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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07045/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9024/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), condomicilio digitale ex lege-ricorrente-controrappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege-controricorrenti-Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1173/2022Numero di raccolta generale 7045/2026depositata il 11/11/2022.

Data pubblicazione 24/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 20/04/2023 Banco di Desio e dellaBrianza S.p.A., illustrato da successiva memoria, impugna percassazione la sentenza n. 1173/2022 della Corte d’appello diGenova pubblicata il 12/10/2022.

Le parti intimate Guidocongiuntamente depositato tempestivo controricorso, illustratoda successiva memoria.2.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesi neldecreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Savona ingiungeva aMassimo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ClaudioGagliolo, nella qualità di fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] AnticoS.r.l. in liquidazione, il pagamento di una somma pari a €1.015.010,21 in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato il27/05/2011.

Avverso tale decreto proponevano opposizione ifideiussori Fossato, Silvano e [OSCURATO:PERSONA], deducendo lanullità delle fideiussioni prestate in quanto conformi allo schemaABI dichiarato anticoncorrenziale e, in subordine, la decadenzadella banca dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 cod.civ.

Sicostituiva il [OSCURATO:SOCIETA]. per resistereall'opposizione e chiedere la conferma del decreto ingiuntivo.3.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Savona con lasentenza n. 1185/2019 respingeva l’opposizione, ritenendo chele fideiussioni prestate dai garanti fossero valide e che laprevisione contenuta nell’art. 7 – clausola di pagamento a primarichiesta –anche a volere ritenere nulla la clausola n. 6 delcontratto di fideiussione - escludesse la piena applicazione2 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025Numero di raccolta generale 7045/2026dell’art. 1957 c.c. (onere del creditore di attivare con domandaData pubblicazione 24/03/2026giudiziale le proprie istanze nel termine di sei mesi), essendoderogabile pattiziamente anche con la previsione di attivare lagaranzia per via stragiudiziale nel termine di sei mesi.

Dopoavere constatato che il creditore si era attivato in viastragiudiziale inviando una missiva entro sei mesi dalla scadenzadel debito, come previsto in detta clausola, nel dicembre 2017,aveva ritenuto che da quella data andasse fatto decorrerel’adempimento degli oneri previsti dall’art. 1957 c.c. con lamodalità pattiziamente convenuta, e che pertanto non dovessetenersi conto della mancata iniziativa giudiziale entro il terminedecadenziale, confermando il decreto ingiuntivo.4.

Avverso la sentenza svolgevano appello gli opponenti quiricorrenti, per chiedere la riforma della decisione di primo gradoe deducendo la nullità, totale o parziale, delle fideiussionisottoscritte, poiché conformi allo schema ABI del 2003dichiarato nullo dalla Banca d’Italia.

In subordine, insistevanoper la declaratoria di decadenza del Banco di Desio dallagaranzia ex art. 1957 c.c. per non essersi attivata nei sei mesicon un’iniziativa giudiziale, nonché per la liberazione dai relativiobblighi e che la banca solo tardivamente aveva dedotto che sitrattasse di un contratto autonomo di garanzia, comunque nonravvisabile nel caso in esame, mancando la cd clausola “senzaeccezioni”.

Si costituiva il [OSCURATO:SOCIETA].,che resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.5.

La Corte d’appello di Genova, riformando la sentenza eritenendo fondate le doglianze degli appellanti, rilevava che vifosse piena corrispondenza dei contratti di fideiussionesottoscritti dai garanti al modello ABI dichiaratoanticoncorrenziale; conseguentemente, riteneva che gli articoli2, 6 e 8 contenuti fossero invalidi per contrasto con l’art. 2comma 1 lett. a) della legge n. 287/1990 e con l’art. 1419 c.c.3 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025Numero di raccolta generale 7045/2026Inoltre, sanciva che il contratto non potesse qualificarsi comeData pubblicazione 24/03/2026contratto autonomo di garanzia (sottratto alla disciplina dellafideiussione) in ragione della mera apposizione della clausola “aprima richiesta”, richiamando la giurisprudenza al proposito.Sicché, una volta tornato a rivivere l’art. 1957 c.c., rilevava chela garanzia non fosse stata attivata con un’azione giudiziale neltermine di decadenza di sei mesi previsto dalla scadenzadell’obbligazione principale, come previsto nell’art. 1957 c.c.Pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieval’appello principale, condannando il Banco di Desio e dellaBrianza S.p.A. alle spese di lite dei due gradi in favore degliappellanti.Motivi della decisione6.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Desio pone a base del ricorso il seguenteunico motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.”.

In particolare,censura la sentenza per non avere riconosciuto il caratteredisponibile dell’art. 1957 c.c., che può essere liberamentederogato fra le parti, e denuncia che la sentenza conterrebbe unerrore là dove ha statuito che i negozi di garanzia sottoscritti daigaranti non fossero qualificabili come contratti autonomi digaranzia, ai quali non si applicherebbe la decadenza previstadalla norma in questione.

La presenza di clausole di pagamento“a prima richiesta” e delle ulteriori pattuizioni contrattuali (inparticolare, la previsione che la garanzia si estenda anche incaso di invalidità delle obbligazioni garantite) qualificherebbe leobbligazioni assunte come autonome rispetto a quelle deldebitore principale.

In tale prospettiva, il giudice del gravameavrebbe disatteso l’orientamento di questa Corte, secondo cuil’inserimento della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”è idoneo – di per sé – a configurare il contratto come garanziaautonoma, sottratta all’applicazione dell’art. 1957 c.c.4 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/20257.

Il motivo è inammissibile.Numero di raccolta generale 7045/20268.

La Corte d’appello ha qualificato la faDtatai spupbeblcicaiezio ne 24/03/2026come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.A tal fine, a pagina 14 della sentenza, il giudice di merito haprecisato che l’elemento distintivo del contratto autonomo digaranzia è la presenza di una clausola di pagamento immediatoe senza eccezioni.Statuisce la Corte di merito che nel caso di specie, l’art. 7 delcontratto prevede sì un pagamento immediato, ma non anche“senza eccezioni”: pertanto, non può configurarsi un contrattoautonomo di garanzia.9.

Con riguardo, poi, alla deroga all’art. 1957 c.c., la Cortedistrettuale ha richiamato le clausole 6 e 7 che, tuttavia, ilricorrente non ha riportato nel ricorso.

È solo il giudice d’appelload averne interpretato il contenuto: la clausola 6 contieneun’espressa deroga all’art. 1957 c.c. tuttavia nulla perchéconforme allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale; mentrela clausola 7 non avrebbe potuto introdurre una deroga parzialea tale norma, non essendo determinante ai fini dellaqualificazione del contratto come contratto autonomo.

Tuttavia,poiché il ricorrente non ha trascritto né illustrato integralmentel’art. 7, va rilevato che il ricorrente non ha assolto l’onere,rinvenibile nel principio di specificità di cui all’art. 366 n. 6c.p.c., di riportarne il contenuto per la parte che rileva, sicché laCorte non è in grado di verificare la correttezza della statuizioneimpugnata rispetto alla fattispecie in questione (cfr. Sez.

U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).10.

Inoltre, se l’intento del ricorrente era quello di censurarel’interpretazione delle clausole contrattuali di cui alla richiamatafideiussione e la qualificazione giuridica operata dalla Corted’appello, la censura avrebbe dovuto specificamente contestarel’errore di interpretazione ravvisato sulla base dei criteri di5 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025ermeneutica contrattuale, non citati nella censura, oltre cheNumero di raccolta generale 7045/2026suffragare l’interpretazione darsi con puntuali riDfeatra ipmubeblincatziio ne 24/03/2026testuali ripresi dalla clausola in questione, non essendosufficiente il richiamo alla consolidata giurisprudenzaconsolidatasi sulla questione della clausola a prima richiesta.Non avendolo fatto, il motivo è del tutto inammissibile (Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025Cass.Sez. 1 -,Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.28319 del 28/11/2017; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del15/11/2017).11.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti, seguono lasoccombenza.Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025Numero di raccolta generale 7045/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9024/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), condomicilio digitale ex lege-ricorrente-controrappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege-controricorrenti-Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1173/2022Numero di raccolta generale 7045/2026depositata il 11/11/2022.

Data pubblicazione 24/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 20/04/2023 Banco di Desio e dellaBrianza S.p.A., illustrato da successiva memoria, impugna percassazione la sentenza n. 1173/2022 della Corte d’appello diGenova pubblicata il 12/10/2022.

Le parti intimate Guidocongiuntamente depositato tempestivo controricorso, illustratoda successiva memoria.2.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesi neldecreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Savona ingiungeva aMassimo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ClaudioGagliolo, nella qualità di fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] AnticoS.r.l. in liquidazione, il pagamento di una somma pari a €1.015.010,21 in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato il27/05/2011.

Avverso tale decreto proponevano opposizione ifideiussori Fossato, Silvano e [OSCURATO:PERSONA], deducendo lanullità delle fideiussioni prestate in quanto conformi allo schemaABI dichiarato anticoncorrenziale e, in subordine, la decadenzadella banca dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 cod.civ.

Sicostituiva il [OSCURATO:SOCIETA]. per resistereall'opposizione e chiedere la conferma del decreto ingiuntivo.3.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Savona con lasentenza n. 1185/2019 respingeva l’opposizione, ritenendo chele fideiussioni prestate dai garanti fossero valide e che laprevisione contenuta nell’art. 7 – clausola di pagamento a primarichiesta –anche a volere ritenere nulla la clausola n. 6 delcontratto di fideiussione - escludesse la piena applicazione2 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025Numero di raccolta generale 7045/2026dell’art. 1957 c.c. (onere del creditore di attivare con domandaData pubblicazione 24/03/2026giudiziale le proprie istanze nel termine di sei mesi), essendoderogabile pattiziamente anche con la previsione di attivare lagaranzia per via stragiudiziale nel termine di sei mesi.

Dopoavere constatato che il creditore si era attivato in viastragiudiziale inviando una missiva entro sei mesi dalla scadenzadel debito, come previsto in detta clausola, nel dicembre 2017,aveva ritenuto che da quella data andasse fatto decorrerel’adempimento degli oneri previsti dall’art. 1957 c.c. con lamodalità pattiziamente convenuta, e che pertanto non dovessetenersi conto della mancata iniziativa giudiziale entro il terminedecadenziale, confermando il decreto ingiuntivo.4.

Avverso la sentenza svolgevano appello gli opponenti quiricorrenti, per chiedere la riforma della decisione di primo gradoe deducendo la nullità, totale o parziale, delle fideiussionisottoscritte, poiché conformi allo schema ABI del 2003dichiarato nullo dalla Banca d’Italia.

In subordine, insistevanoper la declaratoria di decadenza del Banco di Desio dallagaranzia ex art. 1957 c.c. per non essersi attivata nei sei mesicon un’iniziativa giudiziale, nonché per la liberazione dai relativiobblighi e che la banca solo tardivamente aveva dedotto che sitrattasse di un contratto autonomo di garanzia, comunque nonravvisabile nel caso in esame, mancando la cd clausola “senzaeccezioni”.

Si costituiva il [OSCURATO:SOCIETA].,che resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.5.

La Corte d’appello di Genova, riformando la sentenza eritenendo fondate le doglianze degli appellanti, rilevava che vifosse piena corrispondenza dei contratti di fideiussionesottoscritti dai garanti al modello ABI dichiaratoanticoncorrenziale; conseguentemente, riteneva che gli articoli2, 6 e 8 contenuti fossero invalidi per contrasto con l’art. 2comma 1 lett. a) della legge n. 287/1990 e con l’art. 1419 c.c.3 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025Numero di raccolta generale 7045/2026Inoltre, sanciva che il contratto non potesse qualificarsi comeData pubblicazione 24/03/2026contratto autonomo di garanzia (sottratto alla disciplina dellafideiussione) in ragione della mera apposizione della clausola “aprima richiesta”, richiamando la giurisprudenza al proposito.Sicché, una volta tornato a rivivere l’art. 1957 c.c., rilevava chela garanzia non fosse stata attivata con un’azione giudiziale neltermine di decadenza di sei mesi previsto dalla scadenzadell’obbligazione principale, come previsto nell’art. 1957 c.c.Pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieval’appello principale, condannando il Banco di Desio e dellaBrianza S.p.A. alle spese di lite dei due gradi in favore degliappellanti.Motivi della decisione6.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Desio pone a base del ricorso il seguenteunico motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.”.

