CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31767/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1AI Tribunale di Ferrara, con sentenza del 17 ottobre 2024, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 8 (capo 1), 5 (capo 2) del d. Igs. n. 74/2000; nel procedimento riunito n. 4627/20 RGNR dei reati di cui agli artt. 8 (capi 1, 2,4 e 6) e 5 (capi 3, 5 e 7) del d. Igs. n. 74/2000; nel procedimento n. 1308/22 RGNR riunito dei delitti di cui all'art. 5 (capo 1) e 10 (capo 2) del d. Igs. n. 74/2000 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ravvisato il vincolo della continuazione tra i fatti contestati sotto la più grave ipotesi di cui al capo 2) del fascicolo 4627/20 RGNR, ridotta la pena per il rito, lo ha condannato alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione, oltre le pene accessorie. Ha ordinato la confisca del profitto costituito da denaro e beni s reperibili nel patrimonio della società "[OSCURATO:PERSONA] BCC", "[OSCURATO:SOCIETA].". "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:SOCIETA]." fino alla somma di euro 475.635,00 e, in via subordinata, di benimobili, immobili e denaro che costituiscono l'equivalente delle somme dovute all'Erario e nella disponibilità dell'imputato. 2. La Corte di appello, con sentenza del 4.12.2025, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quello giudicato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 4.5.2023 (irrevocabile il 21.6.2024), ritenuta la maggiore gravità del reato di cui al capo 2) del proc. 4627/2020 RGNR, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 e mesi 10 di reclusione. Ha ridotto l'importo oggetto di confisca sino alla concorrenza della somma di euro 304.540,00. 3. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 3.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] delle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Si osserva che la Corte territoriale, per affermare la responsabilità del ricorrente ha valorizzato una serie di elementi, qualificandoli come sufficienti a dimostrare un potere di gestione esercitato in via continuativa e significativa, operando così una inammissibile sovrapposizione tra il ruolo di ideatore e partecipe a un meccanismo fraudolento e quello, giuridicamente distinto, di soggetto che esercita i poteri gestori tipici dell'organo amministrativo. La difesa sottolinea che la sentenza impugnata, nel desumere la qualifica di amministratore di fatto da elementi probatori ambigui e non concludenti, ha violato le norme sostanziali incriminatrici (artt. 5, 8 e 10 del d. Igs. 74/2000) che individuano il soggetto attivo del reato nel contribuente o in chi ne è legale rappresentante. 3.2 Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione al capo 2) del procedimento penale riunito n. 1307/2022 RGNR. Si osserva che la Corte di appello ha confermato la condanna per il delitto di occultamento di scritture contabili con una motivazione apparente, in quanto si limita a negare la fondatezza della tesi difensiva, senza un reale percorso argonnentativo. La difesa sottolinea che la Corte di appello ha dato per provata la condotta sulla base del solo mancato reperimento dei documenti e presumendo il dolo specifico dalla natura di "cartiera" della società. 3.3 Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca. La difesa evidenzia che la Corte di appello ha rideterminato il prezzo dei reati di cui all'art. 8 del d. Igs. 74/2000 sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva ammesso di aver percepito C 1.500 a fattura in relazione al "giro fraudolento" della società [OSCURATO:SOCIETA], applicando tale importo unitario a tutte le fatture contestate nei diversi capi di imputazione, relative a quattro diverse società e a periodi di imposta differenti (dal 22015 al 2020). La difesa, quindi, sostiene l'illegittima estensione automatica di un dato (1.500 euro a fattura), ammesso solo in relazione alla società SANB s.r.I., a tutti gli altri episodi delittuosi, in assenza di qualsiasi elemento probatorio che ne dimostri l'applicabilità generalizzata. Si osserva che la motivazione è illogica e contraddittoria, in quanto la stessa Corte di appello, nel riassumere le dichiarazioni dell'imputato, riporta come in un precedente interrogatorio (18.5.2022) l'imputato aveva indicato il proprio compenso in una "percentuale" del 3°/o sull'imponibile, in relazione alle operazioni delle società Yan ed [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, secondo la difesa, la Corte di appello, di fronte a due diverse ammissioni, ha scelto arbitrariamente la seconda e l'ha applicata a tutti i reati, senza spiegare perché la prima (il 3%) dovesse essere scartata. 3.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce la manifesta illogicità del calcolo, in quanto la Corte di appello, nel determinare l'importo confiscabile per il capo 2) del proc. n. 4627/20, indica "1.500 euro x 31 fatture= 46540,00", mentre l'operazione corretta dà come risultato € 46.500. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In particolare, osserva il Procuratore Generale: il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la difesa deduce una carenza di prova in ordine alla qualifica di amministratore della società, non consentita in sede di legittimità, e in ogni caso ben argomentata dai giudici di merito; quanto invece alla distruzione/occultamento delle scritture contabili, a fronte di una argomentazione logica della sentenza di primo grado (essendo le società fittizie e non essendo stata rinvenuta la documentazione contabile, è del tutto logico ritenere che sia stata occultata), il ricorrente si è limitato ad osservare in modo del tutto ipotetico ed astratto che la documentazione poteva essere stata smarrita diversamente o male archiviata, motivo ritenuto puramente esplorativo; quanto alla confisca, il motivo è inammissibile per carenza di interesse, poiché la rideterminazione e riduzione della somma oggetto di confisca è il frutto dell'accoglimento di un motivo di appello. Si sottolinea, infine, che l'errore di calcolo nella determinazione della confisca per il capo 2) può essere emendato dalla Corte, in quanto si tratta di errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito precisate, mentre nel resto è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo, nel quale sono pedissequamente reiterate le medesime doglianze oggetto dei motivi d'appello, già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale. 3Come anche da ultimo ribadito, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) La funzione tipica dell'impugnazione, d'altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, quindi, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.). 3. Occorre poi premettere che, come più volte osservato da questa Corte, in tema di prova indiziaria, il sindacato di legittimità sulla gravità, precisione e concordanza della prova è limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez, 3, n. 43597 del 27/10/2022; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245880 - 01; Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Rv. 243508 - 01). Si tratta, dunque, di un sindacato di natura eminentemente logico-giuridica sulla correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che non deve risultare inficiato da manifesta illogicità o contrarietà ai criteri legali di valutazione dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. n. 9914, del 17/12/2024, dep. 2025; Sez. 5, n. 4663 dei 10/12/2013, Larotondo, Rv. 258721). La Corte di appello, con motivazione priva di profili di illogicità, ha illustrato per ogni società, quali erano gli elementi da quali desumere la qualifica di amministratore di fatto dell'odierno ricorrente, mediante il riferimento: al ruolo di 4testa di legno degli amministratori; all'assenza di una struttura organizzativa delle società; al al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella costituzione delle società; nelia predisposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle false fatture; ni2-34/1 disponibilità personale di timbri, documenti contabili e fatture; )324-ta tenuta dei rapporti con [OSCURATO:SOCIETA], aftg- destinataria delle fatture; r),e14.a gestione dei conti correnti delle società; tutti elementi indicati singolarmente per ciascuna società nella sentenza impugnata (e in quella di primo grado) e che il ricorrente contesta genericamente. I giudici di merito hanno anche sottolineato come l'odierno imputato agisse come il dominus delle predette società, presentandosi come il loro referente, gestendo in prima persona gli ordini. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che in tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società "schermo", priva di reale autonomia e costituita per essere utilizzata come "cartiera" in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto a evadere le imposte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico in un ente solo formalmente operante (cfr., Sez. 2, n. 25985 del 17/6/2025; Sez. 3, n. 20052 del 14/04/2022, Palmieri, Rv. 283202 - 01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 02; Sez. 5, n. 32398). 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Il motivo è generico, in quanto la Corte di appello, con motivazione priva di illogicità, ha rappresentato come l'ipotesi difensiva, secondo la quale il mancato reperimento della documentazione contabile poteva essere stato causato da smarrimento o semplice errata archiviazione, fosse destituita di fondamento dal momento che non risultava provato alcun elemento accidentale o imprevedibile al quale collegare tale mancanza di contabilità, ma soprattutto la natura fittizia della società creata allo scopo di realizzare la frode fiscale costituiva la prova logica dell'occultamento della documentazione contabile allo scopo di evitare che fosse scoperta la falsità della fatturazione. La Corte di appello non ha affrontato il tema del dolo specifico del delitto contestato in quanto non era stato oggetto di censura. La questione non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione e deve ritenersi tardiva ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). Secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, non sono deducibili con il ricorso per cassazione 5questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 4, n. 35018 del 24/06/2024; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato per carenza di interesse. La Corte di appello ha accolto la censura della difesa, quantificando il prezzo del reato in euro 1500 a fattura, sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato. Il criterio del 3°/o sull'imponibile, indicato nella sentenza di primo grado, determina una somma di gran lunga superiore da confiscare e, dunque, l'imputato non ha alcun interesse a far valere quest'ultimo criterio. Per quanto riguardo l'errore di calcolo, esso è emendabile da questa Corte, trattandosi di errore materiale, che non implica alcuna valutazione di merito. 6. Va quindi annullata la sentenza impugnata senza rinvio e rideterminata l'entità del profitto confiscabile in euro 304.500,00. 7. Nel resto, come indicato in premessa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza r P.Q.M