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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06913/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/2/2020 del Tribunale di Lanciano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Tribunale di Lanciano in data 10/2/2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 800 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, del reato previsto dall'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato, in luogo pubblico, un coltello a serramanico della lunghezza totale di 17 cm. e con lama di 6 cm. (capo B); fatto accertato in Lanciano, in epoca anteriore e prossima al 24/5/2018.

Con lo stesso provvedimento è stata disposta la confisca e la distruzione del coltello in sequestro ex art. 240 cod. pen. ed è stata dichiarata l'estinzione del reato di minaccia, contestato al capo A), previa esclusione della contestata aggravante, per intervenuta remissione della querela e rituale accettazione della stessa.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Iacovella a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. con riferimento al requisito dell'abitualità della condotta, atteso che dal certificato del casellario giudiziale si evincerebbe l'esistenza di un unico precedente penale, estinto ex art. 464-quater cod. proc. pen. per esito positivo della messa alla prova.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove della asserita commissione di ulteriori violazioni della normativa sulle armi, integranti l'abitualità della condotta, che emergerebbe, oltre che dal certificato penale, «anche dai testimoni» (ossia dalle S.I.T. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dal «verbale di denuncia-querela» del 24/5/2018 sporta da [OSCURATO:PERSONA] e dall'esame testimoniale dello stesso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), i quali avrebbero «reso dichiarazioni in ordine ad altri episodi nel corso dei quali l'imputato li aveva infastiditi e minacciati recando con sé un coltellino» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ovvero avrebbero «dichiarato concordemente che, in occasione della minaccia contestata al capo A), così come in altri episodi non espressamene contestati, l'imputato recava con sé un coltello» (cfr. pag. 4).

Tuttavia, compulsando i menzionati atti, emergerebbe il travisamento del relativo contenuto, atteso che gli stessi non conterrebbero traccia di ulteriori episodi nei quali Iacovella abbia fatto uso di armi o di coltelli di vario genere.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. in relazione alla presenza di un «comportamento abituale» affermata sulla base di condotte non oggetto di accertamento processuale, ma ipotizzate a partire da atti (sommarie informazioni testimoniali, denunce ecc.), il cui contenuto non sarebbe stato sottoposto a vaglio giudiziario di attendibilità.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 131-bis e 101 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla precedente commissione di almeno due reati della stessa indole, secondo la definizione offerta dall'art. 101 cod. pen., che individua una categoria formale, riferita alla violazione della stessa disposizione di legge, e una sostanziale, connessa ai caratteri fondamentali comuni legati alla natura dei fatti che li costituiscono o ai motivi determinanti, essendosi al cospetto, nella specie, di fatti tra loro slegati nel tempo, afferenti a categorie e a beni giuridici diversi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Ai fini della configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è necessario che l'agente non «abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità» e che «non si tratti di reati che abbiano a oggetto condotte plurime abituali e reiterate».

2.1. Dunque, tra i vari requisiti richiesti, è necessario che il comportamento dell'imputato non sia abituale; abitualità che ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01); reati che sono incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, Kostandin, Rv. 278347-01).

3. Secondo la tesi difensiva, nel caso in esame difetterebbe il requisito della abitualità, dal momento che, oltre a quello oggetto della cognizione, la sentenza prenderebbe in considerazione due ulteriori episodi.

E tuttavia, mentre il primo, oggetto di accertamento incidentale, è quello, collocabile il 23/5/2018, riferito a sommarie informazioni da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo (Enzo) Simoncini, il secondo episodio valorizzato dalla sentenza impugnata è quello oggetto della sentenza n. 104/2019 del Tribunale di Lanciano in data 26/2/2019, che ha disposto l'estinzione dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 4, legge n. 110 del 1975, per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septíes cod. proc. pen. 3.1.

Su tale premessa, osserva il Collegio che il rilievo difensivo è senz'altro fondato laddove, per giurisprudenza consolidata, quest'ultima tipologia di sentenza non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.

