CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2021
Cassazione n. 41056/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Favara avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 4/1/2021, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 2) e per i reati fine di cessione di cocaina di cui ai capi 6), 7), 8), 11), 13) e 18), peraltro escludendo l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite i suoi difensori. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo riguardante la mancanza di autonoma valutazione da parte del G.I.P.. Erano state segnalate in una memoria difensiva le pagine dell'ordinanza genetica nelle quali in luogo di autonome valutazioni il Giudice aveva riportato pedissequamente passaggi della richiesta del Pubblico ministero. Ciò avrebbe dovuto valere anche per il reato associativo. Il Tribunale si era limitato a respingere l'eccezione sulla base di clausole di stile, valorizzando un esame complessivo del provvedimento e sottolineando come il Giudice si fosse parzialmente discostato dalla prospettazione accusatoria in ordine alla composizione dell'associazione, in tal modo avendo dimostrato di aver operato una valutazione autonoma delle evidenze disponibili. Ma tale valutazione avrebbe dovuto essere riferita a ciascun indagato e a ciascuna contestazione, essendo insufficiente il rilievo di un parziale diniego o una diversa gradazione delle misure. Inoltre non avrebbe potuto dirsi idonea la motivazione del Tribunale, essendo insufficiente un riferimento generico all'inserimento da parte del Giudice di proprie valutazioni senza indicazione degli specifici passaggi, riferiti al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della memoria difensiva e dei relativi allegati. Il Tribunale si era limitato a definire generiche le censure difensive, peraltro sulla base di valutazioni apodittiche e del richiamo dell'ordinanza genetica, non indicando gli elementi indiziari a supporto della ravvisata associazione criminale. Era stata offerta una ricostruzione alternativa dei rapporti tra i soggetti coinvolti nell'indagine con allegazione di documenti, ma il Tribunale aveva genericamente respinto quella prospettazione, senza una reale analisi delle doglianze. Ciò valeva anche per l'individuazione del soggetto evocato nelle conversazioni con il nome di Peppe, tema in ordine al quale il Tribunale aveva fatto illogicamente riferimento alle riprese del sistema di video-sorveglianza, non pertinente in relazione all'oggetto di colloqui intercorsi tra Pace e Manganiello, non contestuali alle riprese. Ed ancora il Tribunale aveva omesso di dar conto dell'elemento costituito dall'esito negativo delle perquisizioni effettuate in sede di esecuzione dell'ordinanza custodiale, avendo travisato il contenuto della doglianza.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo e per i reati-fine e in ordine alle esigenze cautelari. Non era dato comprendere da quali elementi il Tribunale avesse desunto un rapporto associativo di stabile esclusiva tra il ricorrente e il duo Manganello-Pace, quando l'originaria contestazione era stata riferita ad una pluralità di soggetti, che era stati invece reputati estranei, essendo più coerente ritenere il quadro accusatorio non riscontrato in relazione al reato associativo. Inoltre la circostanza che non fosse emersa la ricerca di alternativi canali di approvvigionamento era smentita dal fatto che ai capi 17) e 18) era contestato a Pace e Manganello di aver acquistato droga da fornitori diversi dal Blando. Era stato inoltre prospettato che i rapporti di dare-avere tra il ricorrente e il duo Manganello-Pace fossero riconducibili a diverse causali, potendo militare in tal senso anche il riferimento ad un assegno che compariva in una conversazione citata con riguardo alla contestazione di cui al capo 7), risultando incongruo il pagamento di una fornitura a mezzo di assegno. Relativamente ai reati-fine il Tribunale non aveva analizzato criticamente gli elementi a sostegno dell'accusa, limitandosi a clausole di stile, in assenza di espressi riferimenti al ricorrente, il quale non aveva mai proferito frasi significative e non era stato mai sorpreso a cedere droga o a conversare in termini sospetti. L'unica conversazione riferibile al ricorrente, concernente il capo 13), riguardava un episodio al quale Manganello e Pace erano stati ritenuti estranei. Indebitamente il Tribunale ai fini cautelari aveva omesso qualsiasi riferimento al tempo trascorso dai fatti, risalenti ad epoca non successiva al settembre 2018 e non aveva tenuto conto di elementi dedotti in bonam partem. A fronte di ciò illogicamente era stata ravvisata la sussistenza di esigenze cautelari tali da imporre una misura coercitiva custodiale, quando la mancanza di elementi attestanti il protrarsi dell'attività illecita avrebbe dovuto indurre ad escludere che vi fosse pericolo di reiterazione, non potendosi valorizzare a carico del ricorrente la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, perché reitera le deduzioni in tema di autonoma valutazione, senza misurarsi specificamente con la motivazione, fermo restando che quelle deduzioni erano originariamente generiche. 1.1. Va infatti rimarcato che la necessità dell'autonoma valutazione non preclude la possibilità di ampi richiami ad altri atti del procedimento, compresa la richiesta di misura cautelare, ma postula che il Giudice, nel pieno esercizio della giurisdizione, dia conto della propria valutazione, che a sua volta non impone il ricorso a formule peculiari o lo scostamento dall'apprezzamento dell'organo inquirente, essendo richiesto invece che sia espresso un giudizio critico, riguardante le contestazioni e la posizione degli indagati (per valutazioni analoghe, Sez. 6, n. 46792 del 11/9/2017, Hasani, Rv. 271507; per la non necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura, Sez. 6, n. 13864 del 16/3/2017, Marra, Rv. 269648). D'altro canto, ben può accadere che nei casi in cui vengano in rilievo contestazioni seriali, la valutazione discenda dalla rappresentazione del complessivo contesto operativo, senza necessità di reiterazione di giudizi corrispondenti (sul punto Sez. 6, n. 30774 del 20/6/2018, Vizzì, Rv. 273658). Deve, per altro verso, sottolinearsi che in caso di genericità dell'eccezione difensiva, «in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse», il Tribunale non è tenuto a formulare sul punto una motivazione articolata (Sez. 2, n. 42333 del 12/9/2019, Devona, Rv. 278001). 1.2. Nel caso di specie il ricorrente ha riproposto i passi di una memoria difensiva nella quale per ciascuna imputazione, richiamando l'ordinanza genetica, segnalava che null'altro era apprezzabile se non la pressoché pedissequa riproposizione degli elementi indiziari a sostegno della contestazione, ciò che di per sé non vale a corroborare l'assunto della mancanza di un'autonoma valutazione, occorrendo la puntuale dimostrazione della mancanza di uno specifico apprezzamento del Giudice, a fronte di richiamati elementi fattuali, esposti nella richiesta del P.M. Sta di fatto che, a fronte di ciò, il Tribunale ha per contro rilevato come il Giudice avesse proceduto ad una compiuta disamina, individualizzata, delle emergenze indiziarie in relazione a ciascun reato, nei singoli paragrafi rubricati «valutazioni del giudice», dando inoltre conto anche per il reato associativo del contributo offerto dall'indagato. Il Tribunale ha aggiunto il non decisivo rilievo secondo cui la valutazione si era tradotta anche in un differente apprezzamento circa la composizione del sodalizio, mentre con riguardo alle esigenze cautelari ha rilevato che la valutazione si era fondata sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Orbene, in questa sede la motivazione, correlata all'eccezione formulata, non ha formato oggetto di specifica censura, in particolare attraverso la dimostrazione dell'inconsistenza valutativa dei singoli paragrafi dedicati alle valutazioni del giudice, essendo stata solo assertivamente contestata l'idoneità delle risposte fornite dal Tribunale, a fronte delle originarie deduzioni, dovendosi peraltro ribadire sia la legittimità di richiami alla richiesta e ai dati fattuali in essa esposti sia la possibilità di valutazioni riferite ad una pluralità di reati omogenei, che si fondano su un analogo compendio indiziario, implicante reciproci riferimenti. 2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto generico e comunque manifestamente infondato. 2.1. Contrariamente a quanto difensivamente prospettato, il Tribunale non ha trascurato i rilievi contenuti nella memoria depositata, ma ha formulato in itinere, cioè in sede di analisi dei singoli reati fine, osservazioni idonee a dar conto dei rapporti tra i soggetti coinvolti, ad escludere la plausibilità della ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, a giustificare l'identificazione con il ricorrente del «Peppe» menzionato nelle conversazioni tra Pace e Manganiello. In particolare, va sottolineato come il Tribunale abbia posto in evidenza la reiterazione dei contatti tra i soggetti, i riferimenti fatti da Pace e Manganiello nei dialoghi intercorsi sia prima che dopo gli incontri con il ricorrente, a prezzi, quantitativi, modalità di occultamento e di taglio delle sostanze, oggetto delle forniture, nonché ai rapporti di dare-avere intercorrenti con il ricorrente nonché con acquirenti che da essi si rifornivano. In tale quadro sono stati non illogicamente reputati non plausibili il riferimento a frequentazioni dettate da generica conoscenza e amicizia o legate alla passione del ricorrente per i cavalli nonché la riconducibilità dei crediti del ricorrente a prestiti o ad altre causali diverse dalla cessione di sostanze stupefacenti. 2.2. Quanto all'identificazione del soggetto evocato da Pace e Manganiello con il nome di Peppe, è stato rilevato come nei loro dialoghi i predetti facessero coerentemente riferimento al Peppe sia prima che dopo gli incontri avuti con il ricorrente, incontri peraltro attestati dalle videoriprese, che nel contempo non consentivano l'alternativa individuazione di soggetti diversi: di qui la logica conclusione della rilevanza di quelle videoriprese, idonee a confermare gli incontri e a dare dunque contezza dell'inequivoca identificabilità del Peppe, menzionato nei colloqui, tutti evocativi dell'oggetto degli incontri. 2.3. Non diverse conclusioni devono formularsi con riguardo al tema della mancanza di perquisizioni e sequestri, coinvolgenti il ricorrente. Il Tribunale ha invero sottolineato come in concreto dovesse reputarsi raggiunta la gravità indiziaria in merito al traffico di sostanze stupefacenti, sulla base della sincronica valutazione delle conversazioni intercettate e degli ulteriori elementi acquisiti, in tale prospettiva essendosi segnalato come inequivoci dovessero ritenersi i riferimenti alla sostanza («pietra da tagliare») e ad operazioni ^77 di occultamento e di «taglio», correlati agli incontri con il ricorrente e ai riferimenti ad importi versati o da versare. Il Tribunale ha coerentemente escluso che potesse ritenersi configurabile l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 in assenza di verifiche analitiche dei quantitativi movimentati, non essendo invece decisivo il rilievo del mancato riscontro diretto attraverso sequestri della disponibilità della sostanza ceduta. 3. Il terzo articolato motivo è nel suo complesso infondato. 3.1. Relativamente al reato associativo, il Tribunale ha dato conto della configurabilità di un sodalizio, costituente uno stabile canale di approvvigionamento di stupefacente destinato allo spaccio, tale da assicurare ai sodali cospicui profitti sulla base dell'attuazione di un programma avente ad oggetto un numero indeterminato di forniture. In particolare, sono stati esaminati i singoli episodi, contestati come reati fine, essendosi rilevato come gli stessi riflettessero una condivisa modalità operativa dei partecipanti all'attuazione di quel programma, non delimitato temporalmente ma destinato a protrarsi in funzione della destinazione della sostanza allo spaccio su piazza. E' stato inoltre posto in evidenza come il ricorrente aderisse al programma in veste di stabile rifornitore di Pace e Manganiello, disponendo a sua volta di canali di rifornimento e mostrando di conoscere l'ulteriore destinazione della droga, costituita dalla clientela dei predetti, presso i quali avrebbe dovuto essere smaltito rapidamente il quantitativo fornito. Sono stati a tal fine richiamati (pag. 19 dell'ordinanza impugnata) anche i dialoghi intercorsi tra il ricorrente e tale [OSCURATO:PERSONA], dai quali è stata desunta la condivisione da parte di Blando del comune programma associativo, cioè la condivisione del traffico di stupefacenti realizzato tramite l'ulteriore destinazione allo spaccio, attuata da Pace e Manganiello, avendo Blando mostrato di essere a conoscenza dei tempi di ulteriore smercio e di avvertire tale aspetto come un interesse comune («nel giro di un mese ce la dovremmo fare con questa»). Ed ancora è stato posto in evidenza come il ricorrente mostrasse piena disponibilità verso Pace e Manganiello, a loro volta consapevoli di ciò (pag. 20 dell'ordinanza impugnata: «con noi non ne ha problemi»). L'analisi del Tribunale risulta dunque coerente con l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui integra la condotta di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico «la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori» (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764), nonché con il principio per cui «in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale» (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). Non valgono dunque in senso contrario i rilievi difensivi volti a contestare la riconducibilità dell'associazione a tre soli soggetti, in realtà sufficienti ai fini in esame, pur a seguito dell'esclusione da parte del G.I.P. della partecipazione di ulteriori indagati, oppure volti ad accreditare letture alternative del compendio indiziario o la tesi del rapporto di fornitura non esclusivo, alla luce di approvvigionamenti riferibili ad altri fornitori. In tale ottica non possono valorizzarsi a vantaggio del ricorrente neanche gli aspecifici rilievi concernenti l'interpretazione del riferimento ad un assegno, che compare in una conversazione riportata a pag. 13 dell'ordinanza impugnata nell'ambito della ricostruzione del reato di cui al capo 7), interpretazione utilizzata per riproporre una lettura reputata più plausibile. 3.2. Generici risultano tutti i rilievi difensivi volti a contestare la ricostruzione dei singoli reati fine, a fronte di una motivazione tutt'altro che fondata su mere clausole di stile, nella quale sono analizzati i dialoghi idonei a suffragare la gravità indiziaria in merito a forniture di cocaina effettuate dal ricorrente nel corso degli incontri monitorati, non rilevando che non siano venuti in evidenza a tal fine dialoghi sospetti direttamente coinvolgenti il predetto e non rilevando neppure la circostanza che con riguardo al reato di cui al capo 13) sia emersa una fornitura di cocaina ricevuta dal ricorrente, di cui non è stata verificata l'ulteriore destinazione. 3.3. Del tutto generica risulta altresì la deduzione difensiva incentrata sulla mancata valutazione di deduzioni difensive formulate nella memoria depositata, non essendo state a tal fine indicate le censure rilevanti ai fini della decisione che sarebbero state in concreto pretermesse. 3.4. Congiuntamente devono infine valutarsi i rilievi riguardanti le esigenze cautelari e il tempo trascorso dai fatti. Il Tribunale sul punto ha legittimamente valorizzato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., correlata alla gravità indiziaria per il reato associativo, sottolineando inoltre come tale elemento non fosse stato superato da deduzioni difensive, a fronte della negativa personalità del ricorrente, emergente dalla vicenda in esame e dalla pluralità di consolidati contatti di cui il predetto disponeva con ambienti criminali nelle province di Agrigento e di Palermo, che in assenza di una misura cautelare avrebbe potuto riallacciare, ferma restando l'inidoneità di una restrizione domiciliare tale da non precludere la ripresa di quei contatti e la possibilità di coordinare l'attività illecita dal proprio domicilio. A fronte di ciò il ricorrente ha contrapposto la mancata valutazione del tempo trascorso, che tuttavia è nel caso di specie di poco superiore ad anni due, misura non determinante rispetto alla rilevata capacità di relazione del ricorrente e alla continuità delle forniture di sostanze stupefacenti, di cui il predetto si è reso protagonista in base alla ricostruzione del Tribunale, e dunque in concreto legittimamente trascurata ai fini del giudizio in merito all'eventuale superamento o attenuazione degli effetti della presunzione valorizzata dai Giudici di merito. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr