CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; sentita la difesa dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, propongono ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis, cod.proc.pen. con riguardo alla sentenza del 06/05/2021 della Corte di cassazione, che dichiarava inammissibili i loro ricorsi, proposti avverso la sentenza in data 30.06.2020 della Corte di appello di Napoli. Il ricorso denuncia errori di fatto e omissioni che -si sostiene- "hanno notevolmente minato il giudizio espresso dai giudici" della Corte di cassazione. La difesa precisa che "si ravvisano una serie di errori nei quali la Corte di cassazione è incorsa nella verifica e lettura degli atti interni al giudizio di Aa../...J..\_. legittimità, connotati dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà del giudice, viziato dall'omesso controllo relativo alla mancanza di fondamentali atti processuali, che hanno condotto i giudici della Corte Suprema, ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto". In particolare, la difesa si riferisce alla eccepita violazione dell'art. 267 cod.proc.pen., in relazione all'art. 191, comma 2, cod.proc.pen., per la mancanza agli atti della richiesta, della convalida e della proroga delle intercettazioni. Secondo i ricorrenti, la Corte di cassazione ha dato risposta all'eccezione facendo riferimento alla documentazione riguardante la situazione processuale di altro coimputato e ad altra questione, ma non agli atti e alla questione indicati dalla difesa. A dimostrazione dell'assunto vengono illustrate le circostanze e il contenuto dei provvedimenti presi dalla Corte di appello in relazione alla documentazione in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Va premesso che «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso», (Sez. 2, Sentenza n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2241 del 11/12/2013, Cc. dep. il 2014, Pezzino, Rv. 259821 - 01). In maniera ancora più puntuale, è stato spiegato che «in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso», (Sez. 4, Sentenza n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037 - 01). Tale carattere di decisività non si rinviene nel caso in esame. A tal riguardo sarà sufficiente rilevare come la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibili per aspecificità le doglianze prospettate da Palmieri e Caglione in ordine alla erronea valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni proposta in sede di gravame. In particolare, la Corte di cassazione -con la sentenza oggi impugnata- ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla documentazione in questione, rilevando come i ricorrenti non avessero soddisfatto l'onere di allegazione dell'incidenza degli atti denunciati di inutilizzabilità in riferimento al A0J•,k n_, provvedimento impugnato, secondo quanto chiarito da Sezioni unite, sentenza n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci, Rv. 243416; inoltre, Sez. 6, sentenza n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218). La declaratoria di inammissibilità della questione per aspecificità fa emergere come la documentazione in questione non sia entrata nel giudizio della Cassazione, con la doppia conseguenza della impossibilità che su di essa si sia verificato un errore percettivo e della sua totale ininfluenza rispetto alla decisione finale presa nella sentenza che oggi si impugna con ricorso straordinario. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25