Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 19369/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 17 settembre 2024 la Corte di appello di Salerno ha confermato la precedente sentenza del 29 febbraio 2024 202 con cui il Tribunale diN era. ferlore.ave condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena, avendolo ritenuto colpevole del fatto a lui attribuito riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità essendosi limitato il ricorrente a censurare la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. omettendo di indicare quali elementi favorevoli al proprio assunto difensivo avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente la Corte territoriale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 17 settembre 2024 la Corte di appello di Salerno ha confermato la precedente sentenza del 29 febbraio 2024 202 con cui il Tribunale diN era. ferlore.ave condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena, avendolo ritenuto colpevole del fatto a lui attribuito riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità essendosi limitato il ricorrente a censurare la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. omettendo di indicare quali elementi favorevoli al proprio assunto difensivo avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente la Corte territoriale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 19369/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris