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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 21010/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] TORNABENE - che ha censurato la sentenza impugnata per non aver escluso nella specie la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede poiché, nella specie, nel luogo in cui è stato commesso il furto de quo (un supermercato) era presente un impianto di videosorveglianza - è manifestamente infondato poiché la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che «nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza» (Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo, Rv. 265681 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 - dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t --.....3t, St3y I ( i ( li -!T LEAR1TAA 3 0 Aqi 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] TORNABENE - che ha censurato la sentenza impugnata per non aver escluso nella specie la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede poiché, nella specie, nel luogo in cui è stato commesso il furto de quo (un supermercato) era presente un impianto di videosorveglianza - è manifestamente infondato poiché la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che «nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza» (Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo, Rv. 265681 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 - dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 - 01; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t --.....3t, St3y I ( i ( li -!T LEAR1TAA 3 0 Aqi 2
Sentenza Cassazione n. 21010/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris