CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto, riportandosi alla requisitoria scritta. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma emessa il 19.12.2018, ha rideterminato in tre anni le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall., inflitte a [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, nella misura obbligata poi dichiarata incostituzionale con sentenza n. 222 del 2018, confermando, nel resto, la sentenza di condanna nei suoi confronti per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento, della quale l'imputato è stato rappresentante legale in due periodi di vita economica, sino al fallimento. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore, evidenziando due motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura attinge la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: sarebbe carente e manifestamente illogica la motivazione della sentenza, avuto riguardo alla ritenuta configurabilità del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori attraverso la mancata tenuta delle scritture contabili. La tesi del ricorrente è che i giudici d'appello abbiano ricollegato il coefficiente soggettivo necessariamente richiesto per la configurabilità del delitto alla locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", che, invece, rappresenta una connotazione della condotta di reato e non del dolo. Si discute, altresì, la correttezza della derivazione della prova dell'elemento soggettivo dall'assenza di "plausibili ragioni alternative" alla condotta omissiva. 2.2. La seconda ragione di ricorso deduce contraddittorietà o carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate perché l'imputato non si sarebbe adoperato per la ricostruzione del patrimonio o delle vicende economiche della società fallita, ragione argomentativa che, ove fosse stata ritenuta sussistente, avrebbe dovuto condurre a ritenere la mancanza di un elemento di fattispecie del reato e non, invece, incidere sulla valutazione di meritevolezza delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è genericamente formulato e manifestamente infondato. La Corte d'Appello, che si richiama alle argomentazioni del giudice di primo grado rispetto al quale opera una valutazione del tutto conforme in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, ha chiarito ampiamente come entrambe le sentenze abbiano preso in considerazione correttamente il profilo del coefficiente soggettivo necessario per attribuzione del reato di bancarotta fraudolenta documentale — che, nella specie, è stato parametrato ad una condotta materiale consistita in una vera e propria sottrazione di tutta la documentazione contabile societaria, fatto salvo il bilancio al 31.12.2008, in cui manca la voce "cassa", e la nota integrativa - orientandolo sul dolo specifico, in linea con la giurisprudenza di legittimità più recente. Come è noto, infatti, questa Sezione ha più volte affermato, nelle sue ultime pronunce sul tema, che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Ebbene, nel caso di specie, sia il primo giudice che la sentenza impugnata - a dispetto di un'imputazione che sconta un frequente equivoco lessicale sui confini della bancarotta documentale per omissione rispetto alla bancarotta documentale da irregolare tenuta - hanno considerato tale canone ermeneutico quale baricentro della loro verifica e, conseguentemente, ad esso hanno adeguato la loro decisione, evidenziando gli elementi concreti, sulla base dei quali si è potuta desumere la volontà specifica da parte dell'imputato di omettere o sottrarre i libri e le scritture contabili della società fallita al fine di recare pregiudizio ai creditori. Ed infatti, si legge nella sentenza impugnata (a pag. 2, richiamando quella di primo grado in virgolettato, ed a pag. 5) che dalla prova in atti è emerso la consapevole volontà di sottrarre, distruggere od occultare le vicende della società al fine di recare un pregiudizio al ceto creditorio, mentre il riferimento al fatto che non siano emerse "ragioni alternative" alla mancata consegna da parte dell'imputato, del quale segnatamente il ricorso si duole, non costituisce che un dato di "chiusura" dell'analisi della prova in atti, tenuto conto anche di quanto proviene dallo stesso imputato, più volte inutilmente sollecitato dal curatore nel corso della procedura a fornire il suo contributo alla ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita. Tra questi elementi, si segnalano, in particolare, la mancata consegna della cassa o di rimanenze di magazzino e, d'altra parte, il numero rilevante di assegni protestati, successivi e coevi alla cessione dell'attività commerciale ad altra società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), con sede coincidente in quella legale della fallita, gli importi di molti dei quali sono serviti ad acquistare merci delle quali non è potuta comprendere la destinazione. Le ragioni difensive, dunque, non si confrontano con i plurimi indicatori focalizzati dalla sentenza impugnata, relativi alla sussistenza dell'elemento soggettivo utile alla configurazione del reato di cui all'art. 216, comma primo n. 2), prima parte, I. fall. e, d'altra parte, intendono svalutare l'argomentare logico del provvedimento impugnato senza, di fondo, riuscire a farne emergere alcuna manifesta illogicità. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, invece, che il proprio sindacato si estende alla motivazione là dove questa evidenzi deficit strutturali ed argomentativi di significativo spessore, tali da disarticolare l'impianto motivazionale stesso, cosa che non è certo accaduta nel caso di specie. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha inteso negare il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 62 -bis cod. pen. in favore dell'imputato, adeguandosi al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (così, da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). In seguito alla sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato (cfr. Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509), come, appunto, quella valutata negativamente dal giudice di non aver in alcun modo contribuito l'imputato a rendere meglio comprensibile la sorte del patrimonio sociale e la ricostruzione degli affari con la curatela e gli organi fallimentari, messe in gioco da un comportamento, diverso ed antecedente (e non assimilabile, come pretende la difesa), che è quello di omessa tenuta delle scritture contabili, per cui il ricorrente è stato condannato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C