In particolare,censura la sentenza per non avere riconosciuto il caratteredisponibile dell’art. 1957 c.c., che può essere liberamentederogato fra le parti, e denuncia che la sentenza conterrebbe unerrore là dove ha statuito che i negozi di garanzia sottoscritti daigaranti non fossero qualificabili come contratti autonomi digaranzia, ai quali non si applicherebbe la decadenza previstadalla norma in questione.

La presenza di clausole di pagamento“a prima richiesta” e delle ulteriori pattuizioni contrattuali (inparticolare, la previsione che la garanzia si estenda anche incaso di invalidità delle obbligazioni garantite) qualificherebbe leobbligazioni assunte come autonome rispetto a quelle deldebitore principale.

In tale prospettiva, il giudice del gravameavrebbe disatteso l’orientamento di questa Corte, secondo cuil’inserimento della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”è idoneo – di per sé – a configurare il contratto come garanziaautonoma, sottratta all’applicazione dell’art. 1957 c.c.4 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/20257.

Il motivo è inammissibile.Numero di raccolta generale 7045/20268.

La Corte d’appello ha qualificato la faDtatai spupbeblcicaiezio ne 24/03/2026come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.A tal fine, a pagina 14 della sentenza, il giudice di merito haprecisato che l’elemento distintivo del contratto autonomo digaranzia è la presenza di una clausola di pagamento immediatoe senza eccezioni.Statuisce la Corte di merito che nel caso di specie, l’art. 7 delcontratto prevede sì un pagamento immediato, ma non anche“senza eccezioni”: pertanto, non può configurarsi un contrattoautonomo di garanzia.9.

Con riguardo, poi, alla deroga all’art. 1957 c.c., la Cortedistrettuale ha richiamato le clausole 6 e 7 che, tuttavia, ilricorrente non ha riportato nel ricorso.

È solo il giudice d’appelload averne interpretato il contenuto: la clausola 6 contieneun’espressa deroga all’art. 1957 c.c. tuttavia nulla perchéconforme allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale; mentrela clausola 7 non avrebbe potuto introdurre una deroga parzialea tale norma, non essendo determinante ai fini dellaqualificazione del contratto come contratto autonomo.

Tuttavia,poiché il ricorrente non ha trascritto né illustrato integralmentel’art. 7, va rilevato che il ricorrente non ha assolto l’onere,rinvenibile nel principio di specificità di cui all’art. 366 n. 6c.p.c., di riportarne il contenuto per la parte che rileva, sicché laCorte non è in grado di verificare la correttezza della statuizioneimpugnata rispetto alla fattispecie in questione (cfr. Sez.

U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).10.

Inoltre, se l’intento del ricorrente era quello di censurarel’interpretazione delle clausole contrattuali di cui alla richiamatafideiussione e la qualificazione giuridica operata dalla Corted’appello, la censura avrebbe dovuto specificamente contestarel’errore di interpretazione ravvisato sulla base dei criteri di5 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025ermeneutica contrattuale, non citati nella censura, oltre cheNumero di raccolta generale 7045/2026suffragare l’interpretazione darsi con puntuali riDfeatra ipmubeblincatziio ne 24/03/2026testuali ripresi dalla clausola in questione, non essendosufficiente il richiamo alla consolidata giurisprudenzaconsolidatasi sulla questione della clausola a prima richiesta.Non avendolo fatto, il motivo è del tutto inammissibile (Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025Cass.Sez. 1 -,Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.28319 del 28/11/2017; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del15/11/2017).11.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, cheliquidate in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore dei controricorrenti.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente6 di 6P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, cheliquidate in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore dei controricorrenti.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9024/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), condomicilio digitale ex lege-ricorrente-controrappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege-controricorrenti-Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1173/2022Numero di raccolta generale 7045/2026depositata il 11/11/2022. Data pubblicazione 24/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 20/04/2023 Banco di Desio e dellaBrianza S.p.A., illustrato da successiva memoria, impugna percassazione la sentenza n. 1173/2022 della Corte d’appello diGenova pubblicata il 12/10/2022. Le parti intimate Guidocongiuntamente depositato tempestivo controricorso, illustratoda successiva memoria.2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi neldecreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Savona ingiungeva aMassimo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ClaudioGagliolo, nella qualità di fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] AnticoS.r.l. in liquidazione, il pagamento di una somma pari a €1.015.010,21 in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato il27/05/2011. Avverso tale decreto proponevano opposizione ifideiussori Fossato, Silvano e [OSCURATO:PERSONA], deducendo lanullità delle fideiussioni prestate in quanto conformi allo schemaABI dichiarato anticoncorrenziale e, in subordine, la decadenzadella banca dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 cod.civ.  Sicostituiva il [OSCURATO:SOCIETA]. per resistereall'opposizione e chiedere la conferma del decreto ingiuntivo.3. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Savona con lasentenza  n. 1185/2019 respingeva l’opposizione, ritenendo chele fideiussioni prestate dai garanti fossero valide e che laprevisione contenuta nell’art. 7 – clausola di pagamento a primarichiesta –anche a volere ritenere nulla la clausola n. 6 delcontratto di fideiussione - escludesse la piena applicazione2 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025Numero di raccolta generale 7045/2026dell’art. 1957 c.c. (onere del creditore di attivare con domandaData pubblicazione 24/03/2026giudiziale le proprie istanze nel termine di sei mesi), essendoderogabile pattiziamente anche con la previsione di attivare lagaranzia per via stragiudiziale nel termine di sei mesi. Dopoavere constatato che il creditore si era attivato in viastragiudiziale inviando una missiva entro sei mesi dalla scadenzadel debito, come previsto in detta clausola, nel dicembre 2017,aveva ritenuto che da quella data andasse fatto decorrerel’adempimento degli oneri previsti dall’art. 1957 c.c. con lamodalità pattiziamente convenuta, e che pertanto non dovessetenersi conto della mancata iniziativa giudiziale entro il terminedecadenziale, confermando il decreto ingiuntivo.4. Avverso la sentenza svolgevano appello gli opponenti quiricorrenti, per chiedere la riforma della decisione di primo gradoe deducendo la nullità, totale o parziale, delle fideiussionisottoscritte, poiché conformi allo schema ABI del 2003dichiarato nullo dalla Banca d’Italia. In subordine, insistevanoper la declaratoria di decadenza del Banco di Desio dallagaranzia ex art. 1957 c.c.  per non essersi attivata nei sei mesicon un’iniziativa giudiziale, nonché per la liberazione dai relativiobblighi e che la banca solo tardivamente aveva dedotto che sitrattasse di un contratto autonomo di garanzia, comunque nonravvisabile nel caso in esame, mancando la cd clausola “senzaeccezioni”. Si costituiva il [OSCURATO:SOCIETA].,che resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.5. La Corte d’appello di Genova, riformando la sentenza eritenendo fondate le doglianze degli appellanti, rilevava che vifosse piena corrispondenza dei contratti di fideiussionesottoscritti dai garanti al modello ABI dichiaratoanticoncorrenziale; conseguentemente, riteneva che gli articoli2, 6 e 8 contenuti fossero invalidi per contrasto con l’art. 2comma 1 lett. a) della legge n. 287/1990 e con l’art. 1419 c.c.3 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025Numero di raccolta generale 7045/2026Inoltre, sanciva che il contratto non potesse qualificarsi comeData pubblicazione 24/03/2026contratto autonomo di garanzia (sottratto alla disciplina dellafideiussione) in ragione della mera apposizione della clausola “aprima richiesta”, richiamando la giurisprudenza al proposito.Sicché, una volta tornato a rivivere l’art. 1957 c.c., rilevava chela garanzia non fosse stata attivata con un’azione giudiziale neltermine di decadenza di sei mesi previsto dalla scadenzadell’obbligazione principale, come previsto nell’art. 1957 c.c.Pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieval’appello principale, condannando il Banco di Desio e dellaBrianza S.p.A. alle spese di lite dei due gradi in favore degliappellanti.Motivi della decisione6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Desio pone a base del ricorso il seguenteunico motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.”. In particolare,censura la sentenza per non avere riconosciuto il caratteredisponibile dell’art. 1957 c.c., che può essere liberamentederogato fra le parti, e denuncia che la sentenza conterrebbe unerrore là dove ha statuito che i negozi di garanzia sottoscritti daigaranti non fossero qualificabili come contratti autonomi digaranzia, ai quali non si applicherebbe la decadenza previstadalla norma in questione. La presenza di clausole di pagamento“a prima richiesta” e delle ulteriori pattuizioni contrattuali (inparticolare, la previsione che la garanzia si estenda anche incaso di invalidità delle obbligazioni garantite) qualificherebbe leobbligazioni assunte come autonome rispetto a quelle deldebitore principale. In tale prospettiva, il giudice del gravameavrebbe disatteso l’orientamento di questa Corte, secondo cuil’inserimento della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”è idoneo – di per sé – a configurare il contratto come garanziaautonoma, sottratta all’applicazione dell’art. 1957 c.c.4 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/20257. Il motivo è inammissibile.Numero di raccolta generale 7045/20268. La Corte d’appello ha qualificato la faDtatai spupbeblcicaiezio ne 24/03/2026come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.A tal fine, a pagina 14 della sentenza, il giudice di merito haprecisato che l’elemento distintivo del contratto autonomo digaranzia è la presenza di una clausola di pagamento immediatoe senza eccezioni.Statuisce la Corte di merito che nel caso di specie, l’art. 7 delcontratto prevede sì un pagamento immediato, ma non anche“senza eccezioni”: pertanto, non può configurarsi un contrattoautonomo di garanzia.9. Con riguardo, poi, alla deroga all’art. 1957 c.c., la Cortedistrettuale ha richiamato le clausole 6 e 7 che, tuttavia, ilricorrente non ha riportato nel ricorso. È solo il giudice d’appelload averne interpretato il contenuto: la clausola 6 contieneun’espressa deroga all’art. 1957 c.c. tuttavia nulla perchéconforme allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale; mentrela clausola 7 non avrebbe potuto introdurre una deroga parzialea tale norma, non essendo determinante ai fini dellaqualificazione del contratto come contratto autonomo. Tuttavia,poiché il ricorrente non ha trascritto né illustrato integralmentel’art. 7, va rilevato che il ricorrente non ha assolto l’onere,rinvenibile nel principio di specificità di cui all’art. 366 n. 6c.p.c., di riportarne il contenuto per la parte che rileva, sicché laCorte non è in grado di verificare la correttezza della statuizioneimpugnata rispetto alla fattispecie in questione (cfr. Sez. U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).10. Inoltre, se l’intento del ricorrente era quello di censurarel’interpretazione delle clausole contrattuali di cui alla richiamatafideiussione e la  qualificazione giuridica operata dalla Corted’appello, la censura avrebbe dovuto specificamente contestarel’errore di interpretazione ravvisato sulla base dei criteri di5 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025ermeneutica contrattuale, non citati nella censura,  oltre  cheNumero di raccolta generale 7045/2026suffragare l’interpretazione darsi  con puntuali riDfeatra ipmubeblincatziio ne 24/03/2026testuali ripresi dalla clausola in questione, non essendosufficiente il richiamo alla consolidata giurisprudenzaconsolidatasi sulla questione della clausola a prima richiesta.Non avendolo fatto, il motivo è del tutto inammissibile (Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025Cass.Sez. 1 -,Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.28319 del 28/11/2017; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del15/11/2017).11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti, seguono lasoccombenza.Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025Numero di raccolta generale 7045/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereANTONELLA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9024/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), condomicilio digitale ex lege-ricorrente-controrappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege-controricorrenti-Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1173/2022Numero di raccolta generale 7045/2026depositata il 11/11/2022. Data pubblicazione 24/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 20/04/2023 Banco di Desio e dellaBrianza S.p.A., illustrato da successiva memoria, impugna percassazione la sentenza n. 1173/2022 della Corte d’appello diGenova pubblicata il 12/10/2022. Le parti intimate Guidocongiuntamente depositato tempestivo controricorso, illustratoda successiva memoria.2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi neldecreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Savona ingiungeva aMassimo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ClaudioGagliolo, nella qualità di fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] AnticoS.r.l. in liquidazione, il pagamento di una somma pari a €1.015.010,21 in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato il27/05/2011. Avverso tale decreto proponevano opposizione ifideiussori Fossato, Silvano e [OSCURATO:PERSONA], deducendo lanullità delle fideiussioni prestate in quanto conformi allo schemaABI dichiarato anticoncorrenziale e, in subordine, la decadenzadella banca dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 cod.civ.  Sicostituiva il [OSCURATO:SOCIETA]. per resistereall'opposizione e chiedere la conferma del decreto ingiuntivo.3. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Savona con lasentenza  n. 1185/2019 respingeva l’opposizione, ritenendo chele fideiussioni prestate dai garanti fossero valide e che laprevisione contenuta nell’art. 7 – clausola di pagamento a primarichiesta –anche a volere ritenere nulla la clausola n. 6 delcontratto di fideiussione - escludesse la piena applicazione2 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025Numero di raccolta generale 7045/2026dell’art. 1957 c.c. (onere del creditore di attivare con domandaData pubblicazione 24/03/2026giudiziale le proprie istanze nel termine di sei mesi), essendoderogabile pattiziamente anche con la previsione di attivare lagaranzia per via stragiudiziale nel termine di sei mesi. Dopoavere constatato che il creditore si era attivato in viastragiudiziale inviando una missiva entro sei mesi dalla scadenzadel debito, come previsto in detta clausola, nel dicembre 2017,aveva ritenuto che da quella data andasse fatto decorrerel’adempimento degli oneri previsti dall’art. 1957 c.c. con lamodalità pattiziamente convenuta, e che pertanto non dovessetenersi conto della mancata iniziativa giudiziale entro il terminedecadenziale, confermando il decreto ingiuntivo.4. Avverso la sentenza svolgevano appello gli opponenti quiricorrenti, per chiedere la riforma della decisione di primo gradoe deducendo la nullità, totale o parziale, delle fideiussionisottoscritte, poiché conformi allo schema ABI del 2003dichiarato nullo dalla Banca d’Italia. In subordine, insistevanoper la declaratoria di decadenza del Banco di Desio dallagaranzia ex art. 1957 c.c.  per non essersi attivata nei sei mesicon un’iniziativa giudiziale, nonché per la liberazione dai relativiobblighi e che la banca solo tardivamente aveva dedotto che sitrattasse di un contratto autonomo di garanzia, comunque nonravvisabile nel caso in esame, mancando la cd clausola “senzaeccezioni”. Si costituiva il [OSCURATO:SOCIETA].,che resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto.5. La Corte d’appello di Genova, riformando la sentenza eritenendo fondate le doglianze degli appellanti, rilevava che vifosse piena corrispondenza dei contratti di fideiussionesottoscritti dai garanti al modello ABI dichiaratoanticoncorrenziale; conseguentemente, riteneva che gli articoli2, 6 e 8 contenuti fossero invalidi per contrasto con l’art. 2comma 1 lett. a) della legge n. 287/1990 e con l’art. 1419 c.c.3 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025Numero di raccolta generale 7045/2026Inoltre, sanciva che il contratto non potesse qualificarsi comeData pubblicazione 24/03/2026contratto autonomo di garanzia (sottratto alla disciplina dellafideiussione) in ragione della mera apposizione della clausola “aprima richiesta”, richiamando la giurisprudenza al proposito.Sicché, una volta tornato a rivivere l’art. 1957 c.c., rilevava chela garanzia non fosse stata attivata con un’azione giudiziale neltermine di decadenza di sei mesi previsto dalla scadenzadell’obbligazione principale, come previsto nell’art. 1957 c.c.Pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieval’appello principale, condannando il Banco di Desio e dellaBrianza S.p.A. alle spese di lite dei due gradi in favore degliappellanti.Motivi della decisione6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Desio pone a base del ricorso il seguenteunico motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.”. In particolare,censura la sentenza per non avere riconosciuto il caratteredisponibile dell’art. 1957 c.c., che può essere liberamentederogato fra le parti, e denuncia che la sentenza conterrebbe unerrore là dove ha statuito che i negozi di garanzia sottoscritti daigaranti non fossero qualificabili come contratti autonomi digaranzia, ai quali non si applicherebbe la decadenza previstadalla norma in questione. La presenza di clausole di pagamento“a prima richiesta” e delle ulteriori pattuizioni contrattuali (inparticolare, la previsione che la garanzia si estenda anche incaso di invalidità delle obbligazioni garantite) qualificherebbe leobbligazioni assunte come autonome rispetto a quelle deldebitore principale. In tale prospettiva, il giudice del gravameavrebbe disatteso l’orientamento di questa Corte, secondo cuil’inserimento della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”è idoneo – di per sé – a configurare il contratto come garanziaautonoma, sottratta all’applicazione dell’art. 1957 c.c.4 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/20257. Il motivo è inammissibile.Numero di raccolta generale 7045/20268. La Corte d’appello ha qualificato la faDtatai spupbeblcicaiezio ne 24/03/2026come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.A tal fine, a pagina 14 della sentenza, il giudice di merito haprecisato che l’elemento distintivo del contratto autonomo digaranzia è la presenza di una clausola di pagamento immediatoe senza eccezioni.Statuisce la Corte di merito che nel caso di specie, l’art. 7 delcontratto prevede sì un pagamento immediato, ma non anche“senza eccezioni”: pertanto, non può configurarsi un contrattoautonomo di garanzia.9. Con riguardo, poi, alla deroga all’art. 1957 c.c., la Cortedistrettuale ha richiamato le clausole 6 e 7 che, tuttavia, ilricorrente non ha riportato nel ricorso. È solo il giudice d’appelload averne interpretato il contenuto: la clausola 6 contieneun’espressa deroga all’art. 1957 c.c. tuttavia nulla perchéconforme allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale; mentrela clausola 7 non avrebbe potuto introdurre una deroga parzialea tale norma, non essendo determinante ai fini dellaqualificazione del contratto come contratto autonomo. Tuttavia,poiché il ricorrente non ha trascritto né illustrato integralmentel’art. 7, va rilevato che il ricorrente non ha assolto l’onere,rinvenibile nel principio di specificità di cui all’art. 366 n. 6c.p.c., di riportarne il contenuto per la parte che rileva, sicché laCorte non è in grado di verificare la correttezza della statuizioneimpugnata rispetto alla fattispecie in questione (cfr. Sez. U,Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).10. Inoltre, se l’intento del ricorrente era quello di censurarel’interpretazione delle clausole contrattuali di cui alla richiamatafideiussione e la  qualificazione giuridica operata dalla Corted’appello, la censura avrebbe dovuto specificamente contestarel’errore di interpretazione ravvisato sulla base dei criteri di5 di 6Numero registro generale 9024/2023Numero sezionale 3877/2025ermeneutica contrattuale, non citati nella censura,  oltre  cheNumero di raccolta generale 7045/2026suffragare l’interpretazione darsi  con puntuali riDfeatra ipmubeblincatziio ne 24/03/2026testuali ripresi dalla clausola in questione, non essendosufficiente il richiamo alla consolidata giurisprudenzaconsolidatasi sulla questione della clausola a prima richiesta.Non avendolo fatto, il motivo è del tutto inammissibile (Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 6444 del 11/03/2025Cass.Sez. 1 -,Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.28319 del 28/11/2017; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del15/11/2017).11. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore dei controricorrenti, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, cheliquidate in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore dei controricorrenti.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente6 di 6P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, cheliquidate in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore dei controricorrenti.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3/10/2025Il Presidente6 di 6
Sentenza Cassazione n. 07045/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris