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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31140/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che la recidiva è stata già esclusa dalla sentenza impugnata; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto deduce una censura relativa ad una prova testimoniale cui sarebbe stata subordinata la richiesta di giudizio. abbreviato che non appare riferibile al presente procedimento né risulta dalla sentenza impugnata; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso reitera il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 5 della sentenza); considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che la recidiva è stata già esclusa dalla sentenza impugnata; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto deduce una censura relativa ad una prova testimoniale cui sarebbe stata subordinata la richiesta di giudizio. abbreviato che non appare riferibile al presente procedimento né risulta dalla sentenza impugnata; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso reitera il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 5 della sentenza); considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gi
Sentenza Cassazione n. 31140/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris