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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 44997/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 22 marzo 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 21 giugno 2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il termine di prescrizione del delitto contestato non risultava decorso alla data della pronuncia di appello, in ragione del riconoscimento della recidiva reiterata (art. 99, comma quarto, cod. pen.), che incide, sia sul termine di prescrizione ordinario (art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (art.161 cod. pen.), determinando un doppio aumento nella misura di due terzi, pari a complessivi anni ventuno, mesi dieci e giorni venti, venendo a scadere, tenuto conto della data di accertamento del fatto, solo il 25/10/2028; Considerato che anche la seconda doglianza, che contesta un vizio di motivazione nella parte in cui il secondo giudice ha escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto smentita dalla lettura del provvedimento impugnato, in cui l'attenuante è stata correttamente negata in ragione del valore del bene ricettato (un'autovettura funzionante), non certamente di particolare tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 22 marzo 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 21 giugno 2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il termine di prescrizione del delitto contestato non risultava decorso alla data della pronuncia di appello, in ragione del riconoscimento della recidiva reiterata (art. 99, comma quarto, cod. pen.), che incide, sia sul termine di prescrizione ordinario (art. 157 cod. pen.), sia su quello massimo (art.161 cod. pen.), determinando un doppio aumento nella misura di due terzi, pari a complessivi anni ventuno, mesi dieci e giorni venti, venendo a scadere, tenuto conto della data di accertamento del fatto, solo il 25/10/2028; Considerato che anche la seconda doglianza, che contesta un vizio di motivazione nella parte in cui il secondo giudice ha escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto smentita dalla lettura del provvedimento impugnato, in cui l'attenuante è stata correttamente negata in ragione del valore del bene ricettato (un'autovettura funzionante), non certamente di particolare tenuità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44997/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris