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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31528/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha provveduto a ridurre la durata delle sanzioni accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 legge fall.

Considerato che i motivi di ricorso risultano generici, rieditando doglianze già proposte con i motivi d'appello già adeguatamente confutate dalla Corte territoriale con motivazione con la quale la ricorrente non si è compiutamente confrontata.

Rilevato in particolare che viene prospettato in maniera meramente assertiva il senso economico delle operazioni, che logicamente i giudici del merito hanno invece letto nella loro unitaria finalizzazione a mettere al sicuro i cespiti patrimoniali della fallita nell'incombente insolvenza della medesima.

Rilevato che manifestamente illogica è l'affermazione per cui la vendita del macchinario poi acquisito in affitto e riaffittato a società collegata fosse funzionale all'acquisizione di liquidità, posto che il prezzo di vendita veniva rateizzato e comunque la società non lo utilizzava per attività produttiva con conseguente pregiudizio degli interessi creditori.

Rilevato che analogamente corretta è la motivazione della sentenza sul conferimento dell'altro ramo d'azienda, posto che la svalutazione dei cespiti ha comunque comportato uno sbilanciamento nel valore della quota societaria acquisita, rendendo comunque maggiormente aleatoria la soddisfazione dei creditori della fallita.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha provveduto a ridurre la durata delle sanzioni accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. Considerato che i motivi di ricorso risultano generici, rieditando doglianze già proposte con i motivi d'appello già adeguatamente confutate dalla Corte territoriale con motivazione con la quale la ricorrente non si è compiutamente confrontata. Rilevato in particolare che viene prospettato in maniera meramente assertiva il senso economico delle operazioni, che logicamente i giudici del merito hanno invece letto nella loro unitaria finalizzazione a mettere al sicuro i cespiti patrimoniali della fallita nell'incombente insolvenza della medesima. Rilevato che manifestamente illogica è l'affermazione per cui la vendita del macchinario poi acquisito in affitto e riaffittato a società collegata fosse funzionale all'acquisizione di liquidità, posto che il prezzo di vendita veniva rateizzato e comunque la società non lo utilizzava per attività produttiva con conseguente pregiudizio degli interessi creditori. Rilevato che analogamente corretta è la motivazione della sentenza sul conferimento dell'altro ramo d'azienda, posto che la svalutazione dei cespiti ha comunque comportato uno sbilanciamento nel valore della quota societaria acquisita, rendendo comunque maggiormente aleatoria la soddisfazione dei creditori della fallita. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 31528/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris