CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 novembre 2019
Cassazione n. 07453/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 3290/2021 proposto da:rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Morrone, come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura a margine del controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 1501/2019 emessa dalla Corte d’appello di Salernoin data 04/11/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso lasentenza n. 703/2012 con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettatoNumero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2336/2008emesso nei suoi confronti su ricorso della [OSCURATO:PERSONA]Antonio della dr.ssaNasti Isabella per il pagamento dl complessivi € 133.427,92, oltre interessidi mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, a fronte di prestazionifarmaceutiche erogate nei mesi di settembre e ottobre 2008 nell'ambito delrapporto di convenzionamento con la ASL Salerno 1 regolamentato dal dPR371/1998.2. La Corte d’appello di Salerno accoglieva il gravame e, per l'effetto, inparziale riforma della impugnata sentenza, accoglieva l'opposizione,revocava il decreto ingiuntivo e condannava la ASL Salerno al pagamento,in favore della [OSCURATO:PERSONA]Antonio della Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], della sommadl € 133.427,92, oltre agli interessi moratori al tasso legale e condecorrenza dalla costituzione in mora, e condannava l’appellata al rimborsodelle spese del secondo grado di giudizio, compensandole per la metà.A tal fine affermava che il d.lgs. n. 231 del 2002 si applica alle "transazionicommerciali", e cioè, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, ai"contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese epubbliche amministrazioni, che comportano, in esclusiva o prevalente, laconsegna dl merci o la prestazione di servizi contro il pagamento dl unprezzo"; che, invece, il rapporto che si instaura fra il Servizio sanitarionazionale (Ssn) e la farmacia in occasione dell'erogazione dell'assistenzafarmaceutica non ha natura di transazione commerciale, trattandosi dirapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed alregolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato inbase ed in conformità alla legge (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992);con la conseguenza che, ferma la sorte capitale sulla cui debenza si eraformato il giudicato, la ASL Salerno andava condannata al pagamento degliinteressi moratori al tasso legale dalla costituzione in mora.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la FarmaciaD'Antonio della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati damemoria.L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112,342, 343 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., peraver la Corte territoriale escluso l’applicabilità degli interessi moratori di cuial d.lgs. n. 231/2002 nonostante l’ASL non avesse mai affermatol’inapplicabilità del d.lgs. menzionato al rapporto in esame per non poteressere qualificato “transazione commerciale”.1.1. Il motivo è infondato.Premesso che la ricorrente ha, in violazione del principio di autosufficienza,omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi,l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificatole dall’ASL, anche a voleraccedere all’illustrazione (contenuta a pag. 18 del ricorso per cassazione)del contenuto rilevante dell’atto di appello proposto dalla medesima ASL[secondo cui quest’ultima, con il detto gravame, si sarebbe lamentata, tral’altro, del fatto che il rapporto tra ASL e Farmacie sarebbe regolamentatodal dPR 371/1998 che ha recepito la disciplina convenzionale (in quanto sitratterebbe di disciplina particolare, autonoma e specifica che prevede giàun ristoro per i ritardati pagamenti), che il d.P.R. n. 371/1998 sarebbe,dunque, norma speciale rispetto al d.lgs. n. 231/2002 e che la mancanzadi un'espressa convenzione tra l'ASL e la farmacia non potrebbe esseresostituita dall'autonoma fonte negoziale costituita dal comportamentoconcludente delle parti, il che renderebbe inapplicabile il d.lgs. 231/2002],è evidente che, disquisendosi sin dal primo grado del giudizio dellaquestione dell’applicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n.231/2002, il presupposto della stessa fosse rappresentato dalla natura delrapporto che si instaura fra il servizio sanitario nazionale (SSN) e lafarmacia in occasione dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica.Senza tralasciare che è la stessa ricorrente, a pagina 3 del ricorso percassazione, ad esporre che l’ASL, con l’opposizione al decreto ingiuntivo,aveva dedotto l’infondatezza, per una serie di profili, della pretesa degliinteressi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, chiedendo che fossero riconosciutiNumero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026solo gli interessi al tasso legale con decorrenza dal momento delladomanda.In quest’ottica, non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto edil pronunciato l’affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, amente della quale il detto rapporto non ha natura di transazionecommerciale, trattandosi di rapporto la cui disciplina non è affidata alcontratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordocollettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (art. 8,comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992). Da qui ne sono derivate, come logicicorollari, le ulteriori affermazioni in base alle quali è sottratta all'area dellanegoziazione privata l'erogazione farmaceutica per conto delle Asl e, inquesto quadro della disciplina ex lege del rapporto, trova posto il divieto dlriconoscere interessi superiori a quelli legali.È noto, infatti, che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice cheesamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte chequesta debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto dinecessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 17897 del 03/07/2019). Invero, il giudice di merito incorrenel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene nonrichiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nellededuzioni o allegazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12014 del 07/05/2019).Ciò in base al principio secondo cui il giudice del merito, nell'indagine direttaall'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottopostealla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramenteletterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fattavalere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza nonespressa ma connessa al petitum e alla causa petendi (Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019).Del resto, anche alla stregua del tenore dell’atto d’appello riprodottopedissequamente nel ricorso per cassazione (cfr. nota 2), la questione dellamisura nella quale gli interessi moratori sarebbero dovuti è chiaramenteriposta sul piano giuridico e, ancor prima, su quello normativo.Numero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/20262. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 342c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la Cortedi merito considerato inammissibile l’avverso atto di appello, nonostantecon lo stesso l’ASL si fosse limitata a riproporre le ragioni esposte dallaparte in primo grado, anziché confrontarsi con le argomentazioni addottedalla sentenza impugnata portando ragioni idonee a scalfirle, e, alla lucedelle doglianze formulate, avesse impugnato altra sentenza relativa ad undifferente contenzioso.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per non essersi la Corte di merito avveduta del fattoche l’atto di appello fosse rivolto avverso la sentenza che aveva definito ilprimo grado di un diverso giudizio.4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono infondati.Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente naturadi revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U,Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.13535 del 30/05/2018 e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36481 del13/12/2022).Nel caso di specie, l’appello, per quanto sintetico (cfr. pagg. 9-11 delricorso, in nota), esponeva nitidamente le doglianze formulate, ragion percui non può dirsi fondatamente che non prendesse posizione sulla pronunciaNumero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026di primo grado impugnata.Va, pertanto, fatta applicazione del principio a mente del qualel'inammissibilità inficia l'atto che nel suo complesso non consente la certaindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze. Ciò che la norma richiede,al di là di schemi prestabiliti o formule sacramentali, è che il giudicesuperiore sia messo in condizione di rilevare immediatamente i motivi dicensura alla prima decisione, sì da vagliarli in maniera idonea, mantenendocomunque l'appello la natura di revisio prioris istantiae.4.1. Avuto riguardo al secondo profilo di doglianza, in temad'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significatodi ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata ègenerale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresìnel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice incontrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erroneainterpretazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016; conf.Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2360 del 31/01/2025).Ebbene, nella fattispecie in esame, le discrasie tra la sentenza che siassume impugnata e le indicazioni riportate nell’atto di appello (oltre allacircostanza che la controparte non era la [OSCURATO:PERSONA] 3 A, lamancanza nella sentenza di primo grado di una condanna dell'A.S.L. alpagamento delle spese di giudizio – avendole il tribunale interamentecompensate -, il non essere la detta sentenza stata emessa dal Tribunale diSalerno - ma da quello di [OSCURATO:PERSONA] – ed il non aver trattato - perchémai posta - una questione di giurisdizione) non hanno indotto la Corted’appello a ritenere che vi fosse un’incertezza assoluta in ordine all’oggettodel gravame, evidentemente valorizzando, sia pure implicitamente, leanalitiche (e corrette) indicazioni riportate nella ricostruzione in fatto dellavicenda processuale (cfr. pag. 9 del ricorso per cassazione). Peraltro,nell’incipit dell’atto di appello l’[OSCURATO:PERSONA] ha correttamente individuato lasentenza impugnata, identificandola con il “n. 703/12 depositata inNumero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026Cancelleria in data 06.09.2012 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]”.Senza tralasciare che l’ASL non ha dichiarato che i crediti oggetto delcontenzioso risalissero ad un periodo anteriore al luglio del 2002 (anzichéal 2008), ma ha sostenuto che il sistema normativo complessivo non potevaessere derogato dal d.lgs. n. 231/2002, prevedendo l’art. 11 di tale d.lgs.che gli interessi sono dovuti per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigoredella normativa (avvenuta l’8 agosto 2002), che nel caso di specie ilrapporto era regolamentato dal d.P.R. n. 371 del 1998 e che l'accordocollettivo nazionale approvato sulla base di tale d.P.R. era tuttora in vigore.5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza perdifetto della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,per non aver la Corte d’appello indicato le ragioni per le quali l’appello dellacontroparte sarebbe stato ammissibile.5.1. Il motivo è infondato.Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di meritosollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezionemedesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già qualeomessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento(art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, inmodo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge delladecisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020).Valgono, in proposito, le considerazioni espresse nell’analizzare i precedentidue motivi.6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 88, 91e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per averla laCorte territoriale condannata al rimborso della metà delle spese del gradod’appello (compensando l’altra metà) nonostante avesse confermato ladebenza della sorte capitale.6.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026Premesso che la Corte d’appello, avendo riformato, sia pure solo in parte,la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto motu proprio (e, quindi, anchein difetto di una specifica richiesta delle parti in tal senso) regolamentarenuovamente le spese relative al doppio grado di merito del giudizio, ma chesul punto le parti non hanno formulato alcuna censura, quanto al secondogrado, la stessa ha affermato che «Le spese di questo grado di giudiziovanno compensate per la metà poiché la questione degli interessi solo direcente ha trovato definitivo approdo nella giurisprudenza dl legittimità».In termini generali, nel regime normativo posteriore alle modificheintrodotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimentoparziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, maquesta non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere lespese della controparte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018;conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018 e Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023).È poi principio pacifico quello per cui la soccombenza, ai fini dellaregolazione delle spese, va valutata in relazione all’esito complessivo dellalite, che nel caso in esame vede l’odierna ricorrente essere sostanzialmentevincitrice.In questa materia le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenzan. 32061 del 31/10/2022) hanno definitivamente chiarito chel'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolatain un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consentequindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltantola compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presuppostiprevisti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..Orbene, non è revocabile in dubbio che l’accoglimento dell’appelloNumero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026limitatamente al profilo della misura degli interessi dovuti, se avrebbepotuto giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite,giammai avrebbe potuto legittimare una condanna, sia pure in parte, delsoggetto vittorioso al rimborso delle spese sostenute dalla controparte.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delquinto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nelsenso di compensare per metà, in considerazione dell’accoglimento delgravame quanto al profilo degli interessi moratori, le spese relative al gradod’appello e del presente giudizio, condannando la controricorrente alrimborso della restante metà, liquidata come in dispositivo.Numero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026L A C O R T E SUPREMA D I C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILEPrestazioni farmaceutiche –Composta da Interessi di mora ex artt. 4 e 5d.lgs. n. 231 del 2002Chiara [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 3290/2021Cesare Trapuzzano - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- UC – 18/03/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 3290/2021 proposto da:rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Morrone, come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura a margine del controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 1501/2019 emessa dalla Corte d’appello di Salernoin data 04/11/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso lasentenza n. 703/2012 con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettatoNumero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2336/2008emesso nei suoi confronti su ricorso della [OSCURATO:PERSONA]Antonio della dr.ssaNasti Isabella per il pagamento dl complessivi € 133.427,92, oltre interessidi mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, a fronte di prestazionifarmaceutiche erogate nei mesi di settembre e ottobre 2008 nell'ambito delrapporto di convenzionamento con la ASL Salerno 1 regolamentato dal dPR371/1998.2. La Corte d’appello di Salerno accoglieva il gravame e, per l'effetto, inparziale riforma della impugnata sentenza, accoglieva l'opposizione,revocava il decreto ingiuntivo e condannava la ASL Salerno al pagamento,in favore della [OSCURATO:PERSONA]Antonio della Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], della sommadl € 133.427,92, oltre agli interessi moratori al tasso legale e condecorrenza dalla costituzione in mora, e condannava l’appellata al rimborsodelle spese del secondo grado di giudizio, compensandole per la metà.A tal fine affermava che il d.lgs. n. 231 del 2002 si applica alle "transazionicommerciali", e cioè, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, ai"contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese epubbliche amministrazioni, che comportano, in esclusiva o prevalente, laconsegna dl merci o la prestazione di servizi contro il pagamento dl unprezzo"; che, invece, il rapporto che si instaura fra il Servizio sanitarionazionale (Ssn) e la farmacia in occasione dell'erogazione dell'assistenzafarmaceutica non ha natura di transazione commerciale, trattandosi dirapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed alregolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato inbase ed in conformità alla legge (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992);con la conseguenza che, ferma la sorte capitale sulla cui debenza si eraformato il giudicato, la ASL Salerno andava condannata al pagamento degliinteressi moratori al tasso legale dalla costituzione in mora.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la FarmaciaD'Antonio della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati damemoria.L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112,342, 343 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., peraver la Corte territoriale escluso l’applicabilità degli interessi moratori di cuial d.lgs. n. 231/2002 nonostante l’ASL non avesse mai affermatol’inapplicabilità del d.lgs. menzionato al rapporto in esame per non poteressere qualificato “transazione commerciale”.1.1. Il motivo è infondato.Premesso che la ricorrente ha, in violazione del principio di autosufficienza,omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi,l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificatole dall’ASL, anche a voleraccedere all’illustrazione (contenuta a pag. 18 del ricorso per cassazione)del contenuto rilevante dell’atto di appello proposto dalla medesima ASL[secondo cui quest’ultima, con il detto gravame, si sarebbe lamentata, tral’altro, del fatto che il rapporto tra ASL e Farmacie sarebbe regolamentatodal dPR 371/1998 che ha recepito la disciplina convenzionale (in quanto sitratterebbe di disciplina particolare, autonoma e specifica che prevede giàun ristoro per i ritardati pagamenti), che il d.P.R. n. 371/1998 sarebbe,dunque, norma speciale rispetto al d.lgs. n. 231/2002 e che la mancanzadi un'espressa convenzione tra l'ASL e la farmacia non potrebbe esseresostituita dall'autonoma fonte negoziale costituita dal comportamentoconcludente delle parti, il che renderebbe inapplicabile il d.lgs. 231/2002],è evidente che, disquisendosi sin dal primo grado del giudizio dellaquestione dell’applicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n.231/2002, il presupposto della stessa fosse rappresentato dalla natura delrapporto che si instaura fra il servizio sanitario nazionale (SSN) e lafarmacia in occasione dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica.Senza tralasciare che è la stessa ricorrente, a pagina 3 del ricorso percassazione, ad esporre che l’ASL, con l’opposizione al decreto ingiuntivo,aveva dedotto l’infondatezza, per una serie di profili, della pretesa degliinteressi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, chiedendo che fossero riconosciutiNumero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026solo gli interessi al tasso legale con decorrenza dal momento delladomanda.In quest’ottica, non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto edil pronunciato l’affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, amente della quale il detto rapporto non ha natura di transazionecommerciale, trattandosi di rapporto la cui disciplina non è affidata alcontratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordocollettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (art. 8,comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992). Da qui ne sono derivate, come logicicorollari, le ulteriori affermazioni in base alle quali è sottratta all'area dellanegoziazione privata l'erogazione farmaceutica per conto delle Asl e, inquesto quadro della disciplina ex lege del rapporto, trova posto il divieto dlriconoscere interessi superiori a quelli legali.È noto, infatti, che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice cheesamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte chequesta debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto dinecessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 17897 del 03/07/2019). Invero, il giudice di merito incorrenel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene nonrichiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nellededuzioni o allegazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12014 del 07/05/2019).Ciò in base al principio secondo cui il giudice del merito, nell'indagine direttaall'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottopostealla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramenteletterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fattavalere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza nonespressa ma connessa al petitum e alla causa petendi (Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019).Del resto, anche alla stregua del tenore dell’atto d’appello riprodottopedissequamente nel ricorso per cassazione (cfr. nota 2), la questione dellamisura nella quale gli interessi moratori sarebbero dovuti è chiaramenteriposta sul piano giuridico e, ancor prima, su quello normativo.Numero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/20262. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 342c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la Cortedi merito considerato inammissibile l’avverso atto di appello, nonostantecon lo stesso l’ASL si fosse limitata a riproporre le ragioni esposte dallaparte in primo grado, anziché confrontarsi con le argomentazioni addottedalla sentenza impugnata portando ragioni idonee a scalfirle, e, alla lucedelle doglianze formulate, avesse impugnato altra sentenza relativa ad undifferente contenzioso.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per non essersi la Corte di merito avveduta del fattoche l’atto di appello fosse rivolto avverso la sentenza che aveva definito ilprimo grado di un diverso giudizio.4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono infondati.Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente naturadi revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U,Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.13535 del 30/05/2018 e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36481 del13/12/2022).Nel caso di specie, l’appello, per quanto sintetico (cfr. pagg. 9-11 delricorso, in nota), esponeva nitidamente le doglianze formulate, ragion percui non può dirsi fondatamente che non prendesse posizione sulla pronunciaNumero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026di primo grado impugnata.Va, pertanto, fatta applicazione del principio a mente del qualel'inammissibilità inficia l'atto che nel suo complesso non consente la certaindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze. Ciò che la norma richiede,al di là di schemi prestabiliti o formule sacramentali, è che il giudicesuperiore sia messo in condizione di rilevare immediatamente i motivi dicensura alla prima decisione, sì da vagliarli in maniera idonea, mantenendocomunque l'appello la natura di revisio prioris istantiae.4.1. Avuto riguardo al secondo profilo di doglianza, in temad'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significatodi ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata ègenerale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresìnel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice incontrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erroneainterpretazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016; conf.Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2360 del 31/01/2025).Ebbene, nella fattispecie in esame, le discrasie tra la sentenza che siassume impugnata e le indicazioni riportate nell’atto di appello (oltre allacircostanza che la controparte non era la [OSCURATO:PERSONA] 3 A, lamancanza nella sentenza di primo grado di una condanna dell'A.S.L. alpagamento delle spese di giudizio – avendole il tribunale interamentecompensate -, il non essere la detta sentenza stata emessa dal Tribunale diSalerno - ma da quello di [OSCURATO:PERSONA] – ed il non aver trattato - perchémai posta - una questione di giurisdizione) non hanno indotto la Corted’appello a ritenere che vi fosse un’incertezza assoluta in ordine all’oggettodel gravame, evidentemente valorizzando, sia pure implicitamente, leanalitiche (e corrette) indicazioni riportate nella ricostruzione in fatto dellavicenda processuale (cfr. pag. 9 del ricorso per cassazione). Peraltro,nell’incipit dell’atto di appello l’[OSCURATO:PERSONA] ha correttamente individuato lasentenza impugnata, identificandola con il “n. 703/12 depositata inNumero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026Cancelleria in data 06.09.2012 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]”.Senza tralasciare che l’ASL non ha dichiarato che i crediti oggetto delcontenzioso risalissero ad un periodo anteriore al luglio del 2002 (anzichéal 2008), ma ha sostenuto che il sistema normativo complessivo non potevaessere derogato dal d.lgs. n. 231/2002, prevedendo l’art. 11 di tale d.lgs.che gli interessi sono dovuti per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigoredella normativa (avvenuta l’8 agosto 2002), che nel caso di specie ilrapporto era regolamentato dal d.P.R. n. 371 del 1998 e che l'accordocollettivo nazionale approvato sulla base di tale d.P.R. era tuttora in vigore.5. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza perdifetto della motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,per non aver la Corte d’appello indicato le ragioni per le quali l’appello dellacontroparte sarebbe stato ammissibile.5.1. Il motivo è infondato.Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di meritosollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezionemedesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già qualeomessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento(art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, inmodo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge delladecisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020).Valgono, in proposito, le considerazioni espresse nell’analizzare i precedentidue motivi.6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 88, 91e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per averla laCorte territoriale condannata al rimborso della metà delle spese del gradod’appello (compensando l’altra metà) nonostante avesse confermato ladebenza della sorte capitale.6.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026Premesso che la Corte d’appello, avendo riformato, sia pure solo in parte,la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto motu proprio (e, quindi, anchein difetto di una specifica richiesta delle parti in tal senso) regolamentarenuovamente le spese relative al doppio grado di merito del giudizio, ma chesul punto le parti non hanno formulato alcuna censura, quanto al secondogrado, la stessa ha affermato che «Le spese di questo grado di giudiziovanno compensate per la metà poiché la questione degli interessi solo direcente ha trovato definitivo approdo nella giurisprudenza dl legittimità».In termini generali, nel regime normativo posteriore alle modificheintrodotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimentoparziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, maquesta non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere lespese della controparte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018;conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018 e Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023).È poi principio pacifico quello per cui la soccombenza, ai fini dellaregolazione delle spese, va valutata in relazione all’esito complessivo dellalite, che nel caso in esame vede l’odierna ricorrente essere sostanzialmentevincitrice.In questa materia le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenzan. 32061 del 31/10/2022) hanno definitivamente chiarito chel'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolatain un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposteformulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consentequindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltantola compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presuppostiprevisti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..Orbene, non è revocabile in dubbio che l’accoglimento dell’appelloNumero registro generale 3290/2021Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 7453/2026Data pubblicazione 28/03/2026limitatamente al profilo della misura degli interessi dovuti, se avrebbepotuto giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite,giammai avrebbe potuto legittimare una condanna, sia pure in parte, delsoggetto vittorioso al rimborso delle spese sostenute dalla controparte.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delquinto motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nelsenso di compensare per metà, in considerazione dell’accoglimento delgravame quanto al profilo degli interessi moratori, le spese relative al gradod’appello e del presente giudizio, condannando la controricorrente alrimborso della restante metà, liquidata come in dispositivo. P.Q.Maccoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa la sentenzaimpugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito,condanna la controricorrente al rimborso della metà delle spese del gradod’appello e del presente giudizio, che si liquidano per l’intero,rispettivamente, in euro 5.000 e in euro 5.000 per compensi ed euro 200,00per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloP.Q.Maccoglie il quinto motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa la sentenzaimpugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito,condanna la controricorrente al rimborso della metà delle spese del gradod’appello e del presente giudizio, che si liquidano per l’intero,rispettivamente, in euro 5.000 e in euro 5.000 per compensi ed euro 200,00per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]