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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06746/2026

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia rigettava l'istanza di incidente di esecuzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di esecuzione dell'ordine di demolizione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 670 cod.proc.pen, lamentando che il decreto penale di condanna (con il quale il ricorrente era stato condannato alla pena di euro 9.390,00 di multa con ordine di demolizione delle opere abusive) non era stato notificato correttamente all'indirizzo PEC del difensore in quanto all'epoca della notifica la casella risultava "inibita alla ricezione"; detta inibizione non era imputabile al difensore medesimo, andava effettuato un ulteriore tentativo di notifica e difettava il deposito in Cancelleria; il decreto penale di condanna, quindi, non poteva ritenersi esecutivo per mancata valida notifica dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. La notifica del decreto penale di condanna risulta effettuata a mezzo posta elettronica certificata al difensore del ricorrente.

Non rileva che tale comunicazione effettivamente non sia andata a buon fine, in quanto ciò è dipeso dalla circostanza che la casella del destinatario era "inibita alla ricezione", per causa imputabile al difensore.

Come è stato già chiarito nella giurisprudenza di legittimità in ipotesi analoga, infatti, la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella di p.e.c. del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell'art. 4, commi 1 e 2, di. 29 dicembre 2009 n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 279295 - 01).

Il difensore è tenuto, invero, a compiere ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante dalla non idonea gestione dei propri strumenti informatici (cfr.Sez. 6, n. 51137 del 15/11/2019, Rv. 278060 - 01).

3. Nella specie, pertanto, la notificazione del decreto penale deve ritenersi perfezionata, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza proposta.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia rigettava l'istanza di incidente di esecuzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di esecuzione dell'ordine di demolizione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 670 cod.proc.pen, lamentando che il decreto penale di condanna (con il quale il ricorrente era stato condannato alla pena di euro 9.390,00 di multa con ordine di demolizione delle opere abusive) non era stato notificato correttamente all'indirizzo PEC del difensore in quanto all'epoca della notifica la casella risultava "inibita alla ricezione"; detta inibizione non era imputabile al difensore medesimo, andava effettuato un ulteriore tentativo di notifica e difettava il deposito in Cancelleria; il decreto penale di condanna, quindi, non poteva ritenersi esecutivo per mancata valida notifica dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. La notifica del decreto penale di condanna risulta effettuata a mezzo posta elettronica certificata al difensore del ricorrente. Non rileva che tale comunicazione effettivamente non sia andata a buon fine, in quanto ciò è dipeso dalla circostanza che la casella del destinatario era "inibita alla ricezione", per causa imputabile al difensore. Come è stato già chiarito nella giurisprudenza di legittimità in ipotesi analoga, infatti, la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella di p.e.c. del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell'art. 4, commi 1 e 2, di. 29 dicembre 2009 n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 279295 - 01). Il difensore è tenuto, invero, a compiere ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante dalla non idonea gestione dei propri strumenti informatici (cfr.Sez. 6, n. 51137 del 15/11/2019, Rv. 278060 - 01). 3. Nella specie, pertanto, la notificazione del decreto penale deve ritenersi perfezionata, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza proposta. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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