondatezza del conflitto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Non è possibile per questa Corte regolare la competenza come richiesto,in quanto il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Venezia ex art.45 c.p.c. è inammissibile.Il Tribunale infatti non ha sollevato il conflitto nella prima udienza.Al contrario, il processo dinanzi al Tribunale lagunare è proseguito per uncospicuo lasso di tempo prima che fosse sollevato il conflitto: la prima udienzafu rinviata ai sensi dell’art. 309 c.p.c.; all’esito della successiva udienza,tenutasi in forma c.d. “cartolare” (14.11.2024) furono concessi alle parti itermini per le deduzioni istruttorie e rinviata la causa al 6.3.2025; all’esito laN.R.G.: 22588/25Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 22588/2025Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 14183/2026Data pubblicazione 14/05/2026causa fu rinviata per la precisazione delle conclusioni; solo con ordinanza 29-30.10.2025, infine, fu sollevato il conflitto.La causa, dunque, era già transitata dalla prima udienza alla fase istruttoria,il che precludeva la possibilità del rilievo officioso dell’incompetenza, ai sensidel terzo comma dell’art. 38 c.p.c. (ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21807del 02/08/2024; Sez. 3 - , Ordinanza n. 25391 del 29/08/2023; Sez. U - ,Sentenza n. 11866 del 18/06/2020).Si deve, dunque, dichiarare inammissibile il conflitto e rimette il giudiziodavanti al Tribunale di Venezia con termine di tre mesi dalla pubblicazionedella presente per la riassunzione.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il conflitto sollevato dal Tribunale di Venezia;(-) fissa il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanzaper la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Venezia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 17 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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