CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41194/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Roma - che doveva pronunziarsi a seguito di rinvio da questa Corte ex art 627 cpp, su ricorso del PG territoriale - in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto sub c) di detenzione illegale di arma clandestina e, ritenuta la continuazione con i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione ( capo a) e lesioni personali aggravate ( capo b), esclusa la riduzione per il rito abbreviato, ha rideterminato la pena nei loro confronti in quindici anni di reclusione 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite i rispettivi difensori articolando unico motivo di contenuto sovrapponibile, col quale hanno lamentato la manifesta illogicità di motivazione ed inosservanza della legge processuale in relazione all'ad 438/5 e 442 cpp. La Corte del rinvio avrebbe errato nel revocare la diminuzione di pena per la scelta del rito, ritenendo la richiesta di integrazione probatoria mancante dei requisiti di precisione e novità e nel giudicare palesemente inattendibili le dichiarazioni dì tale Ramìrez. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, articolato in tre snodi argomentativi. Con il primo si assume che non risponderebbe al vero quanto ritenuto dal Giudice del rinvio per il quale l'imputato era stato condannato per il delitto dì cui al capo c) aggravato dall'alt 61 n 2 cp e sembra che si deduca il vizio di travisamento della prova. Con il secondo si eccepisce la prescrizione del delitto di cui al capo c) di detenzione dell'arma comune da sparo, secondo l'accusa compiuto il 4 Marzo 2011 e, pertanto, prescritto dopo sette anni e sei mesi, cioè alla data del 4.9.2018. Con il terzo si pone questione di legittimità costituzionale dell'art 630/6 cp per violazione degli artt 3 e 27/3 Cost. nella parte in cui non prevede, qualora ricorra una circostanza attenuante, che alla pena prevista dal primo comma ( da 25 a 30 anni dì reclusione) sia sostituita la pena della reclusione da 20 a 24 anni. i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto pervenire rispettivamente memoria difensiva e motivi nuovi, atti inviati tramite pec alla Cancelleria dì questa Sezione; con la prima si sono ribaditi, ampliandoliigiàrgomenti riguardanti la questione di legittimità costituzionale dell'art 630/6 cp mentre con i secondi si sono replicate le censure alla sentenza di rinvio, che avrebbe frainteso il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, per assenza di specificità, in quanto fondati su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute correttamente infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame le censure dei ricorrenti, sotto la veste dei vizi di motivazione illogica e di violazione di legge processuale, ribadiscono le doglianze già proposte nella fase di merito, alle quali la Corte del rinvio ha dato congrua ed esatta risposta alle pagine sette ed otto del testo. Si è, infatti, annotato che la richiesta di sentire la persona offesa Ramìrez, già sentita nell'immediatezza del fatto, risultava inutile e contraria ad esigenze di speditezza processuale, essendo il soggetto all'epoca irreperibile. Si è, inoltre, rilevata la mancanza di specificazione dei temi di prova, che non presentavano, quindi, il necessario carattere integrativo rispetto al quadro informativo già disponibile. La difesa con il presente ricorso non ha contrastato le prime due argomentazioni svolte dai Giudici del rinvio e si è limitata a censurare il passaggio circa l'assenza di precisione e novità, con una lunga disquisizione, piena di citazioni giurisprudenziali rese in casi analoghi al presente circa l'obbligatorietà della diminuzione di pena per la scelta del rito; principi, peraltro, fondati sul presupposto che il Giudice riconosca la necessità dell'integrazione probatoria, evenienza che nella fattispecie correttamente è stata esclusa. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto al vizio di travisamento della prova occorre ricordare che esso ricorre nel caso in cui i! Giudice abbia usato al fine del decidere un'informazione inesistente nel materiale processuale o abbia omesso la valutazione di una prova decisiva, e che, inoltre, il dato probatorio inesistente oppure non ponderato abbia carattere di decisività, cioè soltanto quando l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, frainteso, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cass. pen. sez. 1^, 24667/2007 Rv. 237207, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]); Sez. 5 , Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277758. Caratteristiche che nella sentenza impugnata non si ravvisano in alcun modo. 2.1L'eccezione di prescrizione del delitto di cui al capo c) è manifestamente infondata, poiché non ha tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione verificatesi nel corso del giudizio di merito, che spostano il termine di compimento della prescrizione al 25.10.2018, dopo la deliberazione della pronunzia impugnata. 2.2 L'eccezione di incostituzionalità dell'art 630/6 cp, per come proposta dalla difesa, appare di difficile comprensione, poiché sembra ignorare che le diminuzioni della pena detentiva previste dalla norma citata in caso di presenza di un'attenuante importano che la pena in concreto può essere fissata dal Giudice nelle forbici da 20 a 24 anni di reclusione, in relazione all'art 630/2 cp e da 24 a 30 anni in relazione all'art 630/3 cp, fattispecie che contemplano entrambe la morte del sequestrato. Nel caso in esame è stata applicata la norma incriminatrice di cui all'ad 630/1 cp, non essendo intervenuto il decesso del sequestrato, e la pena edittale prevista è fissata nel range da 25 a 30 anni di reclusione; pertanto in presenza di un'attenuante comune la diminuzione di pena potrà spingersi fino ad 1/3 della pena edittale e cioè da 15 anni ed otto mesi a venti anni di reclusione,essendo, dunque, il trattamento sanzionatorìo sicuramente meno affittivo rispetto alle fattispecie previste dal secondo e terzo comma dell'art 630 cp, a causa della evidente maggiore gravità delle ipotesi in queste ultime contemplate; nella fattispecie al vaglio è lo stesso ricorrente che afferma come la pena sia stata calcolata a partire dal minimo edittale di anni 25 di reclusione indicato nell'ad 630/1 cp. La questione, pertanto, appare manifestamente infondata. Alla luce delle precedenti considerazioni i ricorsi sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso