CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12946/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9225/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:avvrosariovisalli@puntopec. it ) ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:IVA – contrad- dittorio -prova di resi- stenza avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Si- cilia, sez. staccata di Messina , n. 8305 / 10 /20 21 , depositata il 20.9.2021e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione t ributaria regionale del la Sicilia , n. 8305/10/2021, depositata il 1 9 . 4 .20 21 veniva accolto l’appello pro- postodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Messina n. 228 / 1 /201 5 , la quale aveva accolto il ricorso introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Hermes trasporti, avente ad oggetto l’avviso diaccertamento per II.DD. e IVA 2007. Silegge in sentenza che l’Agenzia, previa notifica del questionario e in assenza di risposta da parte contribuente, constata v a l’omessa presentazionedella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta eapplicava un accertamento induttivo puro ex art.39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n.600/1973 . Il giudice d’appello riformava la decisione resadalla CTP, considerando legittimo l’accertamento induttivo puro, correttala ricostruzione delle componenti negative di reddito e, ai finiIRAP, non dimostrata l’insussistenza di un’autonoma organizza- zionein capo alla contribuente . Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuentededucendo cinque motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 32 e 60 del d .P.R. n. 600/73 e 7, 8, 14 e 20 della Legge n. 890/1982 lamentandoche la CTR abbia ritenuto valida la notificazione del que- stionariocon il quale si invitava la contribuente a produrre la docu- mentazione contabile, nonostante il plico fosse stato consegnato a personadiversa dal destinatario e non fosse stata spedita la seconda raccomandatacontenente la comunicazione di a vvenuta notifica. Nel corpodella censura viene inoltre lamentata anche la mancata instau- razionenei confronti del contribuente del contraddittorio preventivo 2.Il motivo è inammissibile . C on riferimento alla questione della no- tifica la ricorrente invoca la necessità dell’invio della CAN prevista dall’art.7 della l. n.890/1982 ma non si confronta realmente con la ratiodecidendi sulla quale si fonda la decisione del g iudice di seconde curesul capo relativo alla notifica del questionario . La CTR ha ritenuto regolare la notifica del questionario sulla base delladocumentazione prodotta dall’appellante, ritenendo che per le notifiche dirette per il tramite dell’ufficio postale si deve fare appli- cazione alla apposita disciplina delle notifiche via posta , diversa- mente dalle notifiche tramite messi , in virtù del quale l’atto perve- nuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente conse- gnato stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 cod.civ., per cui la notifica, sebbene eseguita mediante consegna a personadiversa dal diretto interessato in quanto ritenutasi abilitata allaricezione, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimentosottoscritto dal consegnatario. A riguardo , il giudice di secondecure, ha compi uto un preciso accertamento fattuale e non ha ritenuto ravvisabile alcun profilo di invalidità (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). La critica della ricorrente che pure riporta il capo della decisione nel motivo non impugna specificamente la ra- gionedella pronuncia sopra richiamata, bensì riqualifica la tipologia nella notifica giungendo alla conclusione dell’obbligo di spedizione dellac.d. raccomandata informativa al caso in cui il plico contenente l’attotributario sia consegnato a persona diversa del destinatario. L’eserciziodel diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsiavvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con iquali è esplicato si concretino in una critica della pronuncia impu- gnatae, quindi, nella chiara e specifica indicazione delle ragioni per cuiessa sarebbe errata. Le argomentazioni del dissenso che la parte intendesollevare nei riguardi della decisione impugnata debbono es- sereformulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezzae di riferibilità a quanto pronunciato. Il motivo che non rispetti tale requisito deve considerarsi nullo per inidoneità al rag- giungimentodello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità,risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espres- samentesanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c od . proc.civ . n. 4 (cfr. al riguardo Cass. n. 359/2005). 4.Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360primo comma n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 42 del d.P.R.n. 600/73 e 7 della l egge n. 212/2000 dolendosi della viola- zionedell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale a prescin- dere dalla notifica del questionario, vertendosi nella fattispecie in esameanche di tributi armonizzati. 5.Il motivo va complessivamente disatteso. 5.1. Con riferimento alla tecnica di formulazione della censura è inammissibile la parte in cui invoca l’articolo 7 della Legge n. 212/2000,che non ha attinenza con la questione del contraddittorio endoprocedimentale oggetto della doglianza nel suo complesso. L’art.7 cit. stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria, au- tonomamenteimpugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tri- butaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specifica- mentei presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fondala decisione, e la disciplina attiene alla diversa questione della motivazionedell’atto impositivo, non omogenea con quella del con- traddittorioendoprocedimentale sottoposta all’esame di questa Su- premaCorte. 5.2.Ciò premesso, n el caso, come quello di specie, di invio del que- stionario al contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria, nonè dovuto, ratione temporis , un obbligo generalizzato di contrad- dittorioendoprocedimentale (cfr. Cass SS.UU. n. 24823/2015). 5.3.In riferimento ai tributi c.d. armonizzati, come riconosciuto an- chedalle Sezioni Unite da ultimo citate e dalla consolidata giurispru- denzadella Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza del 3 luglio 2014, nelle cause C - 129 e 130/13, [OSCURATO:PERSONA] BV e [OSCURATO:PERSONA] BV contro [OSCURATO:PERSONA] tarisvan Financi ́ n, poi sempre confermata, vige il principio di deri- vazione comunitaria del rispetto dell’interlocuzione con il contri- buente anteriormente all’adozione dell’atto impositivo, ma la sua violazionenon determina in ogni caso la nullità dello stesso. È onere di parte contribuente dimostrare che avrebbe potuto pro- durrein tale sede elementi difensivi, dovendo il contribuente enun- ciarein concreto le ragioni, non puramente pretestuose, che avrebbe potutofar valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestiva- menteattivato (cfr. Cass. n. 24119/2016). Apag. 22 e poi 28 del ricorso per cassazione si riproduc ono le pagg.3 e4 del ricorso introduttivo, ma dalla lettura del passaggio rilevante emergeche la questione della duplicazione dei ricavi relativi alle ope- razioniposte in essere con la [OSCURATO:SOCIETA] per l’imponibile di euro 87.314,00 non erano state fatte valere in relazione alla lamentata violazionedel contraddittorio procedimentale , né si fa riferimento al- cunonel ricorso introduttivo alla prova di resistenza con conseguente nonspecificità del profilo. 6. Con il terzo motivo si prospetta, in rapporto all’art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e ci si duoledel fatto che la CTR non avrebbe motivato la ritenuta legittima quantificazionedell’imponibile ai fini delle imposte dirette e dalvo- lumed’affari ai fini IVA effettuata dall’Ufficio sulla base degli speso- metripresentati dalle ditte clienti della ricorrente nonostante fosse stataeccepita la duplicazione di uno spesometro (quello relativo alla società [OSCURATO:PERSONA] SO.GE.[OSCURATO:PERSONA]) per un imponibile di euro 87.314,00e la quantificazione dei costi in relazione ai ricavi accertati nonostante la contribuente avesse eccepito che essi erano insuffi- cienti e non esaustivi dei costi che normalmente si riscontrano nel settoredei trasporti merci su strada » (p.23 ricorso) . 7. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta anche , in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art.115cod. proc. civ. adducendo che «benché l’Agenzia delle Entrate contropartenon abbia specificamente contestato l’eccezione di du- plicazione dei ricavi imponibil i di euro 87.314,00 » la CTR avrebbe omessodi fondare la propria decisione sul tale fatto (p.45 ricorso). 8.I due motivi sono connessi e perciò trattati congiuntamente. 8.1. Il giudice di seconde cure ha ritenuto legittimo l’avviso impu- gnato poiché « dalla mancata risposta al questionario discende, in- fatti,la legittimità del tipo di accertamento effettuato (peraltro rife- ritoa fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei red- ditiin compresenza di acclarato svolgimento dell’attività nell’annua- litàd’imposta 2007 in contestazione), che, sulla base degli elenchi deiclienti e fornitori presentati dai soggetti che hanno intrattenuto rapporticommerciali con la contribuente, ha accertato, del tutto in- controvertibilmente,che la contribuente è risultata fornitore di n.21 clienti,per un ammontare imponibile, riferito alle vendite, pari a Euro 201.390,00(l’elenco dei clienti, non contestato, è analiticamente in- dicatonella motivazione dell’avviso di accertamento e nelle contro- deduzioniformulate dall’Agenzia per il primo grado del giudizio). E, analogamente,in difetto di documentazione, l’Agenzia ha ricostruito, percome necessario, anche i componenti negativi di reddito, quan- tificatiin e uro 44.207,00 in base alla lista dei fornitori presente nella bancadati dell’anagrafe tributaria, per cui ne è derivato un reddito d’impresapari ad euro 157.363,00 (anche in relazione ai costi il re- lativoelenco analitico, non contestato, è contenuto nella motivazione dell’avvisodi accertamento e nelle controdeduzioni formulate per il primo grado del giudizio). Con riguardo, infine, all’Irap è fondato quanto dedotto dall’Agenzia nell’atto d’appello, laddove è indicato cheun’eventuale non debenza dell’imposta poteva ricavarsi soltanto da“…una apposita illustrazione e prova dell’insussistenza dell’auto- nomaorganizzazione…” in difetto delle quali anche detta imposta è daritenersi dovuta » (cfr. pag. 5 della sentenza). 8.2.Dalla motivazione della sentenza sopra riportata emerge che la CTRnon ha svolto alcun esame della denunciata duplicazione di uno spesometro (quello relativo alla società [OSCURATO:PERSONA] SO.GE.[OSCURATO:PERSONA])per un imponibile di euro 87.314,00, la cui questione – sia pure nonai fini del contraddittorio endoprocedimentale , ma come pro filo dimerito - era stata sollevata dalla ricorrente fin dal primo grado di giudizio e, rimasta assorbita dalla decisione della CTP di accogli- mentodel ricorso introduttivo riguardo alla illegittimità della notifica delquestionario, è stata utilmente riproposta in sede d’appello con attodi controdeduzioni e costituzione in giudizio del 30.09.2015 , con conseguenteaccoglimento del terzo mezzo di impugnazione . 9.L’accoglimento del terzo motivo, relativo al l’omesso esame di una questionedecisiva, determina l’assorbimento del quarto che insiste sullamedesima questione sotto il profilo della violazione di legge. 10.Il q uinto motivo , relativo a lle spese, è a sua volta assorbito poi- chéanche tale aspetto dovrà necessariamente essere rivalutato dal giudicein sede di rinvio. 11. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la con- troversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione almotivo accolto e a quelli rimasti assorbiti e per la liqui- dazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte ac