CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 37014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste del 22 novembre 2021, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa per il reato di furto aggravato; Considerato che con il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità del prevenuto, si tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio; per altro manifestamente infondata è la censura in ordine alla inutilizzabilità della dichiarazione de relato, in quanto nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non abbia richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, Sentenza n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259 - 01), circostanza quest'ultima non comprovata né dedotta; Considerato che il secondo motivo, con il quale la difesa censura la violazione di legge per il mancato giudizio di prevalenza della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e la denegata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile, avendo il giudicante di appello motivato il giudizio di equivalenza operato e la non meritevolezza delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. alla luce dei numerosi precedenti dell'imputato, anche specifici; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]