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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 29098/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15632/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSA- ZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TONINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 622/2019 depositata il12/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio è originato da domande di accertamento del diritto all'uso di spazi parcheggio (due locali al pianterreno) e di risarci- mento danni per gravi vizi di costruzione.

Attori sono i proprietari di tre appartamenti, realizzati a seguito di sopraelevazione e ristruttu- razione di un edificio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., con abitabilità atte- stata nel 2000.

Allegano di essere proprietari di tre posti auto nell’atrio condominiale.

Lamentano che tali spazi, trattandosi di per- tinenze volontarie, non corrispondono ai requisiti legislativi ex art. 41-sexies l. 1150/1942, modificato dall’art. 2 l. 122/1989 (relativo alla pertinenza ex lege).

Nel progetto erano previsti due locali al piano terra destinati a parcheggio, poi modificati da Sima in modo incompatibile con tale destinazione.

Si allegano inoltre gravi difetti di costruzione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contesta integralmente.

In primo grado, il Tribunale di Bari (Rutigliano) accoglie le domande.

La Corte appello conferma la pronuncia di primo grado, con la seguente motivazione (nei punti essenziali).

Il c.t.u. ha accertato che le aree a parcheggio nell'atrio condominiale sono inesistentiperché in parte destinate dal costruttore ad altri usi, in parte concesse in permuta a confinanti al fine di ottenere in cambio una servitù di passaggio, in parte vendute a [OSCURATO:PERSONA] nel 2010.

Pertanto, le aree da destinare a parcheg- gio devono essere individuate -in conformità al progetto - negli spazi dei locali al piano terra.

Non risulta che tali locali siano incompatibili con una destinazione a parcheggio.

Il c.t.u. non si è espresso sul punto poiché tale valutazione non rientrava tra i quesiti a lui rivolti.

Tale questione dovrà essere esaminata e decisa nell'eventuale giudizio di esecuzione forzata degli obblighi di fare, qualora non si provveda spontaneamente agli interventi diretti a rendere idonei i locali a parcheggio.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per vizi dell'immobile,il c.t.u.

«ha accertato una molteplicità di vizi, i quali, anche se singolarmente considerati non possono ritenersi gravi difetti, nel loro complesso incidono in modo apprezzabile sul godimento del bene nella sua globalità, estendendosi dalla pavimen- tazione dell'atrio […], alla scalaaperta […], fino all'appartamento al terzo piano […] e al lastrico solare che presenta vizi di costruzione».

Ricorrono in cassazione i soci della [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione Sil- vestro Lotito e [OSCURATO:PERSONA] con dodici motivi.

Resiste la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (una degli attori).

Rimangono intimati gli altri attori. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Il ricorso per cassazione ha la forma seguente .

Dopo l’intestazione, la prima parte reca le «sintesi dei motivi» (da p. 2 a p. 7).

Le prime sei sintesi concernono i motivi sui parcheggi.

Le restanti sei sintesi concernono i motivi sui difetti di costruzione.

Ogni sintesi reca il rinvio alle pagine di ciò che la parte ricorrente ritiene essere l’esposizione del corrispondente motivo.

Per i primi tre motivi il rinvio è identico (alle pagine «da 13 a 17»).

Per il quarto e il quinto motivo il rinvio è alle pagine da 13 a 17 e alle pagine da 26 a

29. Per il sesto motivo il rinvio è alle pagine da 26 a

29. Per il settimo e l’ottavo motivo il rinvio è alle pagine da 18 a 22 .

Per il nono motivo il rinvio è alle pagine da 18 a 22 e a lla p.

29. Per il decimo e l’undicesimo motivo il rinvio è alle pagine da 18 a

22. Per il dodicesimo motivo il rinvio è alla p.

29. A p. 7 inizia una seconda parte,intitolata «Fatto e svolgimento del processo».

Fino a p. 12 sono descritti i fatti di causa,fino al disposi- tivo della sentenza di primo grado.

Da p. 12 a p. 22 vi è una parte intitolata «motivi di diritto» che riporta di motivi di appello.

Da p. 22 a p. 26 è copiata la parte essenziale della sentenza di appello.

Da metà pagina 26 fino a p. 29 - senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla parte precedente e senza alcuna scansione interna con- trassegnata datitoli, numeri, lettere o segni simili - si critica la sen- tenza di appello, nella parte in cui non hadisposto l’integrazione della c.t.u. ed ha accertato i vizi di costruzione.

2. – Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità (art. 366, n. 4 c.p.c.).

Infatti, esso affida alla Corte di cassazione la distinta individua- zione e laricostruzione dell’esposizione di ciascuno dei motiv i , che il ricorrente affida ad una serie di rinvii general-generici a gruppi di pagine.

Essi si sovrappongono e s’intrecciano, sostanzialmente senza che vi siano scansioni all’interno delle pagine cui si rinvia.

In questo modo, la ricostruzione de l corpo dei motivi ad opera della Corte, quand’anche fosse ammissibile, sarebbe impossibile ovvero oltremodo difficoltosa.

Ad abundantiam, tutti i rinvii fatti fino alla p. 22 cadono nel vuoto, poiché –come detto - f ino a p. 12 sono descritti i fatti di causa fino al dispositivo della sentenza di primo grado, mentre dap. 12 a p. 22 vi è una parte intitolata «motivi di diritto» che riporta i motivi di appello (che non sono stati nemmeno ri formulati nella prospettiva del ricorso per cassazione: si tratta con ogni probabilità di un co- pia/incolla dall’atto di appello).

L’unico motivo che rinvia ad una sola pagina è il dodicesimo(ove si richiama p. 29).

Tuttavia,anche in relazione al dodicesimo motivo, come in relazione a tutti gli altri, si chied e a questa Corte di enu- cleare in modo non ammissibile l’esposizione del motivo, poiché an- che altri motivi rinviano a p. 29 e quest’ultima non reca scansioni interne(se non un titolo «sui vizi costruttivi») e contiene alcune frasi di critica all’accertamento dei vizi compiuto dalla Corte di appello.

3. - Il ricorso è inammissibile .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €4.100, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15632/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSA- ZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TONINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 622/2019 depositata il12/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio è originato da domande di accertamento del diritto all'uso di spazi parcheggio (due locali al pianterreno) e di risarci- mento danni per gravi vizi di costruzione. Attori sono i proprietari di tre appartamenti, realizzati a seguito di sopraelevazione e ristruttu- razione di un edificio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., con abitabilità atte- stata nel 2000. Allegano di essere proprietari di tre posti auto nell’atrio condominiale. Lamentano che tali spazi, trattandosi di per- tinenze volontarie, non corrispondono ai requisiti legislativi ex art. 41-sexies l. 1150/1942, modificato dall’art. 2 l. 122/1989 (relativo alla pertinenza ex lege). Nel progetto erano previsti due locali al piano terra destinati a parcheggio, poi modificati da Sima in modo incompatibile con tale destinazione. Si allegano inoltre gravi difetti di costruzione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contesta integralmente. In primo grado, il Tribunale di Bari (Rutigliano) accoglie le domande. La Corte appello conferma la pronuncia di primo grado, con la seguente motivazione (nei punti essenziali). Il c.t.u. ha accertato che le aree a parcheggio nell'atrio condominiale sono inesistentiperché in parte destinate dal costruttore ad altri usi, in parte concesse in permuta a confinanti al fine di ottenere in cambio una servitù di passaggio, in parte vendute a [OSCURATO:PERSONA] nel 2010. Pertanto, le aree da destinare a parcheg- gio devono essere individuate -in conformità al progetto - negli spazi dei locali al piano terra. Non risulta che tali locali siano incompatibili con una destinazione a parcheggio. Il c.t.u. non si è espresso sul punto poiché tale valutazione non rientrava tra i quesiti a lui rivolti. Tale questione dovrà essere esaminata e decisa nell'eventuale giudizio di esecuzione forzata degli obblighi di fare, qualora non si provveda spontaneamente agli interventi diretti a rendere idonei i locali a parcheggio. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per vizi dell'immobile,il c.t.u. «ha accertato una molteplicità di vizi, i quali, anche se singolarmente considerati non possono ritenersi gravi difetti, nel loro complesso incidono in modo apprezzabile sul godimento del bene nella sua globalità, estendendosi dalla pavimen- tazione dell'atrio […], alla scalaaperta […], fino all'appartamento al terzo piano […] e al lastrico solare che presenta vizi di costruzione». Ricorrono in cassazione i soci della [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione Sil- vestro Lotito e [OSCURATO:PERSONA] con dodici motivi. Resiste la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (una degli attori). Rimangono intimati gli altri attori. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Il ricorso per cassazione ha la forma seguente . Dopo l’intestazione, la prima parte reca le «sintesi dei motivi» (da p. 2 a p. 7). Le prime sei sintesi concernono i motivi sui parcheggi. Le restanti sei sintesi concernono i motivi sui difetti di costruzione. Ogni sintesi reca il rinvio alle pagine di ciò che la parte ricorrente ritiene essere l’esposizione del corrispondente motivo. Per i primi tre motivi il rinvio è identico (alle pagine «da 13 a 17»). Per il quarto e il quinto motivo il rinvio è alle pagine da 13 a 17 e alle pagine da 26 a 29. Per il sesto motivo il rinvio è alle pagine da 26 a 29. Per il settimo e l’ottavo motivo il rinvio è alle pagine da 18 a 22 . Per il nono motivo il rinvio è alle pagine da 18 a 22 e a lla p. 29. Per il decimo e l’undicesimo motivo il rinvio è alle pagine da 18 a 22. Per il dodicesimo motivo il rinvio è alla p. 29. A p. 7 inizia una seconda parte,intitolata «Fatto e svolgimento del processo». Fino a p. 12 sono descritti i fatti di causa,fino al disposi- tivo della sentenza di primo grado. Da p. 12 a p. 22 vi è una parte intitolata «motivi di diritto» che riporta di motivi di appello. Da p. 22 a p. 26 è copiata la parte essenziale della sentenza di appello. Da metà pagina 26 fino a p. 29 - senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla parte precedente e senza alcuna scansione interna con- trassegnata datitoli, numeri, lettere o segni simili - si critica la sen- tenza di appello, nella parte in cui non hadisposto l’integrazione della c.t.u. ed ha accertato i vizi di costruzione. 2. – Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità (art. 366, n. 4 c.p.c.). Infatti, esso affida alla Corte di cassazione la distinta individua- zione e laricostruzione dell’esposizione di ciascuno dei motiv i , che il ricorrente affida ad una serie di rinvii general-generici a gruppi di pagine. Essi si sovrappongono e s’intrecciano, sostanzialmente senza che vi siano scansioni all’interno delle pagine cui si rinvia. In questo modo, la ricostruzione de l corpo dei motivi ad opera della Corte, quand’anche fosse ammissibile, sarebbe impossibile ovvero oltremodo difficoltosa. Ad abundantiam, tutti i rinvii fatti fino alla p. 22 cadono nel vuoto, poiché –come detto - f ino a p. 12 sono descritti i fatti di causa fino al dispositivo della sentenza di primo grado, mentre dap. 12 a p. 22 vi è una parte intitolata «motivi di diritto» che riporta i motivi di appello (che non sono stati nemmeno ri formulati nella prospettiva del ricorso per cassazione: si tratta con ogni probabilità di un co- pia/incolla dall’atto di appello). L’unico motivo che rinvia ad una sola pagina è il dodicesimo(ove si richiama p. 29). Tuttavia,anche in relazione al dodicesimo motivo, come in relazione a tutti gli altri, si chied e a questa Corte di enu- cleare in modo non ammissibile l’esposizione del motivo, poiché an- che altri motivi rinviano a p. 29 e quest’ultima non reca scansioni interne(se non un titolo «sui vizi costruttivi») e contiene alcune frasi di critica all’accertamento dei vizi compiuto dalla Corte di appello. 3. - Il ricorso è inammissibile . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €4.100, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorren
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