CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 25321/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liati in ROMA,P.za della Libertà n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA](GLLLSN58H274N), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocatoCARLO CORSINOVI (CRSCRL62M2 D403C)-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avvocatoALFONSO QUINTARELLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta edifende-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n.1657/2025depositata il 13/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 556/2026Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 25321/2026Data pubblicazione 15/09/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/09/2026