Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33520/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per béz.ots. cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari del 29/09/2021 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 21/02/2017, ha confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per i delitti di cui ai capi A) (artt. 110, 628, comma 2 e 3, n. 1 cod. pen.) e B) (artt.110, 582, 583, n. 1, 585 cod. pen.).

Al riguardo, i ricorrenti propongono un unico ricorso, con cui deducono un unico motivo, che lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità delle persone offese e, di conseguenza, all'affermazione di responsabilità.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di valutazione degli elementi probatori e di colpevolezza degli imputati.

In fatti, i giudici di merito hanno ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese in quanto assolutamente coincidenti e mai mutate nel corso delle varie fasi procedimentali (le vittime avevano ricostruito la dinamica nell'immediatezza del fatto alla P.G. e successivamente avevano confermato in dibattimento la propria versione).

Peraltro, le sentenze di merito hanno indicato come elementi di riscontro della veridicità delle dichiarazioni delle persone offese sia la corrispondenza tra la descrizione da queste fornita in ordine al luogo del fatto e le caratteristiche oggettive del /ocus commissi delicti (sebbene si trattasse di luogo mai visto prima della vicenda criminosa), sia l'immediato riconoscimento dei volti degli aggressori da parte delle vittime.

Infine, ad ulteriore conferma dell'attendibilità delle parti lese, viene posta in rilievo la compatibilità delle lesioni subite dalle persone offese, come refertate nell'immediatezza dei fatti, e la dinamica della vicenda dalle stesse riferita dettagliatamente (pagg. 4, 16-17 della sentenza impugnata).

Ciò premesso, le ulteriori doglianze, in quanto aventi riguardo alla valutazione ed interpretazione delle dichiarazioni dei testi ed alla ricostruzione dinamica del fatto concreto, risultano precluse in sede di legittimità.

2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per béz.ots. cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari del 29/09/2021 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 21/02/2017, ha confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per i delitti di cui ai capi A) (artt. 110, 628, comma 2 e 3, n. 1 cod. pen.) e B) (artt.110, 582, 583, n. 1, 585 cod. pen.). Al riguardo, i ricorrenti propongono un unico ricorso, con cui deducono un unico motivo, che lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità delle persone offese e, di conseguenza, all'affermazione di responsabilità. Il motivo è manifestamente infondato in quanto smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di valutazione degli elementi probatori e di colpevolezza degli imputati. In fatti, i giudici di merito hanno ritenuto la piena attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese in quanto assolutamente coincidenti e mai mutate nel corso delle varie fasi procedimentali (le vittime avevano ricostruito la dinamica nell'immediatezza del fatto alla P.G. e successivamente avevano confermato in dibattimento la propria versione). Peraltro, le sentenze di merito hanno indicato come elementi di riscontro della veridicità delle dichiarazioni delle persone offese sia la corrispondenza tra la descrizione da queste fornita in ordine al luogo del fatto e le caratteristiche oggettive del /ocus commissi delicti (sebbene si trattasse di luogo mai visto prima della vicenda criminosa), sia l'immediato riconoscimento dei volti degli aggressori da parte delle vittime. Infine, ad ulteriore conferma dell'attendibilità delle parti lese, viene posta in rilievo la compatibilità delle lesioni subite dalle persone offese, come refertate nell'immediatezza dei fatti, e la dinamica della vicenda dalle stesse riferita dettagliatamente (pagg. 4, 16-17 della sentenza impugnata). Ciò premesso, le ulteriori doglianze, in quanto aventi riguardo alla valutazione ed interpretazione delle dichiarazioni dei testi ed alla ricostruzione dinamica del fatto concreto, risultano precluse in sede di legittimità. 2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 33520/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris