CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 25716/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca con il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 186 commi 2 bis, 2 sexies e 7 CdS. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso il buon comportamento processuale dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gl elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle modalità del fatto, caratterizzate dal reiterato comportamento elusivo dell'imputato ai tentativi di rilevazione dello stato di ebbrezza mediante etilometro da parte degli agenti operanti intervenuti sul posto. Il ricorrente non si confronta con l' apparato argomentativo della sentenza impugnata, con cui risultano illustrati i fattori negativi che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen, in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con a conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 t. Consigliere