Tanto è vero che essa non può essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale (Sez. 2, n. 53648 del 5/10/2016, M., Rv. 268635 - 01), né di un provvedimento di confisca ex art. 474- bis cod. pen., la quale presuppone una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (Sez. 5, n. 49478 del 13/11/2019, Annunziata, Rv. 277519 - 01), né di un ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001,ffiVesuppone la pronuncia di una sentenza di condanna (Sez. 3, n. 39455 del 10/5/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271642 - 01; Sez. 3, n. 53640 del 18/7/2018, Dellagaren, Rv. 275183 - 01).

Ne consegue che la sentenza richiamata non può essere posta a base dell'affermazione della avvenuta commissione di un reato della stessa indole, funzionale alla successiva affermazione del carattere abituale delle violazioni.

3.2. Tuttavia, e il rilievo riveste carattere assorbente, nel caso qui esaminato l'applicazione della causa di non punibilità è stata condivisibilmente esclusa non soltanto in ragione del dato relativo all'abitualità della condotta, quanto a partire da una complessiva valutazione della vicenda oggetto del presente processo, nell'ambito della quale il racconto delle persone presenti, contenuto nella querela presentata in data 24/5/2018 (nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato di essere stato minacciato da Iacovella con l'uso di un coltello circa dieci giorni prima, mentre si trovava in compagnia del padre, Sergio, presso il bar denominato [OSCURATO:PERSONA] di Lanciano dal medesimo gestito) e nelle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali avevano reso dichiarazioni in ordine ad altri episodi, estranei a quella per cui si procede e non oggetto di denuncia o querela, nel corso dei quali l'imputato li aveva infastiditi e minacciati recando con sé un coltellino), hanno restituito un quadro che il Giudice di merito ha ritenuto non fosse connotato da una gravità così modesta da giustificare l'integrazione della fattispecie invocata.

Ciò, in particolare, alla luce del giudizio espresso dal Tribunale in relazione alla gravità del fatto, desumibile dalle caratteristiche dell'arma, alle modalità della condotta e all'intensità dell'elemento psicologico.

E trattandosi di una valutazione scevra da profili di illogicità manifesta, ma che, al contrario, è il frutto di un apprezzamento fattuale espresso nell'ambito del giudizio di merito, essa si sottrae a qualunque possibile scrutinio in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/2/2020 del Tribunale di Lanciano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Lanciano in data 10/2/2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 800 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, del reato previsto dall'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato, in luogo pubblico, un coltello a serramanico della lunghezza totale di 17 cm. e con lama di 6 cm. (capo B); fatto accertato in Lanciano, in epoca anteriore e prossima al 24/5/2018. Con lo stesso provvedimento è stata disposta la confisca e la distruzione del coltello in sequestro ex art. 240 cod. pen. ed è stata dichiarata l'estinzione del reato di minaccia, contestato al capo A), previa esclusione della contestata aggravante, per intervenuta remissione della querela e rituale accettazione della stessa. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Iacovella a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. con riferimento al requisito dell'abitualità della condotta, atteso che dal certificato del casellario giudiziale si evincerebbe l'esistenza di un unico precedente penale, estinto ex art. 464-quater cod. proc. pen. per esito positivo della messa alla prova. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove della asserita commissione di ulteriori violazioni della normativa sulle armi, integranti l'abitualità della condotta, che emergerebbe, oltre che dal certificato penale, «anche dai testimoni» (ossia dalle S.I.T. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dal «verbale di denuncia-querela» del 24/5/2018 sporta da [OSCURATO:PERSONA] e dall'esame testimoniale dello stesso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), i quali avrebbero «reso dichiarazioni in ordine ad altri episodi nel corso dei quali l'imputato li aveva infastiditi e minacciati recando con sé un coltellino» (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ovvero avrebbero «dichiarato concordemente che, in occasione della minaccia contestata al capo A), così come in altri episodi non espressamene contestati, l'imputato recava con sé un coltello» (cfr. pag. 4). Tuttavia, compulsando i menzionati atti, emergerebbe il travisamento del relativo contenuto, atteso che gli stessi non conterrebbero traccia di ulteriori episodi nei quali Iacovella abbia fatto uso di armi o di coltelli di vario genere. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. in relazione alla presenza di un «comportamento abituale» affermata sulla base di condotte non oggetto di accertamento processuale, ma ipotizzate a partire da atti (sommarie informazioni testimoniali, denunce ecc.), il cui contenuto non sarebbe stato sottoposto a vaglio giudiziario di attendibilità. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 131-bis e 101 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla precedente commissione di almeno due reati della stessa indole, secondo la definizione offerta dall'art. 101 cod. pen., che individua una categoria formale, riferita alla violazione della stessa disposizione di legge, e una sostanziale, connessa ai caratteri fondamentali comuni legati alla natura dei fatti che li costituiscono o ai motivi determinanti, essendosi al cospetto, nella specie, di fatti tra loro slegati nel tempo, afferenti a categorie e a beni giuridici diversi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Ai fini della configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è necessario che l'agente non «abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità» e che «non si tratti di reati che abbiano a oggetto condotte plurime abituali e reiterate». 2.1. Dunque, tra i vari requisiti richiesti, è necessario che il comportamento dell'imputato non sia abituale; abitualità che ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01); reati che sono incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, Kostandin, Rv. 278347-01). 3. Secondo la tesi difensiva, nel caso in esame difetterebbe il requisito della abitualità, dal momento che, oltre a quello oggetto della cognizione, la sentenza prenderebbe in considerazione due ulteriori episodi. E tuttavia, mentre il primo, oggetto di accertamento incidentale, è quello, collocabile il 23/5/2018, riferito a sommarie informazioni da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo (Enzo) Simoncini, il secondo episodio valorizzato dalla sentenza impugnata è quello oggetto della sentenza n. 104/2019 del Tribunale di Lanciano in data 26/2/2019, che ha disposto l'estinzione dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 4, legge n. 110 del 1975, per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septíes cod. proc. pen. 3.1. Su tale premessa, osserva il Collegio che il rilievo difensivo è senz'altro fondato laddove, per giurisprudenza consolidata, quest'ultima tipologia di sentenza non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità. Tanto è vero che essa non può essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale (Sez. 2, n. 53648 del 5/10/2016, M., Rv. 268635 - 01), né di un provvedimento di confisca ex art. 474- bis cod. pen., la quale presuppone una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta (Sez. 5, n. 49478 del 13/11/2019, Annunziata, Rv. 277519 - 01), né di un ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001,ffiVesuppone la pronuncia di una sentenza di condanna (Sez. 3, n. 39455 del 10/5/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271642 - 01; Sez. 3, n. 53640 del 18/7/2018, Dellagaren, Rv. 275183 - 01). Ne consegue che la sentenza richiamata non può essere posta a base dell'affermazione della avvenuta commissione di un reato della stessa indole, funzionale alla successiva affermazione del carattere abituale delle violazioni. 3.2. Tuttavia, e il rilievo riveste carattere assorbente, nel caso qui esaminato l'applicazione della causa di non punibilità è stata condivisibilmente esclusa non soltanto in ragione del dato relativo all'abitualità della condotta, quanto a partire da una complessiva valutazione della vicenda oggetto del presente processo, nell'ambito della quale il racconto delle persone presenti, contenuto nella querela presentata in data 24/5/2018 (nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato di essere stato minacciato da Iacovella con l'uso di un coltello circa dieci giorni prima, mentre si trovava in compagnia del padre, Sergio, presso il bar denominato [OSCURATO:PERSONA] di Lanciano dal medesimo gestito) e nelle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (i quali avevano reso dichiarazioni in ordine ad altri episodi, estranei a quella per cui si procede e non oggetto di denuncia o querela, nel corso dei quali l'imputato li aveva infastiditi e minacciati recando con sé un coltellino), hanno restituito un quadro che il Giudice di merito ha ritenuto non fosse connotato da una gravità così modesta da giustificare l'integrazione della fattispecie invocata. Ciò, in particolare, alla luce del giudizio espresso dal Tribunale in relazione alla gravità del fatto, desumibile dalle caratteristiche dell'arma, alle modalità della condotta e all'intensità dell'elemento psicologico. E trattandosi di una valutazione scevra da profili di illogicità manifesta, ma che, al contrario, è il frutto di un apprezzamento fattuale espresso nell'ambito del giudizio di merito, essa si sottrae a qualunque possibile scrutinio in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
Sentenza Cassazione n. 06913/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris