Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24987/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo, ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento in materia di reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento in data 8 febbraio 2021 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva rigettato l'istanza di permesso premio, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Catania il quale, in precedenza, si era già dichiarato incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. 2.

L'originaria declinatoria di competenza muoveva dalla constatazione che Piacenti, ristretto nella casa circondariale di Augusta allorquando, in data 2 febbraio 2021, aveva formulato l'istanza di permesso premio, era stato trasferito, in data 3 febbraio 2021, presso quella di Palermo.

Successivamente al rigetto del magistrato di sorveglianza di Siracusa dell'8 febbraio 2021, il detenuto proponeva reclamo.

Il Tribunale di sorveglianza di Catania, investito di tale decisione, declinava la propria competenza invocando il generale criterio di competenza territoriale, fissato per la magistratura di sorveglianza dall'art. 677 c.p.p., alla stregua del quale la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza che abbia giurisdizione sull'istituto di prevenzione e pena in cui si trova l'interessato al momento della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento.

La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente, sul rilievo della natura funzionale della competenza, sicché nel caso d'impugnazione, la cognizione spetta - per il principio della perpetuatio jurisdictionis - all'ufficio giudiziario istituzionalmente deputato al controllo dell'operato dell'organo che ha emanato il provvedimento sottoposto a impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Tribunale di sorveglianza di Catania, che per primo l'ha declinata.

3. La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art.677 cod. proc. pen. e i criteri di distribuzione sono ispirati ad un principio di semplificazione nell'individuazione del giudice chiamato a decidere.

In questa logica s'istituisce un meccanismo distributivo fondato sul locus custodiae (per le ipotesi di soggetto in vinculis) e altro criterio che predilige il locus domicilii (per i casi di richieste provenienti da soggetti in libertà).

In caso d'istante detenuto (come nel caso che ci occupa), dunque, la competenza appartiene al Tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il soggetto si trova, nel momento in cui il procedimento prende formalmente avvio, attraverso la presentazione dell'istanza.

In forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza territoriale così definita, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta della misura alternativa alla detenzione o, comunque, all'atto dell'instaurazione del procedimento di sorveglianza, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione possa subire per evoluzione successiva (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Iorio, Rv. 275317-01; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, confl. comp. in proc.

Savino, Rv. 245948-01; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, confl. comp. in proc.

Iannuzzi, Rv. 230544-01; Sez. 1, Sentenza n. 5070 del 08/10/1996, Rv. 206063 confl. comp. in proc.

Tamburella).

Del resto - si è chiarito - la creazione di un criterio di collegamento per la competenza in ragione del luogo di restrizione ha lo scopo fondamentale di evitare incertezze in punto applicativo e nell'individuazione del giudice chiamato a decidere e, soprattutto, assolve alla finalità di rendere impermeabile la competenza stessa, oramai fissatasi nel procedimento, alle successive e possibili modifiche di fatto e di diritto che si dovessero presentare e che dovessero avere nessi di collegamento con la regiudicanda.

Non sarebbe, invero, ammissibile una competenza "ambulatoria", strutturalmente sensibile alle anzidette modifiche e che dovesse subire variazioni per effetto delle trasformazioni che si generano in un momento successivo alla presentazione della domanda e nel corso del procedimento oramai in atto.

Alla luce di quanto detto va ribadito il principio che, in forza della regola di perpetuatio iurisdictionis, la competenza per territorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di rispettiva competenza, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti o eventi.

Ciò anche nelle ipotesi in cui, dopo la presentazione della richiesta iniziale, intervenga il trasferimento del soggetto in altro istituto di pena.

4. Ciò posto, è pacifico che Piacenti - all'atto della richiesta di permesso premio - si trovasse domiciliato presso la casa Circondariale di Augusta, nel territorio dell'Ufficio di sorveglianza di Catania.

Quest'ultimo è stato, dunque, ritualmente investito e, difatti, il Magistrato di sorveglianza di Siracusa ha correttamente adottato il provvedimento di rigetto avverso il quale il detenuto ha presentato reclamo, correttamente investendo il locale Tribunale di sorveglianza.

Quest'ultimo è, dunque, funzionalmente e inderogabilmente tenuto ad adottare la decisione su detto reclamo.

Affermata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania, gli atti devono ad esso essere immediatamente trasmessi per l'ulteriore corso del procedimento.

P.Q.M. decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo, ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento in materia di reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento in data 8 febbraio 2021 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva rigettato l'istanza di permesso premio, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Catania il quale, in precedenza, si era già dichiarato incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. 2. L'originaria declinatoria di competenza muoveva dalla constatazione che Piacenti, ristretto nella casa circondariale di Augusta allorquando, in data 2 febbraio 2021, aveva formulato l'istanza di permesso premio, era stato trasferito, in data 3 febbraio 2021, presso quella di Palermo. Successivamente al rigetto del magistrato di sorveglianza di Siracusa dell'8 febbraio 2021, il detenuto proponeva reclamo. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, investito di tale decisione, declinava la propria competenza invocando il generale criterio di competenza territoriale, fissato per la magistratura di sorveglianza dall'art. 677 c.p.p., alla stregua del quale la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza che abbia giurisdizione sull'istituto di prevenzione e pena in cui si trova l'interessato al momento della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento. La soluzione non è condivisa dal giudice rimettente, sul rilievo della natura funzionale della competenza, sicché nel caso d'impugnazione, la cognizione spetta - per il principio della perpetuatio jurisdictionis - all'ufficio giudiziario istituzionalmente deputato al controllo dell'operato dell'organo che ha emanato il provvedimento sottoposto a impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Tribunale di sorveglianza di Catania, che per primo l'ha declinata. 3. La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall'art.677 cod. proc. pen. e i criteri di distribuzione sono ispirati ad un principio di semplificazione nell'individuazione del giudice chiamato a decidere. In questa logica s'istituisce un meccanismo distributivo fondato sul locus custodiae (per le ipotesi di soggetto in vinculis) e altro criterio che predilige il locus domicilii (per i casi di richieste provenienti da soggetti in libertà). In caso d'istante detenuto (come nel caso che ci occupa), dunque, la competenza appartiene al Tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il soggetto si trova, nel momento in cui il procedimento prende formalmente avvio, attraverso la presentazione dell'istanza. In forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza territoriale così definita, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta della misura alternativa alla detenzione o, comunque, all'atto dell'instaurazione del procedimento di sorveglianza, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione possa subire per evoluzione successiva (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, Iorio, Rv. 275317-01; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, confl. comp. in proc. Savino, Rv. 245948-01; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, confl. comp. in proc. Iannuzzi, Rv. 230544-01; Sez. 1, Sentenza n. 5070 del 08/10/1996, Rv. 206063 confl. comp. in proc. Tamburella). Del resto - si è chiarito - la creazione di un criterio di collegamento per la competenza in ragione del luogo di restrizione ha lo scopo fondamentale di evitare incertezze in punto applicativo e nell'individuazione del giudice chiamato a decidere e, soprattutto, assolve alla finalità di rendere impermeabile la competenza stessa, oramai fissatasi nel procedimento, alle successive e possibili modifiche di fatto e di diritto che si dovessero presentare e che dovessero avere nessi di collegamento con la regiudicanda. Non sarebbe, invero, ammissibile una competenza "ambulatoria", strutturalmente sensibile alle anzidette modifiche e che dovesse subire variazioni per effetto delle trasformazioni che si generano in un momento successivo alla presentazione della domanda e nel corso del procedimento oramai in atto. Alla luce di quanto detto va ribadito il principio che, in forza della regola di perpetuatio iurisdictionis, la competenza per territorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di rispettiva competenza, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti o eventi. Ciò anche nelle ipotesi in cui, dopo la presentazione della richiesta iniziale, intervenga il trasferimento del soggetto in altro istituto di pena. 4. Ciò posto, è pacifico che Piacenti - all'atto della richiesta di permesso premio - si trovasse domiciliato presso la casa Circondariale di Augusta, nel territorio dell'Ufficio di sorveglianza di Catania. Quest'ultimo è stato, dunque, ritualmente investito e, difatti, il Magistrato di sorveglianza di Siracusa ha correttamente adottato il provvedimento di rigetto avverso il quale il detenuto ha presentato reclamo, correttamente investendo il locale Tribunale di sorveglianza. Quest'ultimo è, dunque, funzionalmente e inderogabilmente tenuto ad adottare la decisione su detto reclamo. Affermata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Catania, gli atti devono ad esso essere immediatamente trasmessi per l'ulteriore corso del procedimento. P.Q.M. decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianz
Sentenza Cassazione n. 24987/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris